Codice Civile art. 1251 - Garanzie annesse al credito.

Rosaria Giordano

Garanzie annesse al credito.

[I]. Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non può più valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l'esistenza di questo per giusti motivi.

Inquadramento

Secondo quanto previsto dalla norma in esame, ove il debitore abbia corrisposto la prestazione in favore del suo creditore, nonostante avesse un controcredito che avrebbe potuto opporre in compensazione, non può più avvalersi, per ottenere la riscossione del proprio credito, dei privilegi e delle garanzie che assistono tale credito, che siano state accordate da terzi, in loro pregiudizio, poiché il debitore ben avrebbe potuto evitare di attingere alle garanzie qualora avesse eccepito la compensazione (Perlingieri, 378).

Viene tuttavia precisato che la decadenza dalle garanzie prestate dai terzi non opera qualora il debitore adempia, anziché eccepire la compensazione, non opera quando il debitore ignori l'esistenza del proprio controcredito per giusti motivi che devono essere ponderati secondo il parametro dell'ordinaria diligenza e la prova della relativa integrazione è a carico del debitore adempiente. Si ritiene che i giusti motivi siano integrati anche quando la compensazione sia impedita dall'interesse di terzi qualificati (Perlingieri, 380).

Bibliografia

Barassi, La teoria generale delle obbligazioni, III, Milano, 1964; Buccisano, La novazione oggettiva e i contratti estintivi onerosi, Milano, 1968; De Lorenzi, voce Compensazione, in Dig. civ., 1988; Favero, voce Confusione, in Enc. dir., Milano, 1961; Giacobbe, Guida, Remissione del debito (diritto vigente), in Enc. dir., Milano, 1988; Magazzù, voce Novazione (diritto civile), in Enc. dir., Milano, 1978; Ragusa-Maggiore, voce Compensazione (diritto civile), in Enc. dir., Milano, 1961; Rescigno, voce Novazione (diritto civile), in Enc. dir., Milano, 1965; Schlesinger, voce Compensazione, in Nss. D. I., Torino, 1959; Tilocca, voce Remissione del debito, in Nss. D. I., Torino, 1968.

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