Codice Civile art. 1313 - Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarietà.Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarietà. [I]. Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori, se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà [1311]. InquadramentoLa disposizione in commento precisa che nell'ipotesi di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori, se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà. A riguardo, la S.C. ha chiarito che nel caso di rinuncia alla solidarietà a favore di taluno dei condebitori, mentre, per un verso, nei rapporti esterni con il creditore il beneficiario della rinuncia rimane tenuto al pagamento soltanto della sua quota, per altro verso lo stesso creditore conserva l'azione «in solido» contro gli altri debitori, non destinatari della rinuncia, per l'intero suo credito, compresa, perciò, la quota del beneficiario ex art. 1311 c.c., posto che il creditore che rinuncia alla solidarietà a favore di qualcuno tra i condebitori non può mutare la qualificazione della natura dell'obbligazione. Infatti, quest'ultima, se dipende da un medesimo titolo, non può atteggiarsi come solidale nei confronti di alcuni e non di tutti i coobbligati, come, del resto, è confermato dall'art. 1313 c.c., che specifica la regola generale dell'art. 1299, comma 2 c.c., con disposizione da ritenersi applicabile anche ai rapporti interni di regresso tra i condebitori, oltre che a quelli esterni, prevedendo, in ordine ai rapporti interni, il diritto del condebitore solidale, che ha pagato per l'intero e non è riuscito ad ottenere la quota di un condebitore insolvente, di esercitare azione di regresso verso il beneficiario della rinuncia sia della parte proporzionale della quota dell'insolvente sia dell'intera quota propria dello stesso beneficiario (Cass. III, n. 1625/2006, in Danno e Resp., 2007, n. 6, 655). In sostanza, il creditore che rinunzia alla solidarietà a favore di uno dei debitori, conserva l'azione in solido contro gli altri, dai quali può pretendere il pagamento dell'intero debito; la presunzione di rinunzia alla solidarietà di cui all'art. 1311, comma 1, c.c., pertanto, opera solo nei confronti del debitore cui sia stata rilasciata quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva (cfr. Cass. III, n. 1934/1997). BibliografiaAmorth, L'obbligazione solidale, Milano, 1959; Bianca, Diritto civile, IV, L'obbligazione, Milano, 1997; Breccia, Le obbligazioni, Milano, 1991; Busnelli, voce Obbligazione soggettivamente complessa, in Enc. dir., Milano, 1979; Di Majo, voce Obbligazioni solidali (e indivisibili), in Enc. dir., Milano, 1979; Giorgianni, voce Obbligazione solidale e parziaria, in Nss. D. I., Torino, 1965; Rescigno, voce Obbligazione, in Enc. dir., Milano, 1979. |