Codice Civile art. 1966 - Capacità a transigere e disponibilità dei diritti.

Rosaria Giordano

Capacità a transigere e disponibilità dei diritti.

[I]. Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite [2731].

[II]. La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti [2113 1; 806 c.p.c.].

Inquadramento

La disposizione in esame prevede che le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite, con conseguente nullità della transazione avente ad oggetto diritti sottratti alla disponibilità delle parti per natura o disposizione di legge.

Nozione di capacità a transigere

Ai sensi dell'art. 1966 c.c. per poter transigere occorre avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite, i quali non devono essere sottratti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, alla disponibilità delle parti.

A riguardo in dottrina si è evidenziato che la norma attiene sia alla capacità di agire generale sia alla legittimazione, da intendersi quale potere di agire in ordine ai rapporti sui quali incide la transazione (Santoro Passarelli, 87).

In giurisprudenza questa impostazione appare corroborata dall'affermazione del principio secondo cui l'art. 1966 c.c. va interpretato come riferito non alla capacità di agire, bensì alla legittimazione (cfr. T.A.R. Parma, Emilia-Romagna, I, 8 aprile 2016, n. 124, per la quale è nulla la transazione conclusa da un soggetto privo del potere di manifestare efficacemente la propria volontà in ordine al rapporto controverso, con la conseguenza che, con una transazione da parte di un soggetto estraneo e diverso, il contratto rimane privo di causa, donde la sua conseguente nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1325 e 1418, comma 2, c.c.).

In sostanza, la capacità a transigere si identifica con quella afferente il potere di manifestare efficacemente la volontà in ordine al rapporto controverso (cfr. App. Torino, 22 aprile 2005, in Giur. mer., 2005, n. 12, 2360).

Casistica

In tema di azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, il genitore esercente la potestà può rinunciare — esplicitamente ovvero lasciando che la causa sia cancellata o si estingua per inattività — al procedimento instaurato: peraltro, vertendosi in tema di diritti indisponibili, in relazione ai quali non è ipotizzabile rinuncia o transazione, l'azione può essere successivamente riproposta dallo stesso genitore, o personalmente dal figlio, una volta raggiunta la maggiore età (Cass. I, n. 14879/2017).

La sanzione di nullità prevista dall'art. 79 l. n. 392/1978 per le pattuizioni dirette a limitare la durata legale del contratto di locazione, o ad attribuire al locatore un canone maggiore di quello dovuto o altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della legge sull'equo canone, si riferisce solo alle clausole del contratto di locazione e non può essere estesa, pertanto, agli accordi transattivi conclusi dal conduttore, che già si trovi nel possesso del bene, per regolare gli effetti di fatti verificatisi nel corso del rapporto e che, perciò, incidono su situazioni giuridiche patrimoniali già sorte e disponibili (cfr. Cass. III, n. 2148/2006, la quale ha quindi confermato la validità della transazione della lite pendente relativa ad un rapporto locativo esistente ritenendo irrilevante la simultanea costituzione, con altra scrittura privata, di un nuovo rapporto locativo regolato dalle disposizioni della l. n. 392/1978).

È invece nulla la transazione, conclusa anteriormente alla prima scadenza del contratto di locazione, con la quale il conduttore rinunzi al diritto alla rinnovazione dopo la prima scadenza, in quanto configura una pattuizione preventiva volta a limitare la durata legale del contratto stesso (Cass. III, n. 11323/2003).

L'accordo transattivo stipulato in relazione alla cessione di un esercizio commerciale, il quale preveda, attraverso il versamento di una determinata somma da parte di un contraente, l'integrale soddisfacimento dell'altro contraente anche con riguardo al credito per rivalsa iva inerente a merci trasferite, non integra una rinuncia alla rivalsa medesima, in violazione del principio della sua non derogabilità convenzionale, ma attiene esclusivamente alle modalità di soddisfacimento di detto credito, nell'ambito della complessiva regolamentazione dei rapporti di dare ed avere, e, pertanto, non incorre nella sanzione di nullità prevista dall'art. 1966 c.c. per la transazione su diritti indisponibili (App. Firenze I, 7 ottobre 2004).

In tema di società per azioni, è nullo l'atto transattivo riguardante l'importo del compenso spettante al componente del collegio sindacale, ove sottoscritto dall'amministratore delegato in assenza di autorizzazione o successiva ratifica da parte dell'assemblea dei soci (Cass. I, n. 33910/2024).

In materia di appalto di opere pubbliche, il principio della irrinunciabilità degli interessi sancito dall'art. 4, ultimo comma, l. n. 741/1981 [applicazione ratione temporis], vale solo per il momento della contrattazione, fase nella quale si rende necessario tutelare la parte più debole da possibili abusi dell'Amministrazione ed assicurare la tempestività della realizzazione dell'opera, mentre, in sede di transazione non può ritenersi sottratta alla libera determinazione dei contraenti la rinunciabilità di un diritto già maturato, dal momento che ormai non esiste più la necessità di garantire la tempestività della realizzazione dell'opera pubblica, onde, anche in considerazione dell'utilità per entrambe le parti di un atto transattivo, le stesse ben possono rinunciare ad un siffatto diritto, incidendo su situazioni giuridiche patrimoniali già sorte e disponibili (Cass. I, n. 3064/2013).

È valida la transazione con la quale le parti, tra le quali era insorta controversia in merito alla natura privilegiata o meno del credito vantato da una di esse nei confronti dell'altra, decidono di considerare privilegiato soltanto il 50% di tale credito: in tal modo, infatti, le parti non costituiscono un nuovo privilegio, ma pongono fine ad una controversia relativa all'interpretazione di una norma di legge (Trib. Roma 16 settembre 2002, in Giur. romana, 2003, 305).

Bibliografia

Carresi, Transazione (dir. vig.), in Nss. D.I., XIX, Torino, 1973; Carresi, La transazione, Milano, 1992; Colangeli, La Transazione, Milano, 2012; Del Prato, voce Transazione (dir. priv.), in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992; Falzea, voce Accertamento (Teoria generale), in Enc. dir., I, Milano, 1958; Galletto, La transazione: complessità dell'istituto ed attualità della funzione; in Riv. trim. dir. proc. 2013, 4, 1379; Moscarini, Corbo, voce Transazione, in Enc. giur., Roma, 1994; Santoro Passarelli, La Transazione, Napoli, 1986.

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