Codice di Procedura Civile art. 808 quater - Interpretazione della convenzione d'arbitrato 1 .Interpretazione della convenzione d'arbitrato1. [I]. Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce. [1] Articolo inserito dall'art. 20, d.lg. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006. Ai sensi dell'art. 27, comma 3, d.lg. n. 40, cit., la disposizione si applica alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del decreto. InquadramentoLa norma in esame sancisce il principio per il quale, in tema di interpretazione della convenzione arbitrale, la stessa deve intendersi nel senso che, nel dubbio, la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce. La S.C. ha peraltro precisato che il favor per la competenza arbitrale contenuto nella disposizione in esame si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla «quantificazione» della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti (Cass. II, n. 22490/2018). Interpretazione della convenzione di arbitratoLa disposizione in commento, introdotta nell'ambito della generale riforma dell'arbitrato da parte del d.lgs. n. 40/2006, è ispirata al cd. favor arbitrati tanto è vero che l'art. 808-quater c.p.c. dispone che, nell'ipotesi di dubbio interpretativo, la convenzione di arbitrato si intende nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce (Trib. Monza I, 23 marzo 2015, n. 348). Peraltro il favor per la competenza arbitrale proprio della norma si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla «quantificazione» della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti (Cass. II, n. 22490/2018). In questo senso si è affermato che deve ritenersi insussistente il potere decisorio del tribunale arbitrale con riferimento all'azione sociale ed individuale di responsabilità degli amministratori di s.r.l. in mancanza della espressa manifestazione di volontà di estendere l'oggetto della clausola arbitrale alle azioni promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, come richiesto dall'art. 34 d.lgs. n. 5/2003 (Lodo arbitrale Milano 13 febbraio 2011, in Riv. arb., 2012, n. 3, 657, con nota di Tuccillo). Resta fermo che, in generale, all'interpretazione della convenzione di arbitrato, spettante agli arbitri, si applicano le regole di ermeneutica negoziale dettate dagli artt. 1362 ss. c.c. (Cass. n. 18452/2011; Cass. n. 18917/2004; Cass. n. 562/2001). La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi titolo nel contratto medesimo (Cass. I, n. 3795/2019; Cass. VI, n. 20673/2016, in Riv. arb., 2017, n. 4, 733, con nota di Licci). Casistica Sono escluse dalla competenza arbitrale le liti rispetto alle quali il contratto si configura esclusivamente come presupposto storico (cfr. Cass. VI, n. 20673/2016, in fattispecie nella quale la causa petendi aveva titolo extracontrattuale ai sensi dell'art. 2598 c.c. nonché dell'art. 1337 c.c.). La clausola compromissoria relativa alle controversie sull'interpretazione, la conclusione e la risoluzione di un contratto ricomprende nel suo ambito di applicazione la domanda di risarcimento del danno da inadempimento, la quale, analogamente alla domanda di risoluzione, attiene alla fase esecutiva del contratto, implicando l'accertamento dell'inottemperanza delle parti alle obbligazioni assunte (Cass. VI, n. 15068/2012). La clausola compromissoria concernente le controversie relative alla risoluzione di un contratto ricomprende nel suo ambito di applicazione la domanda di risarcimento del danno derivante da lesione del diritto all'immagine allorquando un siffatto pregiudizio sia ricollegabile non già alla violazione di doveri, con condotta perseguibile ai sensi dell'art. 2043 c.c., che incombono verso la generalità dei cittadini, bensì all'inadempimento di precise obbligazioni assunte con il predetto contratto, e sia, quindi, conseguente alla invocata responsabilità contrattuale (Cass. I, n. 23675/2013). BibliografiaBriguglio, Inderogabilità della competenza territoriale ex art. 810 c.p.c., in Riv. arb., 1993, 430; D'Alessandro E., Conclusione dell'accordo compromissorio mediante atti di mera nomina degli arbitri?, in Riv. arb., 2007, n. 2, 237; Fazzalari, L'arbitrato, Torino, 1997; Gennari, Superato il «doppio binario» l'arbitrato societario rimane vincolato al vago confine della disponibilità dei diritti, in Riv. dir. comm., 2014, I, 551; La China, L'arbitrato: il sistema e l'esperienza, Milano, 2011; Menchini (a cura di), La nuova disciplina dell'arbitrato, Padova, 2010, 65; Punzi, Disegno sistematico dell'arbitrato, Padova, 2012; Ravidà, Sull'efficacia della pronuncia del giudice che declina la propria competenza in favore dell'arbitro e sulla forma dell'accordo di arbitrato, in Riv. arb., 2014, n. 3, 604; Ricci, Il nuovo arbitrato societario, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2003, 521; Ricci, La convenzione di arbitrato e le materie arbitrabili nella riforma, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2007, 759; Rocchio, Circolazione della clausola compromissoria e cessione d'azienda, in Corr. giur., 2007, n. 9, 1227; Ruffini, Il patto compromissorio, in Fazzalari (a cura di), La riforma della disciplina dell'arbitrato, Milano, 2006; Ungaretti dell'Immagine, Brevi note sulla forma della convenzione arbitrale, in Riv. arb., 2011, 73. |