Codice Civile art. 1970 - Lesione.InquadramentoIl fondamento della disposizione in esame, laddove stabilisce che la transazione non può essere rescissa per causa di lesione, poggia sulla considerazione che il nuovo assetto di interessi delineato dalla stessa si fonda sull'accordo tra le parti, con la conseguenza che, pur ove manchi un rapporto di equivalenza tra le reciproche concessioni, il negozio non perde la propria natura commutativa (cfr. Cass. n. 5139/2003). Natura giuridicaLa transazione, ai sensi della norma in esame, non può essere impugnata a causa di lesione: la ragione giustificatrice del divieto è da identificare nella stessa causa del negozio transattivo, preordinato non già ad assicurare l'equivalenza tra opposte prestazioni secondo il criterio sinallagmatico, prestazioni che, in quanto reciprocamente contestate e quindi incerte, non possono essere assunte puramente e semplicemente quale parametro ai fini di una determinazione obiettiva dell'equilibrio economico del rapporto, bensì a conseguire, attraverso il meccanismo delle reciproche rinunce, nel quadro di una valutazione dei sacrifici e dei vantaggi rimessa interamente alla autonomia negoziale delle parti, il risultato della composizione della lite già insorta o prossima ad insorgere. In dottrina si è osservato, a riguardo, che il regolamento di interessi che si raggiunge con la transazione non ha per oggetto lo scambio tra attribuzioni patrimoniali, ma l'eliminazione della situazione di incertezza, con la conseguenza che il riferimento al rapporto preesistente non può costituire la base per apprezzare un'eventuale lesione, né per richiamarne la relativa disciplina, ma serve allo proprio scopo di rompere con essa imprimendo al regolamento una direzione ed un assetto assolutamente diverso (Del Prato, 863). In questa prospettiva, la S.C. ha sottolineato che nel negozio transattivo la considerazione dei reciproci sacrifici e vantaggi derivanti dal contratto ha carattere soggettivo, essendo rimessa all'autonomia negoziale delle parti (cfr. Cass. III, n. 3984/1999, la quale ha precisato che non può ovviarsi a tale preclusione dopo che nel giudizio di primo grado si sia proposta domanda di rescissione, trasformandola, in appello, in domanda di annullamento della transazione per temerarietà della pretesa ex art. 1971 c.c., in quanto, in tal modo, si dedurrebbe un rimedio basato su di un petitum ed una causa petendi diversi da quelli prospettati in primo grado, con conseguente inammissibilità della domanda ex art. 345 c.p.c.). Il carattere commutativo del contratto di transazione non è difatti escluso da un eventuale squilibrio economico delle prestazioni alle quali ciascuna si è obbligata in vista della definizione di tutti i possibili contrasti, non essendo richiesto un rapporto di equivalenza fra datum e retentum (Cass. III, n. 5139/2003). Nondimeno, nella recente esperienza applicativa, si è evidenziato che la non impugnabilità della transazione per lesione non può escludere l'impugnabilità per mancanza di causa quando la sproporzione sia tale da rendere il corrispettivo talmente vile da farlo incapace di costituire un sinallagma (Trib. Roma X, 20 settembre 2011, n. 18057). Per altro verso, la S.C. ha chiarito che il principio della riducibilità della penale eccessiva ha carattere generale ed è, pertanto, applicabile a tutti i contratti nei quali sia inserita la clausola penale, compresa la transazione (Cass. I, n. 9504/2010; la S.C. era in precedenza pervenuta in concreto alla medesima soluzione sulla scorta della natura eccezionale della disposizione in esame: Cass. III, n. 1209/1987). Transazione divisoriaLa transazione divisoria, che per espressa previsione dell'art. 764, comma 2, c.c., non è rescindibile in caso di lesione oltre il quarto, si differenzia dalla divisione transattiva, in quanto, oltre a porre in essere una divisione (parziale o totale) dell'asse, ed a prevenire o a porre termine ad una lite tra i condividenti, perviene alla formazione delle quote senza il ricorso a criteri aritmetici, ma in maniera bonaria e senza corrispondenza tra entità delle porzioni e misura delle quote spettanti ai comunisti (cfr. Trib. Napoli 18 febbraio 2002, in Giur. napoletana, 2002, 436). Anche l'azione di rescissione per lesione oltre il quarto non è ammessa contro la transazione che ha posto fine alle questioni insorte a causa della divisione, negando tale rimedio non solo alle transazioni successive all'atto divisionale, inerenti alle questioni insorte in sede di interpretazione o di esecuzione, ma anche ad accordi transattivi conclusi nel corso dell'iter divisorio, qualora questi, traducendosi in intese rivolte a prevenire o risolvere in via definitiva, mediante reciproche concessioni, controversie sulla concreta determinazione delle porzioni, vengano necessariamente a spiegare effetti sul contenuto del successivo atto divisionale. In particolare, è stata qualificata come accordo transattivo non soggetto, in quanto tale, all'azione di rescissione, la convenzione con la quale i coeredi stabiliscono che: a) i beni indivisi siano ripartiti secondo le norme della successione legittima, anziché in base al testamento del de cuius; b) ai fini predetti non si tenga conto di eventuali azioni di riduzione di altre eredità; c) in tal modo restino «definiti transattivamente ed aleatoriamente tutti i rapporti ereditari» (Cass. II, n. 137/1984). I giudici di legittimità hanno inoltre ritenuto non ammissibile l'azione di rescissione per lesione oltre il quarto contro la divisione avvenuta mediante omologazione giudiziale del progetto redatto in conformità di accordo transattivo intervenuto tra le parti (Cass. II, n. 3255/1976). BibliografiaCarresi, Transazione (dir. vig.), in Nss. D.I., XIX, Torino, 1973; Carresi, La transazione, Milano, 1992; Colangeli, La Transazione, Milano, 2012; Del Prato, voce Transazione (dir. priv.), in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992; Falzea, voce Accertamento (Teoria generale), in Enc. dir., I, Milano, 1958; Galletto, La transazione: complessità dell'istituto ed attualità della funzione, in Riv. trim. dir. proc. 2013, 4, 1379; Moscarini, Corbo, voce Transazione, in Enc. giur., Roma, 1994; Santoro Passarelli, La Transazione, Napoli, 1986. |