Codice Civile art. 1244 - Dilazione.Dilazione. [I]. La dilazione concessa gratuitamente dal creditore non è di ostacolo alla compensazione. InquadramentoLa norma in commento chiarisce che, ove il creditore abbia concesso una dilazione nel pagamento a titolo gratuito, sebbene sia preclusa la possibilità di chiedere l'adempimento, può eccepire la compensazione. Viene quindi prevista un'espressa deroga al principio secondo per il quale la compensazione ha quale presupposto l'esigibilità del credito che la concessa dilazione esclude. Profili generaliL'art. 1244 c.c. opera anche tanto nell'ipotesi di compensazione legale che in quella di compensazione giudiziale, nonché ove il termine gratuito sia pattuito nell'interesse esclusivo del creditore (Perlingieri, 327). La dilazione può anche assumere struttura contrattuale e dipendere da una richiesta spiegata dal creditore-debitore nel proprio esclusivo interesse (Perlingieri, 329). BibliografiaBarassi, La teoria generale delle obbligazioni, III, Milano, 1964; Pellegrini, Della compensazione, in Commentario al Codice civile diretto da D'Amelio, Finzi, Firenze, 1948; Perlingieri, Dei modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1975; Ragusa-Maggiore, voce Compensazione (diritto civile), in Enc. dir., Milano, 1961; Redenti, La compensazione dei debiti nei nuovi codici, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1947, 29 ss.; Schlesinger, Compensazione (diritto civile), in Novissimo Digesto Italiano, III, Torino, 1974, 723. |