Codice Civile art. 1255 - Riunione delle qualità di fideiussore e di debitore.InquadramentoLa riunione nella stessa persona delle qualità di fideiussore e di debitore principale non estingue la garanzia personale concessa in via automatica; e ciò perché l'obbligazione accessoria di garanzia non si confonde con l'obbligazione principale, in guisa della diversità di regime giuridico cui ciascun rapporto è sottoposto. La collocazione sistematica della norma è inappropriata poiché solo in senso improprio la fattispecie può essere qualificata come confusione, piuttosto trattandosi di cumulo di qualità concorrenti tra loro incompatibili (Di Prisco, in Tr. Res., 1999, 362). Infatti, presupposto imprescindibile dell'estinzione per confusione è la coincidenza delle posizioni di credito e debito mentre la norma disciplina l'ipotesi in cui si riuniscano due situazioni passive, quella del debitore principale e quella del garante personale (Perlingieri, in Comm. S.B., 1988, 435). La fideiussione si estinguerà solo ove non ricorra un interesse del creditore a tenere in vita la garanzia. Pertanto, può ricorrere un interesse del creditore al mantenimento della fideiussione e alla tutela di tale interesse. Nondimeno, l'interesse deve sussistere già al momento della riunione della qualità di fideiussore e di debitore principale nella medesima persona, non avendo rilevanza eventuali interessi sopravvenuti. Detto interesse può discendere dal vizio di incapacità che può inficiare il titolo dell'obbligazione principale, dall'accettazione dell'eredità del debitore principale con beneficio d'inventario a cura del fideiussore (su questa ipotesi si esprime in senso avverso Favero, 1056), che, in quanto tale, risponde, invece, illimitatamente, dal fatto che l'obbligazione di garanzia del fideiussore sia assistita da speciali garanzie (Perlingieri, in Comm. S.B., 1988, 437). BibliografiaBarassi, La teoria generale delle obbligazioni, III, Milano, 1964; Buccisano, La novazione oggettiva e i contratti estintivi onerosi, Milano, 1968; De Lorenzi, voce Compensazione, in Dig. civ., Torino, 1988; Favero, voce Confusione, in Enc. dir., Milano, 1961; Giacobbe, Guida, Remissione del debito (diritto vigente), in Enc. dir., Milano, 1988; Magazzù, voce Novazione (diritto civile), in Enc. dir., Milano, 1978; Ragusa Maggiore, voce Compensazione (diritto civile), in Enc. dir., Milano, 1961; Rescigno, voce Novazione (diritto civile), in Enc. dir., Milano, 1965; Schlesinger, voce Compensazione, in Nss. D.I., Torino, 1959; Tilocca, voce Remissione del debito, in Nss. D.I., Torino, 1968. |