Codice Civile art. 1238 - Rinunzia alle garanzie.

Trapuzzano Cesare

Rinunzia alle garanzie.

[I]. La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito.

Inquadramento

L'atto di disposizione che investe il rapporto accessorio di garanzia, siano le garanzie prestate reali o personali, non produce effetti sul rapporto principale, con la conseguenza che la rinuncia parziale o totale a dette garanzie, siano esse prestate dal debitore o dal terzo, non consente né sul piano sostanziale né sul piano processuale di ritenere che vi sia stata remissione del debito. E ciò in conformità ai precedenti legislativi che avevano già stabilito che la rinuncia alle garanzie non si propagava al credito principale (Di Prisco, in Tr. Res., 1999, 309). La giustificazione di tale previsione deve essere ravvisata nella circostanza secondo cui l'esistenza del diritto principale non è condizionata alla permanenza del diritto di garanzia, con la conseguenza che la rinuncia alle garanzie ha il solo effetto di estinguere le garanzie medesime (Giacobbe, Guida, 783). Nondimeno la prova dell'estinzione del rapporto obbligatorio può essere raggiunta anche mediante presunzioni e in tal caso il convincimento del giudice di merito è insindacabile in cassazione (Perlingieri, in Comm. S.B., 1988, 246). Segnatamente la rinuncia alle garanzie può assumere la valenza di remissione tacita del debito qualora, come previsto per la remissione conclusa per comportamento concludente, l'intento remissivo sia inequivoco.

Bibliografia

Barassi, La teoria generale delle obbligazioni, III, Milano, 1964; Buccisano, La novazione oggettiva e i contratti estintivi onerosi, Milano, 1968; De Lorenzi, voce Compensazione, in Dig. civ., Torino, 1988; Favero, voce Confusione, in Enc. dir., Milano, 1961; Giacobbe, Guida, Remissione del debito (diritto vigente), in Enc. dir., Milano, 1988; Magazzù, voce Novazione (diritto civile), in Enc. dir., Milano, 1978; Ragusa Maggiore, voce Compensazione (diritto civile), in Enc. dir., Milano, 1961; Rescigno, voce Novazione (diritto civile), in Enc. dir., Milano, 1965; Schlesinger, voce Compensazione, in Nss. D.I., Torino, 1959; Tilocca, voce Remissione del debito, in Nss. D.I., Torino, 1968.

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