Codice Civile art. 1968 - Transazione sulla falsità di documenti.Transazione sulla falsità di documenti. [I]. La transazione nei giudizi civili di falso [221 ss. c.p.c.] non produce alcun effetto, se non è stata omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero. InquadramentoLa disposizione in esame consente la transazione nei giudizi di falso soltanto previa omologazione da parte del tribunale, sentito il pubblico ministero. Tale previsione si correla, evidentemente, alle peculiarità di tali giudizi nei quali, peraltro, proprio la sussistenza di un interesse pubblico acché non circolino documenti falsi giustifica la competenza per materia del Tribunale e l'intervento necessario del pubblico ministero ai sensi dell'art. 70 c.p.c. Oggetto e condizioni di efficacia della transazioneIn linea con l'indisponibilità dell'interesse pubblico ad opera delle parti, la dottrina più autorevole ha sottolineato che nella fattispecie considerata dalla norma in commento la transazione non ha ad oggetto la verità o la falsità del documento, quanto l'effetto patrimoniale che esso è destinato a produrre tra le parti (Santoro Passarelli, 253). Condizione legale di efficacia della transazione è pertanto l'omologazione da parte del tribunale — in composizione collegiale secondo il procedimento camerale proprio della volontaria giurisdizione ex artt. 737 e ss. c.p.c. — previo parere favorevole del Pubblico Ministero che è, come detto, parte necessaria della controversia di falso. BibliografiaCarresi, Transazione (dir. vig.), in Nss. D.I., XIX, Torino, 1973; Carresi, La transazione, Milano, 1992; Colangeli, La Transazione, Milano, 2012; Del Prato, voce Transazione (dir. priv.), in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992; Falzea, voce Accertamento (Teoria generale), in Enc. dir., I, Milano, 1958; Galletto, La transazione: complessità dell'istituto ed attualità della funzione, in Riv. trim. dir. proc. 2013, 4, 1379; Moscarini, Corbo, voce Transazione, in Enc. giur., Roma, 1994; Santoro Passarelli, La Transazione, Napoli, 1986. |