Codice Civile art. 1975 - Annullabilità per scoperta di documenti.Annullabilità per scoperta di documenti. [I]. La transazione che le parti hanno conclusa generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro non può impugnarsi per il fatto che posteriormente una di esse venga a conoscenza di documenti che le erano ignoti al tempo della transazione, salvo che questi siano stati occultati dall'altra parte. [II]. La transazione è annullabile, quando non riguarda che un affare determinato e con documenti posteriormente scoperti si prova che una delle parti non aveva alcun diritto [395 n. 3 c.p.c.]. InquadramentoLe norme in commento prevedono tre specifiche ipotesi di annullabilità della transazione, che ricorrono quando la stessa: a) sia stata stipulata in base a documenti dei quali in seguito è stata riconosciuta la falsità; b) sia intercorsa in presenza di un giudicato del quale la parte che impugna ignorava senza propria colpa l'esistenza; c) sia stata stipulata nell'ignoranza di documenti, scoperti successivamente in quanto occultati dall'altra parte. Annullabilità della transazione per falsità dei documenti posti a fondamento della stessaL'invalidità prevista dall'art. 1973 c.c. per l'ipotesi nella quale la transazione sia stata stipulata in virtù di documenti dei quali solo in seguito è stata riconosciuta la falsità tutela una situazione di errore incolpevole della parte (cfr. Santoro Passarelli, 170). La norma non trova applicazione, pertanto, nell'ipotesi di transazione che abbia composto una controversia nel giudizio civile di falso, in quanto la falsità in tal caso costituisce una questione coinvolta nella lite e superata dalla transazione (Del Prato, 855) La S.C. ha chiarito che il termine di cinque anni, entro il quale si prescrive l'azione volta ad ottenere l'annullamento della transazione che sia stata perfezionata, in tutto o in parte, sulla scorta di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi, inizia a decorrere dal giorno in cui la falsità sia stata accertata giudizialmente o trovi riscontro in una prova non contestata, integrando la mancanza di un accertamento con sentenza o di una prova certa della falsità gli estremi di un impedimento all'esercizio del diritto, rilevante agli effetti dell'art. 2935 c.c. e quindi operante come causa di sospensione della prescrizione (Cass. II, n. 14656/2012). Annullabilità della transazione di una controversia definita con sentenza passata in giudicatoSebbene l'art. 1974 c.c. consenta di addivenire all'annullamento della transazione soltanto qualora la stessa sia intercorsa su una controversia già definita con una decisione passata in giudicato, la S.C. ha precisato che, nella pur diversa ipotesi in cui la transazione sia successiva alla sentenza ma non siano ancora decorsi i termini per la formazione del giudicato, poiché nel contratto di transazione la causa del negozio si fonda sul presupposto che la lite non sia stata ancora decisa con sentenza passata in giudicato, deve ritenersi che quando, nonostante l'intervenuta composizione transattiva della controversia, questa sia stata definita con sentenza passata in giudicato, senza che alcuna delle parti abbia invocato la transazione nel corso dell'iter processuale, la situazione così accertata diviene intangibile, in quanto il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, con la conseguenza che detta situazione non potrà essere rimessa in discussione in un successivo giudizio nel quale voglia farsi rivivere l'effetto dell'accordo transattivo che rimane vanificato (Cass. I, n. 3026/2005). Annullabilità per scoperta di documentiL'art. 1975 c.c. disciplina l'ipotesi in cui, successivamente alla stipula della transazione, una delle parti venga a conoscenza di nuovi documenti prevedendo l'annullabilità della transazione generale solo quando i documenti siano stati dolosamente occultati dall'altra e della transazione speciale ogni qual volta detti documenti provino che una delle parti non aveva alcun diritto. La S.C. ha chiarito che la norma attiene alla non conoscenza dell'esistenza del documento come mezzo di prova (e non, invece, alla situazione giuridica preesistente), e il documento si ritiene scoperto dopo la transazione se prima era affatto sconosciuto, e quindi non si sapeva dove fosse (Cass. III, n. 5138/2003). BibliografiaCarresi, Transazione (dir. vig.), in Nss. D.I., XIX, Torino, 1973; Carresi, La transazione, Milano, 1992; Colangeli, La Transazione, Milano, 2012; Del Prato, voce Transazione (dir. priv.), in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992; Falzea, voce Accertamento (Teoria generale), in Enc. dir., I, Milano, 1958; Galletto, La transazione: complessità dell'istituto ed attualità della funzione, in Riv. trim. dir. proc. 2013, 4, 1379; Moscarini, Corbo, voce Transazione, in Enc. giur., Roma, 1994; Santoro Passarelli, La Transazione, Napoli, 1986. |