Codice Civile art. 1249 - Compensazione di più debiti.Compensazione di più debiti. [I]. Quando una persona ha verso un'altra più debiti compensabili, si osservano per la compensazione le disposizioni del secondo comma dell'articolo 1193. InquadramentoLa disposizione in commento sancisce la regola per la quale ove un soggetto vanti nei confronti di un altro più debiti compensabili, si osservano per la compensazione le disposizioni in tema di imputazione dei pagamenti del secondo comma dell'articolo 1193 c.c. Secondo la S.C. — nell'unico sebbene risalente precedente nel quale la stessa ha avuto occasione di confrontarsi con la questione — la pluralità dei debiti si riferisce ai soli debiti sorti anteriormente al credito opposto (Cass. n. 1556/1953). Differente appare la posizione sostenuta dalla dottrina la quale ritiene che debba invece farsi riferimento a tutti i debiti esistenti al momento della dichiarazione della parte di volersi avvalere della compensazione, nel quale si verifica l'effetto estintivo dell'obbligazione (Schlesinger, 725). BibliografiaBarassi, La teoria generale delle obbligazioni, III, Milano, 1964; Buccisano, La novazione oggettiva e i contratti estintivi onerosi, Milano, 1968; De Lorenzi, voce Compensazione, in Dig. civ., 1988; Favero, voce Confusione, in Enc. dir., Milano, 1961; Giacobbe, Guida, Remissione del debito (diritto vigente), in Enc. dir., Milano, 1988; Magazzù, voce Novazione (diritto civile), in Enc. dir., Milano, 1978; Ragusa-Maggiore, voce Compensazione (diritto civile), in Enc. dir., Milano, 1961; Rescigno, voce Novazione (diritto civile), in Enc. dir., Milano, 1965; Schlesinger, voce Compensazione, in Nss. D. I., Torino, 1959; Tilocca, voce Remissione del debito, in Nss. D. I., Torino, 1968. |