Codice Civile art. 1281 - Leggi speciali.Leggi speciali. [I]. Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali. [II]. Sono salve le disposizioni particolari concernenti i pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato. InquadramentoLa norma si limita a precisare la derogabilità, da parte della legislazione speciale, delle previsioni dettate, sull'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, dagli articoli precedenti. Portata della disposizioneLe previsioni del codice civile sui debiti di moneta estera possono quindi trovare applicazione soltanto ove non derogate da leggi speciali in materia valutaria (in arg., tra gli altri, Di Majo, 282). BibliografiaBianca, Diritto civile, IV, L'obbligazione, Milano, 1997; Breccia, Le obbligazioni, Milano, 1991; Di Majo, voce Obbligazioni pecuniarie, in Enc. dir., Milano, 1979; Distaso, voce Somma di denaro (Debito di), in Nss. D. I., Torino, 1970; Mastropaolo, voce Obbligazione, V, Obbligazioni pecuniarie, in Enc. giur., Roma, 1990. |