Prosecuzione dell’attività da parte di un soggetto diverso dall’imprenditore e relazione ex art. 186-bis l.fall.

Francesco Ioverno
06 Maggio 2019

Nel caso in cui la prosecuzione dell'attività aziendale sia effettuata da un soggetto diverso dall'imprenditore anche mediante un contratto di affitto di azienda precedente al deposito del ricorso alla procedura di concordato, è richiesta la relazione del professionista ex art. 186-bis della l.fall.?

Nel caso in cui la prosecuzione dell'attività aziendale sia effettuata da un soggetto diverso dall'imprenditore anche mediante un contratto di affitto di azienda precedente al deposito del ricorso alla procedura di concordato, è richiesta la relazione del professionista ex art. 186-bis della l.fall.?

La prosecuzione dell'attività di impresa da parte di un soggetto diverso dall'imprenditore, generalmente attraverso un contratto di affitto di azienda precedente al ricorso alla procedura di concordato preventivo, rappresenta una situazione che si incontra frequentemente nella pratica professionale.

Ci si domanda se tale fattispecie rientri nella continuità e sia soggetta alla disciplina contenuta nell'art. 186-bis l.fall. e quindi se il piano debba contenere la relazione del professionista di cui alla lett.b) dello stesso comma. Ciò in quanto la norma letteralmente si riferisce al caso in cui il piano preveda la prosecuzione dell'attività di impresa da parte dello stesso imprenditore, la cessione o il conferimento dell'azienda in esercizio.

Preliminarmente va risolta la questione se la prosecuzione dell'attività da parte di un soggetto diverso dall'imprenditore qualifichi la procedura come concordato in continuità anziché liquidatorio. Il contrasto che si era generato nei tribunali di merito e nella dottrina è stato risolto dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 19 novembre 2018 n. 29742. La Corte Suprema ha stabilito che si è in presenza di concordato in continuità sia nel caso di prosecuzione dell'attività di impresa da parte dell'imprenditore (continuità diretta) che da parte di un soggetto giuridicamente terzo (continuità indiretta). Il concordato con continuità aziendale ex art. 186 l.fall. si configura anche nel caso in cui l'azienda sia stata concessa in affitto prima del ricorso alla procedura di concordato, essendo del tutto indifferente che l'azienda sia condotta direttamente dall'imprenditore ovvero da un terzo ed anche nel caso in cui non sia previsto un impegno all'acquisto da parte del conduttore e il piano preveda la collocazione dell'azienda nel mercato.

Ne consegue che nel caso di continuità indiretta, anche attuata attraverso il contratto di affitto di azienda, valgono le prescrizioni contenute nell'art. 186–bis l.fall., ivi compresa la relazione del professionista prevista nel secondo comma lett.b), che attesti che la continuità sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. Si tratta di un' attestazione che la citata sentenza definisce ‘debole' se messa in confronto con l'attestazione 'forte' necessaria nel caso di continuità diretta. In tale ultimo caso l'attività esercitata direttamente dall'imprenditore impiega risorse finanziarie destinate alla soddisfazione dei creditori anteriori esponendoli al rischio di impresa e impone una particolare attenzione da parte del professionista attestatore.

Nel caso di continuità indiretta il professionista dovrà valutare che nel corso del rapporto di affittanza siano assicurati flussi di entrata in grado di coprire i costi della gestione a beneficio dei creditori e che la prosecuzione dell'attività di impresa consenta il mantenimento dei valori aziendali dal cui realizzo derivi in termini quantitativi una migliore soddisfazione dei creditori rispetto all'alternativa liquidatoria. Sul punto vale la pena di aggiungere che la migliore soddisfazione dei creditori rappresenta qualcosa di diverso rispetto alla miglior soddisfazione del credito. In questo senso sono anche le linee guida emesse dal CNDCEC in tema di attestazione dei piani di risanamento. La migliore soddisfazione dei creditori comporta anche valutazioni di carattere qualitativo come la conservazione dei rapporti di lavoro e delle relazioni commerciali che possono essere mantenuti in caso di continuità aziendale.

Riferimenti giurisprudenziali - Corte di Cassazione, Sez.I civ., 19 novembre 2018 n. 29742

Riferimenti dottrinali - Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – Principi di attestazione dei piani di risanamento – Giugno 2014

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