Codice Civile art. 1972 - Transazione su un titolo nullo.Transazione su un titolo nullo. [I]. È nulla [1418] la transazione relativa a un contratto illecito [1343 ss.], ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo. [II]. Negli altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamente a un titolo nullo, l'annullamento di essa può chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo. InquadramentoL'art. 1972 c.c. stabilisce al comma 1 che la transazione relativa ad un contratto illecito è sempre nulla. Il comma 2, invece, prevede che, nelle altre ipotesi, la transazione fatta su un titolo nullo risulta annullabile unicamente su istanza della parte che ignorava la causa di nullità del titolo: detta previsione ad avviso della giurisprudenza risulta riferibile alla sola transazione novativa, mentre nel caso della transazione non novativa la nullità del titolo comporta automaticamente la non operatività della transazione (Cass. I, n. 6703/1998). La ratio della previsione risiede nella volontà del legislatore di evitare la produzione di effetti ogniqualvolta sia riscontrabile una composizione dei concreti interessi incompatibile con valori superiori tutelati dall'ordinamento. Transazione relativa ad un contratto illecitoCome evidenziato, il comma 1 della norma in esame sancisce la nullità della transazione riferita ad un contratto illecito. In dottrina si è osservato, a riguardo, che l'espressione «contratto» deve essere intesa in senso ampio includendovi ogni ipotesi di negozio giuridico o atto giuridico in senso stretto illeciti e che la nozione di illiceità del negozio giuridico deve essere mutuata dall'art. 1343 c.c. (Del Prato, 82). Per sua parte, la S.C. ha più volte evidenziato che l'art. 1972, comma 1, c.c. sancisce la nullità della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un titolo nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti, e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1325 c.c. o per altre ragioni (Cass. I, n. 2413/2016). In sede applicativa si è ritenuto, ad esempio, che l'eccezione di nullità della transazione sollevata ai sensi dell'art. 1972, comma 1, c.c. è fondata laddove si riferisca ad un accordo relativo ad un contratto illecito perché contrario agli artt. 1283 e 1418, comma 1, c.c., norma pacificamente di carattere imperativo ex art. 1343 c.c. (Trib. Bari 20 aprile 2011, in giurisprudenzabarese.it). La dichiarazione di nullità della transazione presuppone un'indagine volta a stabilire se l'assetto d'interessi complessivamente programmato dalle parti si ponga in contrasto con norme imperative, soltanto in tal caso operando il divieto di transigere anche se la nullità abbia rappresentato la questione controversa; l'invalidità di singole clausole contrattuali (a meno che esse non siano idonee ad evidenziare l'illiceità della causa o del motivo comune) è, invece, destinata a tradursi nella nullità dell'intero contratto solo ove se ne accerti l'essenzialità rispetto all'assetto d'interessi programmato dalle parti e comporta unicamente l'annullabilità della transazione (Cass. I, n. 23064/2016). Riconosciuta la nullità della transazione, i contraenti sono rimessi nello stato anteriore alla stipula del contratto e ciascuno può conseguire nuovamente quanto ebbe a concedere e deve restituire quanto gli fu concesso per effetto dell'accordo (Cass. S.U., n. 4414/1981). È stato recentemente chiarito che la rinuncia in sede transattiva avente ad oggetto non il contratto illecito, quanto l'azione di nullità volta all'accertamento di tale illiceità, costituisce una rinuncia ai diritti conseguenti alla declaratoria giudiziale della nullità, in contrasto con l'art. 1972, comma 1, c.c. (cfr. Cass. II, n. 26168/2018, la quale ha quindi affermato che la rinuncia a un'azione di nullità di un contratto per violazione del patto commissorio traente causa da un contratto di transazione, volto a chiudere la lite pendente, fosse priva di fondamento causale, siccome fondata su una transazione nulla per contrasto con il divieto stabilito dall'art. 1972 c.c.). Secondo un'impostazione emersa in sede applicativa, le controversie che concernono la nullità di contratti per illiceità sono compromettibili ex art. 1972 c.c. dato che questa specifica norma si applica solo in tema di efficacia preclusiva del negozio transattivo e non per regolare l'arbitrato e poiché il compromesso non sana l'eventuale vizio dell'accordo contrattuale dedotto come invalido o illecito ma ne rimette agli arbitri la rilevazione (App. Milano 13 settembre 2002, in Dir. industriale, 2003, 346, con nota di Portincasa). Casistica Il verbale di conciliazione ex art. 66 d.lgs. n. 165/2001, avente ad oggetto la composizione della lite sulle modalità di esecuzione della situazione giuridica rimasta incontroversa, ha natura di «transazione non novativa» e ne va, pertanto, dichiarata la nullità qualora esso sia stato posto in essere sulla base di un presupposto illecito perché contrario a fondamentali norme imperative del nostro sistema costituzionale (Trib. Bari 9 febbraio 2011, in Foro it., 2011, I, 2195). Posto che la clausola, contenuta in un contratto tra un professionista e un consumatore, con la quale si impone a quest'ultimo il pagamento, a titolo di penale, di una somma d'importo manifestamente eccessivo, in quanto ne sia riconosciuta l'abusività, deve ritenersi altresì illecita sotto il profilo della causa negoziale, va dichiarata d'ufficio la nullità della transazione relativa a detta clausola (Trib. Torino III, 28 maggio 2007, in Giur. Merito, 2008, n. 7-8, 1869, con nota di Di Profio). Transazione su titolo nulloIl comma 2 della disposizione in esame stabilisce che nei casi diversi dall'illiceità nei quali la transazione è stata fatta relativamente a un titolo nullo, l'annullamento di essa può chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo. La Corte di cassazione ha evidenziato che il principio che si ricava dall'art. 1972 c.c. è quello della validità della transazione relativa ad un titolo nullo, eccezion fatta dei casi in cui la nullità derivi da illiceità, ovvero da altra causa che sia stata ignorata (Cass. I, n. 3722/2005). L'invalidità di cui al comma 2 della disposizione in esame consegue alla nullità di singole clausole del contratto base, peraltro solo quando di esse risulti, ai sensi dell'art. 1419 c.c., l'essenzialità rispetto al contratto stesso (Cass. I, n. 2413/2016). La distinzione tra transazione "novativa" e "conservativa" assume rilievo dirimente ai fini dell'applicazione dell'art. 1972 c.c.: la transazione novativa che interviene su un titolo nullo è sanzionata con la nullità (comma 1) soltanto se relativa a un contratto illecito (per illiceità della causa o del motivo comune a entrambe le parti) ed è invece annullabile negli altri casi, ma il vizio del negozio può essere fatto valere soltanto dalla parte che ha ignorato la causa di invalidità (comma 2); la transazione conservativa, riguardante l'esecuzione o gli effetti di un negozio nullo, è sempre affetta da nullità, ancorché le parti ne abbiano trattato, perché essa regola il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in sostituzione di questo (Cass. III, n. 7963/2020). Casistica Anche in relazione alla mediazione atipica sussiste la necessità dell'iscrizione nell'albo professionale ai fini dell'insorgenza del diritto alla provvigione, secondo quanto previsto dall'art. 6 l. n. 39/1989. Dalla mancata iscrizione non deriva, però, la nullità di tale contratto, perché la violazione di una norma imperativa, ancorché sanzionata penalmente, non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, comportando quella violazione solo la non insorgenza del diritto alla provvigione e l'applicazione della sanzione amministrativa ovvero, in caso di recidiva, l'applicazione della pena prevista per l'esercizio abusivo della professione. Sicché, ove tra le parti del contratto di mediazione atipica intervenga una transazione al fine di definire i relativi rapporti, la mancata iscrizione del mediatore nel rispettivo albo professionale potrà comportare non già l'applicazione del comma 1 dell'art. 1972 c.c. — posto che la transazione non trova preclusione nella nullità dell'intero contratto — bensì quella del comma 2 dello stesso art. 1972, con conseguente annullabilità della transazione medesima qualora essa si sia perfezionata nell'ignoranza della causa di nullità concernente l'obbligazione relativa alla spettanza della provvigione, potendo in tale caso ravvisarsi nella detta nullità la sussistenza del cd. «titolo nullo» di cui al comma 2 della norma indicata (Cass. III, n. 15473/2011). La transazione con cui le due persone fiduciariamente intestatarie delle quote di una società a responsabilità limitata avevano rinunciato all'esercizio del diritto di opzione, nei confronti di chi si era impegnato a corrispondere al fiduciante una somma di denaro, ancorché conclusa quando il termine concesso per l'opzione risultava già scaduto, non può essere annullata su domanda della controparte, ove quest'ultima aveva presieduto l'assemblea in cui, alla presenza di uno dei soci, si era provveduto all'azzeramento e alla ricostituzione del capitale sociale, né poteva ignorare la data in cui la relativa delibera era stata comunicata all'altro socio (Trib. Napoli, 28 gennaio 2008, in Foro it., 2008, I, 1316). BibliografiaCarresi, Transazione (dir. vig.), in Nss. D.I., XIX, Torino, 1973; Carresi, La transazione, Milano, 1992; Colangeli, La Transazione, Milano, 2012; Del Prato, voce Transazione (dir. priv.), in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992; Falzea, voce Accertamento (Teoria generale), in Enc. dir., I, Milano, 1958; Galletto, La transazione: complessità dell'istituto ed attualità della funzione, in Riv. trim. dir. proc. 2013, 4, 1379; Moscarini, Corbo, voce Transazione, in Enc. giur., Roma, 1994; Santoro Passarelli, La Transazione, Napoli, 1986. |