Codice Civile art. 1967 - Prova.

Rosaria Giordano

Prova.

[I]. La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'articolo 1350 [2725].

Inquadramento

La norma in esame pone la regola generale della forma scritta ad probationem per il contratto di transazione, ferma l'esigenza della forma scritta ad substantiam nelle ipotesi nelle quali lo stesso involga diritti reali su beni immobili.

È discussa la portata della regola generale in questione poiché, secondo una prima tesi, alcuni elementi del contratto di transazione potrebbero essere ricavati aliunde rispetto all'atto negoziale, mentre per un'altra posizione la prescritta forma scritta ad probationem della transazione comporta che tutti gli elementi costitutivi del negozio transattivo (tra i quali segnatamente quello, essenziale, della reciprocità delle concessioni), debbano risultare dal documento, non essendo possibile ricorrere, neppure a fini integrativi, alla prova per testimoni o per presunzioni (Cass. II, n. 8875/2005).

Portata della norma

Quanto alla latitudine dell'obbligo della forma scritta ad probationem per il contratto di transazione occorre tenere conto, essenzialmente, di due orientamenti interpretativi emersi in giurisprudenza.

Secondo una prima tesi poiché solo per i contratti per i quali è prescritta la forma scritta ad substantiam — e non anche, pertanto, per quelli per i quali la forma scritta è richiesta solo ad probationem — la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma per tutti gli elementi essenziali e, pertanto, l'oggetto di esso deve essere almeno determinabile in base a elementi risultanti dall'atto stesso e non aliunde. In sostanza, non osta alla qualificabilità di un contratto come transazione, ai sensi dell'art. 1965 c.c., il fatto che le reciproche concessioni tra le parti intese a far cessare la situazione di dubbio in atto (che caratterizzano il contratto di transazione) non siano specificamente indicate nel documento ma possano emergere dal complesso dell'atto nonché da elementi eventualmente esterni ad esso (cfr. Cass. III, n. 13389/2007, per la quale, correttamente, pertanto, in presenza di un contratto di transazione il giudice del merito ricava aliunde quali sono le «rinunzie» reciproche fattesi dalle parti, ove nella scrittura che questo documenta le stesse siano solo genericamente indicate, potendo, in caso di transazione, il giudice trarre la prova delle reciproche concessioni dal complesso dell'atto nonché da elementi, eventualmente, esterni a questo).

Per un'impostazione più rigorosa, invece, la prescritta forma scritta ad probationem della transazione comporta che tutti gli elementi costitutivi del negozio transattivo (tra i quali segnatamente quello, essenziale, della reciprocità delle concessioni), debbano risultare dal documento, non essendo possibile ricorrere, neppure a fini integrativi, alla prova per testimoni o per presunzioni (Cass. II, n. 8875/2005; conf., in sede di merito, Trib. Alessandria sez. lav., 17 marzo 2018, n. 50). Peraltro, trattandosi di forma scritta richiesta soltanto ad probationem, l'inammissibilità della prova testimoniale non attiene all'ordine pubblico, ma alla tutela di interessi privati e quindi non può essere rilevata d'ufficio e deve, invece, essere eccepita dalla parte interessata, entro il termine dell'art. 157, comma 2, c.p.c. nella prima istanza o difesa successiva al suo configurarsi (App. Potenza 28 gennaio 2015, n. 40).

La S.C. ha precisato che, tuttavia, poiché la transazione richiede la forma scritta unicamente «ad probationem», salvo quando riguardi uno dei rapporti di cui all'art. 1350, n. 12 c.c., la prova del contratto può anche essere fornita da un documento sottoscritto da una sola parte, ove risulti il consenso anche solo tacito, purché univoco, dell'altra parte manifestato mediante attuazione integrale dei relativi patti (Cass. II, n. 1627/2018, la quale ha ravvisato il consenso tacito, rispetto alla proposta transattiva formulata dalla venditrice, nell'accettazione, ad opera dell'acquirente di una partita di adesivi risultata difettosa, della fornitura di una nuova partita in sostituzione).

Inoltre, l'eventuale mancanza di sottoscrizione di una delle parti può essere sostituita dall'inequivocabile manifestazione della volontà di avvalersi del negozio documentato nella scrittura incompleta, in particolare mediante la produzione della stessa in giudizio o l'intervenuta accettazione della medesima fatta allo scopo di avvalersi dei suoi effetti negoziali (Cass. II, n. 72/2011).

Resta fermo, inoltre, che, poiché la transazione richiede la forma scritta solo ad probationem (salvo quando riguardi uno dei rapporti di cui all'art. 1350, n. 12 c.c.), qualora siano pacifici tra le parti la stipula di una transazione e il suo contenuto, il giudice deve tenerne conto ai fini della decisione, a nulla rilevando la mancata produzione di un atto sottoscritto dai contraenti idoneo a documentare la conclusione dell'accordo (Cass. III, n. 22395/2006).

In ogni caso, la prova scritta della transazione, necessaria ai sensi dell'art. 1967 c.c., non può consistere nella trascrizione di colloqui telefonici, la quale non è «documento», né la riproduzione meccanica di un documento (Cass. II, n. 7505/2014).

Almeno in sede applicativa si è ritenuto, poi, che, mentre la prova della avvenuta transazione deve essere offerta per iscritto, il mutuo recesso dal contratto può avvenire anche per fatti concludenti e la relativa prova può essere fornita con ogni mezzo (Trib. Milano VII, 12 marzo 2013, n. 3394).

La S.C. ha inoltre chiarito che l'esistenza del mandato a transigere o della ratifica di transazione avente ad oggetto controversie relative a rapporti obbligatori, per i quali non è richiesta la forma scritta — necessaria, invece, se la controversia, in relazione alla quale essa interviene, ha ad oggetto rapporti giuridici concernenti beni immobili o diritti reali immobiliari — può essere desunta da elementi presuntivi, e, per quanto riguarda la ratifica, anche da facta concludentia, quale il comportamento del dominus negotii, che dimostri l'approvazione dell'operato di chi abbia agito a suo nome, pur in assenza di poteri rappresentativi (cfr. Cass. III, n. 1181/2012, per la quale, di conseguenza, il pagamento di parte della somma spettante alla controparte, sulla base di un contratto concluso da un falsus procurator di colui che l'ha corrisposta, implica la ratifica dell'intero contratto e non della sola parte eseguita, poiché l'esecuzione, anche parziale, manifesta la volontà del dominus di avvalersi degli effetti negoziali della transazione, che non è nulla se la causa è lecita e se sussistono i requisiti previsti dall'art. 1325 c.c.).

Casistica

Il principio secondo cui la volontà di obbligarsi da parte della p.a. non può desumersi da atti o fatti concludenti, dovendo, per converso, manifestarsi con la forma scritta, trova integrale applicazione anche con riferimento a transazioni concluse da enti pubblici, le quali debbono, a pena di nullità, assumere forma scritta, in quanto prevale, sulla regola generale di cui all'art. 1967 c.c., che richiede, per tale tipo di contratto, detta forma solo ad probationem, il principio, avente carattere di specialità, secondo il quale i contratti della p.a. richiedono la forma scritta ad substantiam (Cass. III, n. 26047/2005).

L'esistenza del contratto di transazione, dovendo essere provata per iscritto, non può essere desunta da mere presunzioni semplici, sicché la sola circostanza che il locatore ed il conduttore, prima della scadenza della locazione, si siano accordati in merito alle modalità di riconsegna dell'immobile, non costituisce prova della risoluzione consensuale del contratto (Cass. III, n. 14469/2008).

In tema di transazione stipulata dal lavoratore e dal datore di lavoro, non è ammissibile la prova testimoniale relativa al diverso contenuto del rapporto transattivo risultante dal documento sottoscritto dalle parti, sia nel caso di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento, ostandovi il principio di cui all'art. 2725 c.c., sia nel caso si intenda provare un contenuto diverso dell'atto rispetto a quello sottoscritto, ostandovi l'art. 1967 c.c. (cfr. Cass. sez. lav., n. 17015/2007, la quale ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile la richiesta di prova in ordine alla sottoscrizione per errore materiale di modulo recante transazione diverso da quello effettivamente voluto dalle parti).

È sufficiente a provare la transazione fra l'assicuratore della responsabilità civile ed il danneggiato la quietanza a saldo recante l'intestazione «atto di transazione e quietanza», nonché la precisazione che la somma transatta risulta accettata dal danneggiato «in via di transazione e a tacitazione di tutti i danni alla persona e alle cose» (Cass. III, n. 13389/2007).

Bibliografia

Carresi, Transazione (dir. vig.), in Nss. D.I., XIX, Torino, 1973; Carresi, La transazione, Milano, 1992; Colangeli, La Transazione, Milano, 2012; Del Prato, voce Transazione (dir. priv.), in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992; Falzea, voce Accertamento (Teoria generale), in Enc. dir., I, Milano, 1958; Galletto, La transazione: complessità dell'istituto ed attualità della funzione, in Riv. trim. dir. proc., 2013, 4, 1379; Moscarini, Corbo, voce Transazione, in Enc. giur., Roma, 1994; Santoro Passarelli, La Transazione, Napoli, 1986.

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