Decreto legislativo - 6/09/2005 - n. 206 art. 51 - Requisiti formali per i contratti a distanza 1

Giacomo Bizzarri

Requisiti formali per i contratti a distanza1

 

1. Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili.

2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l'obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), e), q) ed r), direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine. Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di pagare. Se l'inoltro dell'ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con obbligo di pagare" o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non e' vincolato dal contratto o dall'ordine.

3. I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al piu' tardi all'inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.

4. Se il contratto è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per comunicare le informazioni, il professionista fornisce, su o mediante quello specifico mezzo e prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, l'identità del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto, come indicato rispettivamente all'articolo 49, comma 1, lettere a), b), e), h) e q), eccetto il modulo di recesso tipo figurante all'allegato I, parte B, di cui alla lettera h). Le altre informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, compreso il modello del modulo di recesso, sono fornite dal professionista in un modo appropriato conformemente al comma 1 del presente articolo 2.

5. Fatto salvo il comma 4, se il professionista telefona al consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, all'inizio della conversazione con il consumatore egli deve rivelare la sua identita' e, ove applicabile, l'identita' della persona per conto della quale effettua la telefonata, nonche' lo scopo commerciale della chiamata e l'informativa di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.

6. Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale e' vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto; in tali casi il documento informatico puo' essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole. In ogni caso il consenso non è valido se il consumatore non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile3.

7. Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al piu' tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma comprende:

a) tutte le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, a meno che il professionista non abbia gia' fornito l'informazione al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza; e

b) se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell'accettazione del consumatore conformemente all'articolo 59, lettera o).

8. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all'articolo 52, comma 2, e il contratto impone al consumatore l'obbligo di pagare, il professionista esige che il consumatore ne faccia richiesta esplicita e chiede inoltre al consumatore di riconoscere che, una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito dal professionista, il consumatore non avrà più il diritto di recesso 4.

9. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni relative alla conclusione di contratti elettronici e all'inoltro di ordini per via elettronica conformemente agli articoli 12, commi 2 e 3, e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni.

Inquadramento

Tra le innovazioni apportate dal d.lgs. n. 21/2014, meritano certamente una particolare attenzione quelle in materia di obblighi informativi a carico del professionista.

Le modifiche apportate dalla novella sono intervenute su più piani, pervenendo ad un'articolata strutturazione della disciplina degli obblighi informativi a carico del professionista nella fase precontrattuale che riguarda sia i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e a distanza (art. 49 ss. cod. cons.), sia i contratti diversi da essi (art. 48 cod. cons.) ma comunque rientranti nelle quattro categorie contrattuali esaminate (artt. 45 ss. cod. cons.).

Con queste nuove disposizioni si è inteso assicurare che il consumatore, qualora debba concludere un contratto in una delle fattispecie esaminate, sia informato in maniera esaustiva su tutti gli elementi rilevanti per valutare l'opportunità o meno di concludere il negozio.

Sono stati poi previsti degli specifici obblighi informativi in ipotesi particolari come per i contratti conclusi con mezzi elettronici (art. 51, secondo e terzo comma), per i contratti conclusi mediante mezzi di comunicazione a distanza che concedono uno spazio o un tempo limitati per visualizzare le informazioni (art. 51, comma 4) e per i contratti conclusi per via telefonica (art. 51, commi 5 e 6).

Tra le norme in esame ve ne sono alcune che riguardano tutte e quattro le tipologie contrattuali menzionate (v. supra) e altre che invece attengono specificamente ad alcune particolari modalità di conclusione del contratto. Rientrano nelle prime le disposizioni sul termine entro cui gli obblighi informativi devono essere adempiuti e quelle che impongono la chiarezza, la comprensibilità e la leggibilità delle informazioni fornite.

Per quanto attiene al termine entro cui le informazioni devono essere comunicate, ciò deve avvenire prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da una corrispondente offerta (artt. 48, comma 1, e 49, comma 1, cod. cons.).

Per quanto concerne i caratteri delle informazioni fornite, si prescrive che queste siano chiare, comprensibili e leggibili (artt. 48 e 49 cod. cons.). In particolare, sui primi due requisiti, si rinvia a quanto previsto in generale dall'art. 35, comma 1, cod. cons., per la redazione delle clausole dei contratti dei consumatori.

In dottrina si è sottolineata l'importanza delle modifiche introdotte con la direttiva 2011/83/UE in tema di obblighi di informazione, che a pieno titolo si inseriscono nel più ampio contesto europeo del diritto all'informazione dei consumatori, dove anche attraverso gli obblighi di trasparenza si cerca di superare le asimmetrie informative esistenti e di realizzare l'equilibrio delle posizioni contrattuali delle parti, anche per la tutela del funzionamento del mercato (Stanzi, 72 ss.).

Tutte queste innovazioni sono state subito messe in luce da attenta dottrina, che ne ha sottolineato il carattere particolarmente innovativo e il fatto che in tal modo si è creata una disciplina completa ed esaustiva degli obblighi informativi precontrattuali gravanti sul professionista, disciplina che risulta applicabile a qualsiasi rapporto contrattuale b2c riconducibile a una delle quattro fattispecie contrattuali rientranti nell'operatività delle norme di cui agli artt. 48 ss. cod. cons. (De Cristofaro, 83 ss.).

Si è messa in luce la problematicità insita nel termine individuato dalla normativa attuale, rispetto a quanto precedentemente previsto in materia di contratti a distanza. Invero, l'art. 52, primo comma, previgente, cod. cons., più adeguatamente, richiedeva che la comunicazione delle informazioni fosse effettuata in tempo utile prima della conclusione del contratto, imponendo così una soglia di necessaria anticipazione tale da concedere al consumatore il tempo per una ponderata valutazione degli elementi dell'operazione. Adesso, come illustrato, manca l'indicazione di una qualche misura dell'anticipazione dell'informazione e la nuova normativa si potrebbe prestare a strumentalizzazioni in cui il professionista fornisce le informazioni al consumatore pochi istanti prima che la dichiarazione negoziale venga emessa da quest'ultimo, ad esempio, in un caso di visita a domicilio, consegnandogli contemporaneamente il documento con le informazioni obbligatorie e il documento cartaceo contenente la proposta contrattuale e inducendolo ad una pronta accettazione. In questo modo, gli obblighi informativi sembrerebbero essere finalizzati più a consentire una consapevole possibilità di esercizio dello ius poenitendi che non la precedente conclusione del contratto; pertanto, tale funzione risulta essere frustrata rispetto a quei contratti nei quali non sia previsto tale diritto, cioè nei contratti diversi da quelli negoziati fuori dei locali commerciali e a distanza così come nei contratti per i quali operano le esclusioni di cui all'art. 59 cod. cons. (De Cristofaro, 85 ss.; si vedano anche S. Pagliantini, 2014, 80 ss. ed Battelli, Art. 49, 2015, 402 ss.).

Per quanto concerne i caratteri delle informazioni la “chiarezza” va intesa come materiale leggibilità delle informazioni mentre la “comprensibilità” attiene alla possibilità di accesso al significato del dato trasmesso (Battelli, 2014, 214 ss.; si veda anche Stanzi, 75 ss.). La leggibilità pare concernere invece le dimensioni e la grafica del testo utilizzati nei supporti cartacei o nei diversi supporti durevoli (De Cristofaro, 85 ss.).

Come è stato osservato, il legislatore non ha indicato quali debbano essere i parametri di chiarezza, comprensibilità e leggibilità ai quali ci si debba attenere; in mancanza di ciò, si è ritenuto scontato di dover fare riferimento al consumatore medio di cui alla direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali (De Cristofaro, 85 ss.), salvo che il professionista non sia a conoscenza di particolari condizioni soggettive dei destinatari delle sue offerte qualora siano particolarmente vulnerabili per infermità, età o ingenuità (E. Battelli, Art. 49, 2015, 402 ss.).

Nel nuovo quadro normativo, sul piano della tutela del consumatore, oltre agli obblighi informativi merita segnalare l'introduzione di alcune apposite disposizioni, come l'art. 64 cod. cons. sulle comunicazioni telefoniche, ai sensi del quale, qualora il professionista utilizzi una linea telefonica per essere contattato dal consumatore in merito al contratto concluso, quest'ultimo non dovrà pagare più della tariffa di base, fermo restando il diritto dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica di applicare una tariffa per tali telefonate. A questo proposito si è rilevato che l'art. 21, comma primo, della direttiva 2011/83/UE, deve essere interpretato nel senso che qualora un professionista abbia messo a disposizione dei propri clienti uno o più numeri a selezione rapida con tariffa superiore a quella di base, i consumatori che abbiano già concluso con tale soggetto un contratto, qualora lo contattino per via telefonica in merito al negozio concluso non dovranno pagare più della tariffa di base (Corte di Giustizia UE, 13 settembre 2018, C-332/17, Starman AS c. Tarbijakaitseamet).

La nozione di ‘tariffa di base', deve essere interpretata nel senso che il costo di una chiamata relativa a un contratto concluso, effettuata sulla linea di assistenza telefonica gestita dal professionista, non può eccedere il costo di una chiamata verso un numero fisso geografico o verso un numero di cellulare standard. A condizione che tale limite sia rispettato, la circostanza che il professionista interessato realizzi o meno profitti mediante tale linea di assistenza telefonica resta priva di pertinenza (Corte di Giustizia, 2 marzo 2017, C-568/15, Zentrale zur Bekämpfung c. Comtech GmbH).

Apposite prescrizioni sono poi dettate rispettivamente per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e per i contratti a distanza.

Gli obblighi informativi: contenuto e inadempimento

Tra gli obblighi informativi per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e per i contratti a distanza si devono distinguere le norme comuni ad entrambe le fattispecie, disciplinate con ampiezza dall'art. 49 cod. cons., dalle disposizioni prescritte specificamente per ciascuna di esse, rispettivamente gli artt. 50 e 51 cod. cons.

In questo paragrafo ci occuperemo del nucleo centrale dei doveri informativi, cioè di quelli comuni ad entrambe le fattispecie, sia sul piano del loro contenuto che su quello delle conseguenze di un loro mancato adempimento da parte del professionista.

L'art. 49 cod. cons. impone al professionista una serie di obblighi estremamente dettagliata, finalizzata ad un'esaustiva informazione del consumatore (a questo proposito si rimanda a quanto evidenziato nel paragrafo precedente).

Tra i numerosi elementi oggetto dell'obbligo di informazione precontrattuale si trovano innanzitutto le caratteristiche principali dei beni e dei servizi (art. 49, lett. a) cod. cons.) e i riferimenti identificativi del professionista, necessari anche per consentire al consumatore di poterlo contattare prontamente ove necessario (art. 49, lett. b), c) e d) cod. cons.). Si impone poi al professionista di comunicare al consumatore il prezzo complessivo del bene o del servizio, attraverso una serie di criteri volti ad assicurare la conoscenza di tale elemento anche in particolari circostanze, come per il caso in cui la natura dei beni o dei servizi comporti l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, ovvero per i casi di contratti a tempo indeterminato o comprendenti un abbonamento (art. 49, lett. e) cod. cons.). Ancora, le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione (art. 49, lett. g), cod. cons.), le condizioni per l'accesso ad eventuali procedure di reclamo (art. 49, lett. v), cod. cons.), ecc. Una parte importante degli obblighi in esame concerne l'informativa sul diritto di recesso (art. 49, lett. h), i), l) e m) cod. cons.), relativamente alla sua esistenza e alle sue condizioni di esercizio, all'eventualità che il consumatore debba farsi carico delle spese per la restituzione dei beni consegnati qualora si avvalga di tale diritto, al ragionevole compenso dovuto al professionista per i servizi prestati nel caso in cui il consumatore chieda a quest'ultimo di avviare la fornitura di acqua, gas, energia elettrica o riscaldamento prima che sia decorso il termine per il diritto di recesso, sino all'eventuale inesistenza di uno ius poenitendi o alle cause di decadenza ai sensi dell'art. 59 cod. cons.

Di particolare importanza è l'ottavo comma dell'art. 49 cod. cons. che crea un raccordo della disciplina in esame con quella in tema di obblighi informativi in materia di servizi nel mercato internod.lgs. n. 59/2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE — e di commercio elettronicod.lgs. n. 70/2003, di attuazione della direttiva 2000/31/CE.

Tale disposizione stabilisce che gli obblighi informativi di cui al primo comma di tale articolo (49 cod. cons.) si aggiungono a quelli previsti rispettivamente dai decreti legislativi menzionati e che non ostano ad obblighi di informazione aggiuntivi previsti in conformità a tali disposizioni.

Poi, ai sensi del nono comma dell'art. 49 cod. cons., in caso di contrasto tra le disposizioni specifiche di tali provvedimenti e quelle di cui al medesimo art. 49 cod. cons., circa il contenuto e le modalità di rilascio delle informazioni, si sancisce la prevalenza di quest'ultimo.

Come si è osservato, in conformità all'art. 6 direttiva 2011/83/UE, si tratta di un elenco tassativo delle informazioni che il professionista deve fornire al consumatore prima che quest'ultimo sia vincolato dal contratto (E. Battelli, 2014,224 ss.).

Una parte di questi obblighi informativi riguardano clausole del regolamento contrattuale, alcune predisposte dal professionista e altre prescritte dagli art. 52 ss. cod. cons. e destinate comunque, in quanto inderogabili se non a favore del consumatore, a trovare applicazione al rapporto; un'altra parte di questi obblighi invece concerne elementi estranei alla regolamentazione del rapporto contrattuale, come per l'informativa sugli eventuali meccanismi extra-giudiziali di reclamo (De Cristofaro, 98 ss.).

In merito all'obbligo di informazione sul diritto di recesso, in particolare, si è sottolineata l'importanza dell'introduzione della possibilità che tali informazioni siano fornite per mezzo di un “modello-tipo” di comunicazione approntata dal professionista, per evitare che tale informativa possa confondersi con le altre condizioni generali di contratto, predisposto da quest'ultimo in conformità al modello di cui all'allegato I, parte A, ai sensi dell'art. 49, comma 4 cod. cons. (Battelli, 2014,224 ss.).

Sempre con riferimento all'informativa sul diritto di recesso, si è messo in evidenza che la Corte di Giustizia ha ritenuto sostanzialmente equivalente un'informazione errata rispetto ad un'omessa informazione, considerato che entrambe le ipotesi inducono in errore il consumatore sul suo diritto di recesso; pertanto, il professionista dovrà adottare una particolare chiarezza espositiva nel fornire al consumatore le informazioni necessarie per l'esercizio di tale forma di tutela (Mula, 82 ss.).

In dottrina, poi, è stata messa in luce la novità dell'obbligo del professionista di fornire al consumatore un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni. In base alla ratio della disciplina in esame, si è ritenuto che tale obbligo del professionista non possa considerarsi assolto in presenza di un generico richiamo all'esistenza della garanzia legale ma che sia necessaria, piuttosto, una specificazione chiara e comprensibile dei contenuti essenziali dei diritti riconosciuti sul punto al consumatore (Battelli, 2014,224 ss.).

Come anticipato, oltre alle informazioni obbligatorie di cui all'art. 49, comma 1 cod. cons., dovranno essere fornite al consumatore anche le informazioni precontrattuali, stabilite dai decreti legislativi n. 59/2010 e n. 70/2003, riguardanti elementi diversi e ulteriori (G. De Cristofaro, 98 ss.; si veda anche E. Battelli, Art. 49, 2015, 405 ss.).

Preme qui richiamare una importante decisione dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, 9 marzo 2016, in Dir. industriale, 2017, 3, 249, dove, nell'ambito di una vicenda che aveva visto coinvolta una nota società di vendita di prodotti on line, sul piano degli obblighi informativi si è messa in luce la rilevanza delle informazioni di cui all'art. 49 cod. cons.

Un altro aspetto di fondamentale importanza nella disciplina degli obblighi informativi attiene alla regolamentazione delle conseguenze per il caso del loro inadempimento. Il legislatore non ha introdotto una disciplina organica per la normazione di queste ipotesi; pertanto, la violazione dell'obbligo informativo potrà dare luogo, se del caso, alle conseguenze specificamente indicate per il mancato assolvimento del relativo precetto, ovvero, in presenza dei necessari presupposti, ai rimedi generali quali il risarcimento del danno e la risoluzione.

Tra le norme che prevedono sanzioni specifiche occorre richiamare l'art. 49, comma 6 cod. cons., sulla mancata informativa circa le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali o eventuali altri costi diversi dal corrispettivo del bene o del servizio, alla cui mancata indicazione segue la non debenza di tali somme da parte del consumatore; stessa conseguenza è prevista per il caso della mancata informazione circa i costi di restituzione in caso di esercizio del diritto di recesso. Per il caso di omessa informazione sull'esistenza o sulle modalità di esercizio del diritto di recesso, poi, l'art. 53, comma 1 cod. cons. prevede la posticipazione della decorrenza del termine di 14 giorni previsto per il suo esperimento sino al momento in cui tale informativa venga adempiuta, con il limite di 12 mesi dalla data di stipulazione del contratto ovvero dalla data di consegna del bene.

Infine, occorre rilevare che ai sensi del comma decimo dell'art. 49 cod. cons., grava sul professionista l'onere di provare l'avvenuto adempimento degli obblighi informativi.

L'inadempimento degli obblighi informativi determina conseguenze diverse a seconda della norma coinvolta: in alcuni casi sono le stesse disposizioni di legge che impongono quell'obbligo specifico a regolare le conseguenze di una mancata informazione, come per il diritto di recesso (art. 53 cod. cons.), ovvero come per alcuni specifici obblighi per i quali l'art. 49 cod. cons. prevede l'inefficacia della singola clausola (art. 49, sesto comma, per le spese aggiuntive) o anche dell'intero contratto (art. 51, comma 2, per i contratti a distanza); per le altre omissioni, invece, varranno i rimedi generali diversamente graduati, dal risarcimento alla risoluzione Battelli, 2014, 229 ss.).

Per quanto concerne il riparto dell'onere probatorio, non è chiaro se questa regola trovi applicazione solo nel contesto delle controversie ‘civili' che si inseriscono nella contrattazione fuori dei locali commerciali e nella contrattazione a distanza, ovvero anche nell'ambito dei procedimenti inibitori promossi dalle associazioni dei consumatori ai sensi degli artt. 139 e 140 cod. cons. e dell'azione di classe disciplinata dall'art. 140-bis cod. cons. (De Cristofaro, 98 ss.).

Secondo un consolidato orientamento di legittimità in tema di obblighi informativi, che muove dalla nota distinzione tra regole di condotta e regole di validità, l'omissione informativa non potrà di per sé dare luogo alla nullità del contratto: invero, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U., n. 26724/2007 e Cass. S.U., n. 26725/2007), con due pronunce rese in materia di intermediari finanziari, premessa la distinzione tra regole di condotta e regole di validità, hanno affermato che il legislatore ben può isolare singole fattispecie comportamentali, portando la relativa proibizione al rango di norma di validità dell'atto, ma ciò determinerebbe un caso di nullità testuale (1418, comma 3 c.c.) e quindi si tratterebbe di una disposizione particolare non elevabile a regola generale (Cass. S.U., n. 26725/2007).

Segue. L'integrazione del contratto ai sensi dell'art. 49, comma 5 cod. cons.

In questo nuovo e complesso assetto di norme, un ruolo di notevole rilievo è certamente giocato dall'attuale art. 49, comma 5 cod. cons., in materia di contratti a distanza e di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, secondo cui le informazioni di cui al primo comma formano parte integrante del contratto che venga ad essere concluso e non possono essere modificate se non con l'accordo espresso di entrambe le parti, che così trasporta gli obblighi informativi all'interno dello stesso regolamento contrattuale.

Ma la questione più spinosa che l'art. 49, comma 5 cod. cons. pone all'interprete riguarda sicuramente l'individuazione delle condizioni in presenza delle quali possa considerarsi correttamente derogata l'informazione precontrattuale tra le parti. La norma parla di ‘accordo espresso', ma è chiaro che questo non possa essere ravvisato nella mera esistenza di una clausola contrattuale difforme rispetto a quanto fatto oggetto dell'informativa precontrattuale.

Si tratta di una norma innovativa che pone importanti problemi interpretativi, come per il caso in cui certi elementi accessori del regolamento fatti oggetto dell'informativa, meno favorevoli rispetto alla normativa dispositiva, non vengano poi inseriti all'interno del regolamento contrattuale, nel qual caso sembrerebbe più corretto un approccio aderente alla ratio di tutela della normativa in discorso che circoscriva l'integrazione ai soli casi in cui ciò conduca ad un risultato più favorevole per il consumatore (De Cristofaro, 102 ss.).

In dottrina si è ritenuto che l'art. 49, comma 5 cod. cons., nel prevedere che le informazioni fornite al consumatore in fase prenegoziale formano parte integrante del contratto, sembra atteggiarsi quale norma imperativa conformativa del regolamento contrattuale; a ciò non osterebbe la facoltà riservata alle parti di inserire delle deroghe espresse, poiché resterebbe comunque fermo l'ineludibile principio secondo il quale il contratto deve riflettere il quadro informativo messo a conoscenza del consumatore (F. Rende, Art. 49, 2015,133 ss.).

In merito alla possibilità di “accordo espresso” tra le parti, si è precisato che la mera difformità tra la clausola contrattuale e il contenuto dell'informazione precontrattuale non è idonea a far ritenere raggiunto l'accordo sulla modifica, bensì sarà necessario dimostrare che la regola inserita all'interno del contratto risulti da una pattuizione esplicita con la quale il consumatore, informato della difformità, l'abbia accettata espressamente (Battelli, 2014, 229 ss.). Altra dottrina, similmente, ha osservato che non si può arrivare al punto di chiedere la sussistenza di una “trattativa individuale” in merito alla modifica, ma sarà necessario che la clausola negoziale introdotta dia conto delle ragioni della divergenza rispetto all'informativa e che vi sia un'approvazione specifica e separata (De Cristofaro, 102 ss.).

Dovere di informazione documentata

Passando all'esame delle prescrizioni specificamente dettate per ciascuna delle due fattispecie in esame, contratti negoziati fuori dei locali commerciali e contratti a distanza, ci si rende subito conto di un altro importante elemento comune ad esse, l'obbligo di documentazione, declinato rispettivamente negli artt. 50 e 51 cod. cons.

Circa le modalità di comunicazione delle informazioni nella fase precontrattuale, per i contratti fuori dei locali commerciali è indispensabile l'utilizzo di un apposito supporto, cartaceo ovvero altro supporto durevole se vi è il consenso del consumatore – art. 50, primo comma, cod. cons.; diversamente, nei contratti a distanza, il professionista può scegliere se utilizzare un supporto durevole ovvero qualsiasi altra modalità che risulti appropriata rispetto al mezzo di comunicazione a distanza impiegato – art. 51, comma 1 cod. cons. (per un esame delle conseguenze della mancata informazione nella fase precontrattuale si rinvia a quanto osservato supra).

È poi previsto un ulteriore livello comunicativo: nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali, ai sensi del secondo comma dell'art. 50 cod. cons. il professionista deve fornire al consumatore una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo ovvero, con il consenso del consumatore, su altro mezzo durevole; nei contratti a distanza, il settimo comma dell'art. 51 cod. cons. richiede al professionista di comunicare al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio.

In entrambi i casi manca l'indicazione delle conseguenze per l'inadempimento da parte del professionista di tali obblighi.

In considerazione di tali disposizioni, attenta dottrina ha evidenziato che il dovere di informazione, usualmente considerato unitariamente come dovere di informazione documentata, si ripartisce in due distinti adempimenti, di informazione e di documentazione. A ben vedere, in tal modo si soddisfano due interessi strumentali del consumatore, da un lato quello ad una compiuta conoscenza degli elementi dell'operazione per la scelta da porre in essere e, dall'altro lato, quello di continuare a disporre di tali informazioni anche dopo la conclusione del contratto al fine di poter adeguatamente esercitare ed eventualmente tutelare i propri diritti. La forma documentale sarebbe così non tanto una forma negoziale quanto piuttosto informativa (Battelli, 2014, 224 ss.)

Tuttavia, come pure è stato osservato, non si tratta di prescrizioni relative alla forma negoziale, restando questa assolutamente libera. Così, nella negoziazione fuori dei locali commerciali, il contratto potrà dunque essere concluso in forma orale, previa consegna del supporto cartaceo o del diverso supporto durevole recante le necessarie informazioni precontrattuali, e salvo il successivo invio della conferma del contratto concluso mediante supporto cartaceo o supporto durevole di altra natura (De Cristofaro, 110 ss.; si veda anche Navone, 148 ss.).

In caso di inadempimento alle prescrizioni sulla conferma, si è ritenuto che esso non possa incidere sulla efficacia e sulla validità del contratto, ma che eventualmente potrà costituire una valida ragione per sollevare l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. ovvero per promuovere un'azione risolutiva ai sensi degli artt. 1453 o 1453 c.c. (De Cristofaro, 110 ss. e 112 ss.; si veda anche Navone, 161 ss.).

Le disposizioni specifiche sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Come già osservato, per quanto attiene ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali, ai sensi dell'art. 50, comma 1 cod. cons., il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui all'art. 49, comma 1 cod. cons., su supporto cartaceo o, se vi è il consenso di quest'ultimo, su un altro mezzo durevole. Ai sensi del secondo comma dell'art. 50 cod. cons., poi, il professionista deve fornire al consumatore una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo ovvero, con il consenso del consumatore, su altro mezzo durevole.

Il sintagma “mezzo durevole” è preferibile a “supporto durevole” (ricorrente nelle direttive e nella normativa interna di recepimento), poiché quest'ultimo sembrerebbe evocare l'idea di res corporales e potrebbe erroneamente indurre a ritenere che il professionista debba affidare l'informazione a un mezzo dotato comunque di una materialità, come un CD, una penna USB o simili, mentre egli ben potrebbe utilizzare un documento informatico, se del caso inviato tramite email (Navone, 148 ss.).

Merita segnalare la particolare ipotesi disciplinata dal quarto comma dell'art. 50 cod. cons., per il caso in cui sia stato il consumatore a richiedere i servizi del professionista per attività di manutenzione o riparazione in cui vi è un adempimento immediato delle prestazioni dovute dalle parti, con un importo a carico del consumatore fino a 200,00 euro; si tratta in sostanza del caso delle piccole riparazioni, come la chiamata dell'idraulico preso la propria abitazione. Per queste ipotesi si prevede un alleggerimento degli obblighi informativi, ma ciononostante l'applicazione di tali regole potrà sollevare criticità applicative in quanto si tratta di rapporti che normalmente si svolgono senza particolari formalismi (Maggio, 92 ss. e Navone, 164 ss.).

Per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, a differenza di quanto previsto dall'art. 51, comma 7 cod. cons. per i contratti a distanza, manca l'indicazione di un termine entro cui deve essere adempiuto il menzionato obbligo di documentazione; a questo riguardo, sembrerebbero sussistere i presupposti per l'applicazione analogica della norma sui contratti a distanza, richiedendo l'assolvimento di tale obbligo al più tardi al momento della consegna dei beni o dell'inizio della prestazione dei servizi (De Cristofaro, 110 ss.).

La CGUE, 5 luglio 2012, causa C-49/11, Content Services Ltd c. Bundesarbeitskammer, con riferimento all'art. 5, primo paragrafo, della direttiva 97/7/CE sui contratti a distanza, ha avuto modo di osservare che detta disposizione prospetta un'alternativa funzionale tra “supporto cartaceo” e “altro supporto duraturo”; pertanto, si tratta di una condizione di equivalenza posta dal legislatore europeo secondo cui un succedaneo del supporto cartaceo può essere considerato idoneo alla tutela del consumatore purché adempia le medesime funzioni del supporto cartaceo.

Le disposizioni specifiche sui contratti a distanza

Relativamente ai contratti a distanza, l'art. 51 cod. cons. contiene una serie di norme specifiche decisamente più consistente di quanto previsto dall'art. 50 cod. cons., alcune destinate a regolare qualsiasi contratto a distanza – art. 51, commi 1, 4 e 7 cod. cons. –, altre relative a particolari fattispecie come i contratti conclusi per via telematica – art. 51, commi 2, 3 e 9 cod. cons. – e i contratti conclusi per via telefonica – art. 51, commi 5 e 6 cod. cons. (De Cristofaro, 110 ss.).

Come già osservato nei paragrafi precedenti, il primo comma dell'art. 51 cod. cons. impone al professionista di fornire al consumatore le informazioni di cui al primo comma dell'art. 49, cod. cos., in modo appropriato rispetto al mezzo di comunicazione impiegato per la contrattazione a distanza che si sta svolgendo. Dunque, nonostante la rubrica dell'articolo 51 cod. cons., il legislatore non impone una specifica forma per le informazioni precontrattuali, ma si limita a prescrivere l'appropriatezza del veicolo prescelto rispetto al mezzo di comunicazione a distanza impiegato. Si parla anche di «principio di massima efficienza dell'informazione» compatibile con il metodo di distribuzione impiegato (Quattrone, Feliciangeli, 99 ss.).

Il settimo comma dell'art. 51 cod. cons., quindi, richiede al professionista di comunicare al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio.

Nell'ambito della contrattazione a distanza, uno spazio di rilievo è riservato poi ai contratti on-line di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 51, cod. cons., dove si ha cura di assicurare un'adeguata e preventiva informazione del consumatore.

Il secondo comma, in particolare, impone al professionista di garantire che il consumatore, al momento di inoltrare l'ordine, riconosca espressamente che vi è l'obbligo di pagamento; inoltre dovranno essere fornite, direttamente prima dell'inoltro dell'ordine, le informazioni di cui all'art. 49, comma 1 lett. a), e), q) ed r); infine, si prevede che, qualora l'inoltro dell'ordine debba avvenire mediante la selezione di un pulsante virtuale o un sistema analogo, tale mezzo debba riportare in maniera chiara e leggibile soltanto le parole “ordine con obbligo di pagare” o formulazione equivalente.

In chiusura del secondo comma dell'art. 51 cod. cons., per lo specifico caso dell'inadempimento degli obblighi ivi prescritti, è prevista una sanzione particolarmente intensa, consistente nel fatto che il consumatore non sarà vincolato dal contratto o dall'ordine.

Il terzo comma dell'art. 51 cod. cons., poi, prescrive che sui siti internet del commercio elettronico sia specificato in modo chiaro e leggibile, al più tardi all'inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.

Per quanto concerne la prescrizione contenuta nell'art. 51, secondo comma, cod. cons., sui contratti on-line, si è osservato che essa incide sulla struttura e sul contenuto dei siti web dei professionisti: prima del click da parte del consumatore per l'invio dell'ordine dovrà apparire, mediante un pop-up, un banner o comunque una schermata, l'avvertenza che con la trasmissione dell'ordine sorge l'obbligo di pagamento del prezzo (Quattrone, Feliciangeli, 103 ss.).

La norma in esame, nello stabilire che l'informazione venga fornita “al momento di inoltrare l'ordine”, prescrive non solo una priorità temporale tra i due momenti, ma anche una stretta prossimità tra gli stessi, volendosi assicurare che tale consapevolezza nel consumatore sia forte al momento dell'inoltro dell'ordine. Pertanto, ove ciò sia avvenuto con un eccesivo anticipo rispetto all'inoltro dell'ordine, le informazioni cruciali dovranno essere nuovamente comunicate al consumatore immediatamente prima dell'inoltro (De Cristofaro, 112 ss.).

In merito alla sanzione prevista per l'inadempimento degli obblighi previsti dal secondo comma, la norma purtroppo non chiarisce i caratteri di tale rimedio, se si tratti ad esempio di una nullità relativa di protezione, di una mera inefficacia ovvero di un'altra figura giuridica. Coerentemente con la ratio di protezione del consumatore sottesa alla normativa in esame, si è ritenuto che di là dall'inquadramento di questa particolare conseguenza, la non vincolatività possa essere fatta valere soltanto dal consumatore (De Cristofaro, 112 ss.). Altra dottrina ha ritenuto che tale disposizione possa essere interpretata nel senso che il contratto non venga proprio ad esistenza e, in ogni caso, che il consumatore non sia tenuto al pagamento del prezzo (Quattrone, Feliciangeli, 101 ss.; si veda anche Battelli, 2015, 427 ss.).

Si è osservato che l'importanza della prescrizione contenuta nel terzo comma dell'art. 51 cod. cons., risiede non tanto nel contenuto dell'informativa, che comunque può essere considerata già inclusa nel più generale e comprensivo obbligo di informare il consumatore sulle modalità di pagamento, consegna ed esecuzione ai sensi della lett. g) del comma 1 dell'art. 49 cod. cons., quanto piuttosto per la previsione di uno specifico termine entro il quale tale informazione deve essere fornita, cioè prima che il procedimento telematico destinato a sfociare nell'inoltro dell'ordine venga avviato (De Cristofaro, 112 ss.).

L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, 9 marzo 2016, in Dir. industriale, 2017, 3, 249, ha ritenuto che una nota società di vendita di prodotti on line non avesse adottato un regime informativo conforme a quanto prescritto dall'art. 51, comma 2 cod. cons., tanto nel caso di vendita diretta quanto in quello di piattaforma marketplace. L'iter di acquisto sulla piattaforma, invero, mostra che la società fornisce in modo non immediatamente percepibile le informazioni sul diritto di recesso, sull'esistenza e sulle condizioni dell'assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali. Queste informazioni, oltre ad essere rilevanti secondo quanto disposto dall'art. 49, comma 1 cod. cons., devono essere fornite al consumatore in modo chiaro e facilmente accessibile, nell'immediata prossimità della conferma necessaria per l'inoltro dell'ordine.

Ancora, sempre all'interno della normativa specifica sui contratti a distanza, troviamo i commi quinto e sesto dell'art. 51 cod. cons. sui contratti conclusi per via telefonica.

Ai sensi del quinto comma dell'art. 51 cod. cons., nel caso in cui il professionista telefoni al consumatore per stipulare un contratto a distanza, all'inizio della telefonata egli dovrà comunicare al consumatore la propria identità e quella del soggetto per conto del quale effettua la chiamata, nonché lo scopo commerciale di questa e l'informativa di cui all'art. 10 d.P.R. n. 178/2010, in tema di istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.

Il sesto comma dell'art. 51 cod. cons., invece, si premura di evitare che il consumatore possa vincolarsi contrattualmente senza avere avuto adeguata contezza dell'operazione che sta concludendo. In tale ottica, perché il consumatore possa essere vincolato dal contratto concluso per via telefonica, si richiede che il professionista gli invii la conferma dell'offerta e che questa venga poi firmata (se del caso, elettronicamente) dal consumatore o comunque accettata per iscritto ovvero, se vi è il consenso del consumatore, anche su supporto durevole.

A differenza che nel previgente comma terzo, art. 52 cod. cons., sostanzialmente ripreso dall'attuale comma quinto dell'art. 51 cod. cons., non è prevista la nullità del contratto per la mancata informativa: pertanto, i contratti stipulati per telefono tra professionisti e consumatori non potranno più essere considerati nulli per aver omesso di informare questi ultimi, all'inizio della telefonata, sulla propria identità, sullo scopo commerciale della chiamata e sull'informativa di cui al d.P.R. n. 178/2010 (De Cristofaro, 112 ss.).

La disposizione di cui al sesto comma, art. 51 cod. cons., è stata introdotta dal legislatore italiano sulla base del par. 6 dell'art. 8 della direttiva che consentiva agli Stati membri di introdurre regole più rigorose per evitare che i consumatori potessero essere vincolati, per via telefonica, senza aver avuto una piena ed effettiva consapevolezza dell'avvenuto perfezionamento di un accordo giuridicamente rilevante. La norma così regola due forme alternative per il contratto a distanza proposto per via telefonica: mediante apposita sottoscrizione, ovvero, previo consenso espresso del consumatore, tramite memorizzazione della proposta e dell'accettazione su di un supporto durevole (Battelli, 2014, 234 ss.).

In questi casi non è chiaro quale possa essere considerato il momento perfezionativo del contratto: se, come appare più ragionevole in considerazione dei principi generali in materia di conclusione del contratto, il negozio si considerasse concluso solo nel momento in cui l'accettazione di una delle parti giunge a conoscenza o all'indirizzo (fisico o telematico) dell'altra, si dovrebbe allora riconoscere che nei rapporti b2c è divenuto impossibile concludere contratti mediante il solo scambio di dichiarazioni per via telefonica (De Cristofaro, 119 ss.; si veda anche Pagliantini, 2015, 174 ss.).

Attenzione particolare merita infine il quarto comma dell'art. 51 cod. cons., che detta una regola specifica per il caso in cui il contratto sia concluso mediante mezzi di comunicazione a distanza che lasciano al consumatore uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni: in tal caso il professionista deve fornire, su quello stesso mezzo e prima della conclusione del contratto, quantomeno le informazioni contrattuali relative alle caratteristiche principali dei beni o servizi, ai propri riferimenti identificativi, al prezzo totale, al diritto di recesso, alla durata del contratto e, per i contratti a tempo indeterminato, alle condizioni di risoluzione del contratto; le altre informazioni di cui all'art. 49, comma 1 cod. cons., invece, sono fornite dal professionista in conformità a quanto previsto dal primo comma dell'art. 51 cod. cons., cioè, in particolare, in un modo che sia appropriato per il mezzo di comunicazione a distanza utilizzato.

Come è stato rilevato, in questi casi l'obbligo di informazione documentale viene articolato in due segmenti distinti, assicurando che almeno le informazioni “cruciali” del negozio siano comunicate mediante lo stesso mezzo impiegato per la conclusione del contratto. Proprio tale bipartizione è rivelatrice di quelle che sono considerate in queste circostanze le informazioni essenziali e imprescindibili che il professionista dovrà trasmettere al consumatore con il medesimo mezzo prescelto per la stipula del negozio (De Cristofaro, 112 ss.; si veda anche Quattrone, Feliciangeli, 104 ss.).

Gli obblighi informativi per i contratti diversi da quelli negoziati fuori dei locali commerciali e da quelli a distanza

L'art. 48 cod. cons. specifica gli obblighi informativi che devono essere adempiuti nei contratti b2c diversi da quelli negoziati fuori dei locali commerciali e da quelli a distanza. Il primo comma, in particolare, come già chiarito al precedente paragrafo n. 1 al quale si rinvia, impone che tali informazioni siano comunicate, in modo chiaro e comprensibile, prima che il consumatore sia vincolato dal contratto, qualora tali informazioni non siano già apparenti dal contesto.

Il primo comma dell'art. 48 cod. cons. prosegue poi con lo specifico elenco delle informazioni che devono essere comunicate dal professionista al consumatore; si tratta di un insieme di elementi abbastanza nutrito, per quanto sia più limitato rispetto a quello contenuto nell'art. 49 cod. cons. sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali e a distanza.

La disposizione, anche in questo caso, si apre con la necessità di indicare le caratteristiche principali dei beni o servizi (lett. a), l'identità e i riferimenti del professionista e, ove l'informazione sia pertinente, l'identità e l'indirizzo geografico dell'ulteriore professionista per conto del quale egli agisce (lett. b), il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle imposte o, se ciò non fosse possibile, l'indicazione delle modalità di calcolo del prezzo e delle spese se applicabili (lett. c), se applicabili, le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione nonché la data entro cui il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare il servizio (lett. d), la durata del contratto ovvero, se il contratto fosse a tempo indeterminato o a rinnovo automatico, le condizioni di risoluzione dello stesso (lett. f), ecc.

I commi secondo e terzo dell'art. 48 delimitano il campo di applicazione della disposizione in commento: tali obblighi informativi devono essere adempiuti anche in caso di contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità ove questi non siano messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, nonché di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale (art. 48 comma 2 cod. cons.); diversamente, si collocano al di fuori della disposizione in esame i contratti che implicano transazioni quotidiane e che sono eseguiti immediatamente al momento della loro conclusione (art. 48, comma 3 cod. cons.).

Ai sensi del quarto comma dell'art. 48 cod. cons., poi, è fatta salva la possibilità di prevedere o mantenere obblighi informativi aggiuntivi per i contratti rientranti nella disposizione in oggetto.

Si tratta di una innovazione di grande significato nell'economia complessiva della normativa sui rapporti tra professionisti e consumatori, che colma una significativa lacuna che la disciplina dei contratti del consumatore presentava, imponendo dei precisi obblighi informativi precontrattuali aventi portata generale Rende, 2015, 109 ss.).

Come è stato osservato, si tratta di obblighi informativi che devono essere assolti prima della conclusione del contratto, riguardanti profili espressamente indicati e non risultanti già dal contesto (Mula, 78 ss.). Le informazioni elencate dall'art. 48 cod. cons., quindi, non devono essere fornite quando sono “autoevidenti”. Per evitare che tale perimetrazione del campo operativo dell'art. 48 cod. cons. possa terminare con un eccessivo ridimensionamento della portata applicativa della norma, alcuni autori hanno ritenuto di considerare “apparenti” soltanto quelle informazioni che possono essere apprese dal consumatore con uno sforzo di diligenza minimo. Indicazioni di maggiore utilità per l'interprete provengono dalla guida per l'applicazione della direttiva 2011/83/UE predisposta dalla Direzione Generale Giustizia della Commissione europea che al riguardo richiama le precisazioni offerte nella guida all'applicazione della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali: in tal senso, devono considerarsi autoevidenti quelle informazioni la cui conoscenza non implica alcuna autonoma iniziativa da parte del consumatore in quanto possono essere apprese in modo sostanzialmente automatico, anche in considerazione della complessità della vicenda concreta (Rende, 2015, 109 ss.). L'obbligo informativo deve riguardare così quelle informazioni che non si prestano ad essere ricavate dal contesto in cui la comunicazione commerciale e la trattativa negoziale vengono effettuate (De Cristofaro, 88 ss.).

Preme evidenziare come l'obbligo di identificare anche il professionista per il quale l'intermediario agisce sia stato introdotto dal legislatore nell'esercizio dei poteri di armonizzazione della direttiva. Per quanto riguarda le informazioni relative al prezzo, è chiara la finalità della norma nel senso di informare il consumatore del costo complessivo dei beni o servizi o quantomeno, ove ciò non fosse possibile, delle modalità di calcolo di tale importo; l'informativa sulla durata del contratto deve essere dettagliata, al fine di consentire al consumatore di conoscere esattamente il tempo di permanenza del vincolo e le modalità di risoluzione dello stesso (Mula, 78 ss.).

L'espressione ‘modalità di pagamento' deve intendersi in senso ampio, inclusiva sia delle modalità di tempo e di luogo del pagamento del corrispettivo pecuniario, sia dei mezzi di pagamento diversi dal denaro contante che possono essere utilizzati per l'adempimento della prestazione pecuniaria dovuta dal consumatore; la norma infatti stabilisce che le informazioni sulle modalità di pagamento siano fornite solo ove “applicabili”, cioè solo qualora esse si discostino da quelle ordinarie (De Cristofaro, 91 ss.).

Per quanto concerne l'individuazione delle fattispecie soggette all'applicazione della disposizione in esame, dunque, questa riguarda i ‘contratti di vendita' di beni mobili, i contratti per la prestazione di servizi, i contratti relativi a contenuti digitali non forniti su di un supporto materiale e così pure i contratti di somministrazione di gas, acqua, energia elettrica e teleriscaldamento (De Cristofaro, 88 ss.).

È oggetto di discussione cosa debba intendersi per transazioni quotidiane: alcuni autori hanno ritenuto di optare per un'interpretazione restrittiva della disposizione, al fine di non limitare eccessivamente le tutele predisposte dalla normativa in commento, circoscrivendone il significato alle sole transazioni abitudinarie di modesto valore economico (Rende, 2015,113 ss.). Attenta dottrina, premessa la complessità interpretativa sottesa a questa norma, ha assunto una posizione dubitativa sulla rilevanza dell'importo del corrispettivo pecuniario previsto per l'alienazione del bene o per la prestazione del servizio ai fini di tale qualificazione; quindi, si è auspicata una ricostruzione quanto più possibile aderente e conforme al testo e alla portata della direttiva (De Cristofaro, 88 ss.).

Infine, per quanto attiene alla disciplina delle conseguenze dell'inadempimento di tali obblighi informativi, anche in questo caso, come già visto per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e a distanza, manca una disciplina organica. A questo proposito pare opportuno rimandare a quanto già precisato supra e alla richiamata distinzione tra regole di condotta e regole di validità.

Peraltro, se le informazioni mancanti (e non risultanti dal contesto) dovessero riguardare elementi come il prezzo del bene o del servizio ovvero la loro natura, il contratto potrebbe essere considerato invalido per indeterminatezza dell'oggetto. Preme comunque evidenziare che in questa norma manca una disposizione analoga a quella di cui all'all'art. 49, comma 5 cod. cons. (v. supra): pertanto, nel caso in cui vi sia una divergenza tra le informazioni fornite dal professionista e le condizioni generali di contratto eventualmente presenti, saranno queste ultime a disciplinare il rapporto negoziale, fermo restando il diritto del consumatore di agire, se del caso, per l'annullamento del contratto e/o per il risarcimento del danno (De Cristofaro, 95 ss.).

Bibliografia

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