Decreto legislativo - 6/09/2005 - n. 206 art. 75 - Acconti (1)

Giacomo Bizzarri

Acconti (1)

 

1. Per i contratti di multiproprieta', relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine e di scambio e' vietato qualunque versamento di danaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a favore dell'operatore o di un terzo prima della fine del periodo di recesso in conformita' dell'articolo 73.

2. Per i contratti di rivendita e' vietata qualunque forma di versamento di denaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito del debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a favore dell'operatore o di un terzo prima che la vendita abbia effettivamente luogo o che sia posta fine in altro modo al contratto di rivendita.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

Inquadramento

La disciplina sui diritti turnari di godimento si occupa, tra l'altro, dell'individuazione dei requisiti di forma e di contenuto del contratto, prevedendo anche uno specifico meccanismo di integrazione di questo. Si regolamentano poi profili di particolare rilievo quali il diritto di recesso e la prestazione di garanzie.

Requisiti di forma e di contenuto

L'art. 72 cod. cons. detta una serie di importanti prescrizioni sui requisiti di forma e di contenuto dei contratti disciplinati dagli artt. 69 ss. Innanzitutto, si richiede che il contratto sia redatto per iscritto, a pena di nullità, su carta o su altro supporto durevole; poi vi sono delle prescrizioni sulla lingua per la redazione del negozio, imponendosi l'utilizzo della lingua italiana e di in una delle lingue dello Stato membro in cui il consumatore risiede oppure, a sua scelta, di cui è cittadino, purché si tratti di una lingua ufficiale dell'Unione (art. 72, comma 1 cod. cons.). In ogni caso, qualora l'operatore svolga la propria attività sul territorio nazionale, il contratto deve essere fornito anche in italiano (art. 72, comma 3 cod. cons.); inoltre, qualora si tratti di contratto di multiproprietà relativo ad un bene immobile specifico, il contatto dovrà anche essere fornito in versione tradotta nella lingua dello Stato membro in cui il bene è situato (art. 72, comma 2 cod. cons.).

Il contratto, oltre alle informazioni previste dall'art. 71, comma 1 cod. cons., deve indicare l'identità, il luogo di residenza e la firma di ciascuna delle parti; ancora, dovranno essere specificati la data e il luogo di conclusione del negozio.

Al sesto comma sono poi previsti degli ulteriori requisiti di carattere informativo, richiedendosi che il professionista, prima della conclusione del contratto, informi il consumatore sulle clausole contrattuali concernenti l'esercizio del diritto di recesso, la durata del periodo di recesso di cui all'art. 73 cod. cons. e il divieto di versare acconti durante il periodo di recesso di cui all'art. 76 cod. cons.; tali informazioni dovranno essere oggetto di separata sottoscrizione da parte del consumatore. Si stabilisce quindi che il contratto deve includere il “formulario separato per facilitare il diritto di recesso” di cui all'allegato II-sexies.

Infine, come già anticipato, il comma quarto dell'art. 72 disciplina una particolare ipotesi di integrazione del contratto, sulla quale si veda il seguente paragrafo 3.

Per quanto attiene ai requisiti di forma, in dottrina questa ipotesi è stata inquadrata come nullità di protezione, che può essere fatta valere soltanto dal consumatore. Circa la violazione delle prescrizioni sulla lingua da utilizzare, invece, in mancanza di indicazioni del legislatore sul punto, si discute se possa dare luogo ad un'ipotesi di nullità o piuttosto alla mera sanzione amministrativa di cui all'art. 81 cod. cons. (Cillepi, 336 ss.). Secondo certa dottrina, il mancato utilizzo della lingua italiana integrerebbe un'ipotesi di nullità poiché la prescrizione di tale versione linguistica costituirebbe una precisazione del vincolo sulla forma (Ermini, Art. 72 – Requisiti del contratto, 2015,643 ss.).

Le disposizioni sulle lingue da utilizzare per la redazione dei contratti, possono dare luogo ad una pluralità di versioni linguistiche del negozio, circostanza della quale sembra ben consapevole il legislatore laddove, all'ultimo comma dell'art. 72 cod. cons., stabilisce che il consumatore riceve una o più copie del contratto all'atto della sua conclusione. In tali casi si potrebbero verificare delle divergenze testuali tra le versioni redatte e si potrebbe quindi porre il problema di quale debba considerarsi prevalente, quella italiana ovvero quella nella lingua scelta dal consumatore che, presumibilmente, dovrebbe essere proprio la versione su cui quest'ultimo ha fatto affidamento (Giuggioli, 1317 ss.) Secondo alcuni autori, si dovrebbe accordare prevalenza alla versione italiana, poiché l'altra consisterebbe in una mera traduzione della prima (Ermini, Art. 72 – Requisiti del contratto, 2015,643 ss.); altri autori hanno invece fatto leva sull'art. 35 cod. cons. per sostenere la prevalenza della versione più favorevole al consumatore (Finessi, 579 ss.).

Per quanto riguarda la prescrizione che impone l'obbligo di separata sottoscrizione, questa evidentemente ricorda il secondo comma dell'art. 1341 c.c., ma in dottrina si sono sottolineate le differenze tra queste due norme, per le funzioni e le finalità perseguite, poiché in questo caso la sottoscrizione non avrebbe il valore di accettazione a pena di inefficacia ma rappresenterebbe piuttosto la prova indiretta dell'adempimento dell'obbligo informativo da parte del professionista (Ermini, Art. 72 – Requisiti del contratto, 2015,645 ss.).

La Cass. II, n. 6750/2018, ha evidenziato che l'istituto della multiproprietà immobiliare, caratterizzato dal godimento turnario di un medesimo bene da parte di una pluralità di soggetti, richiede che venga individuata in concreto la quota di ciascun comproprietario, come effettiva entità della partecipazione al godimento dell'alloggio; per tale ragione, il contratto preliminare avente ad oggetto una quota di multiproprietà, dovendo contenere tutti gli elementi essenziali del futuro contratto definitivo, dovrà specificare la quota nella sua effettiva misura o, quantomeno, i criteri per la sua individuazione millesimale, poiché tali elementi incidono sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1346 c.c., non essendo invece sufficiente la sola indicazione del periodo di godimento dell'immobile riservato al promissario acquirente. In tal senso si veda anche Cass. II, n. 6352/2010, dove si è precisato che la partecipazione di ciascun comproprietario al godimento dell'unità immobiliare in multiproprietà, in quanto riconducibile alla comunione e, per quanto concerne i beni e i servizi in comune, riconducibile al condominio, può essere espressa solo mediante l'indicazione della quota di pertinenza di ciascun comproprietario. Nella giurisprudenza di merito si vedano anche Trib. Milano 17 luglio 2017 e Trib. Milano 17 luglio 2013.

Sempre per quanto attiene ai requisiti dell'oggetto, Trib. Milano 15 maggio 2013, ha precisato che il contratto di multiproprietà privo dell'identificazione dell'immobile e nel quale vi sia un'indicazione in termini generici del periodo dell'anno in cui l'acquirente potrà esercitare il proprio diritto di godimento, secondo lo schema delle cc.dd. settimane fluttuanti, è affetto da nullità per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto.

Secondo Trib. Rovigo 10 marzo 2011, è nulla la vendita del ‘certificato di associazione' per la partecipazione ad una non meglio definita proprietà immobiliare, sia per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo definiti i termini di siffatta partecipazione, sia per violazione degli articoli 70, 71, e 81 d.lgs. n. 206/2005 per mancata puntuale indicazione degli elementi descritti alle lettere a) e b) dell'art. 70.

Nel vigore della precedente normativa, Trib. Trieste 27 settembre 2007 aveva affermato che qualora nel contratto di vendita di certificato di associazione a complesso turistico, avente per oggetto la fruizione in multiproprietà di un immobile, non sia possibile individuare la durata e la collocazione temporale del periodo di godimento, tale negozio è nullo per indeterminatezza dell'oggetto.

L'integrazione del contratto ex art. 72, comma 4 cod. cons.

La disciplina sugli obblighi informativi e sui requisiti di forma e di contenuto del contratto contiene una disposizione di particolare importanza, al quarto comma dell'art. 72 cod. cons., dove si stabilisce che le informazioni di cui all'art. 71, comma 1 cod. cons., costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Tali elementi possono essere modificati dalle parti soltanto qualora vi sia un accordo esplicito in tal senso, ovvero, nel caso in cui le modifiche siano causate da circostanze eccezionali ed imprevedibili, indipendenti dalla volontà del professionista e le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare neppure con la dovuta diligenza; le eventuali modifiche, che devono essere indicate espressamente in contratto, sono comunicate al consumatore, prima della conclusione del contratto, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole facilmente accessibile a quest'ultimo.

Questa costituisce un'innovazione della riforma del 2011, poiché precedentemente ci si limitava ad affermare che il contratto dovesse contenere tutti gli elementi racchiusi nel documento informativo, rendendo così necessaria la riproduzione di questi all'interno del regolamento negoziale (Cillepi, 336 ss.).

La disposizione adesso contenuta nel quarto comma dell'art. 72 cod. cons., deve indubbiamente essere accolta con favore, stabilendo che tutte le informazioni contenute nei formulari standardizzati, allegati II-bis – II-quinquies, sono parte integrante e sostanziale del contratto, attraverso un meccanismo di inserimento automatico nel regolamento negoziale. Tuttavia, residua un problema di coordinamento della disciplina in esame con le prescrizioni dettate in punto di forma, poiché mentre il contratto deve essere sottoscritto da entrambe le parti, il formulario necessita della sottoscrizione del solo consumatore. Alla luce delle finalità di consumer protection a cui si ispira la disciplina in esame, sembra corretto ritenere che l'eterointegrazione operi a prescindere dalla menzione o meno nel regolamento contrattuale delle clausole riportate all'interno del formulario standardizzato, cioè anche in assenza del requisito formale per mancanza della sottoscrizione da parte del professionista rispetto a tali elementi. Pertanto, tutte le clausole del formulario sono operative sia in caso di mancata riproduzione sia in caso di difformità (A. Finessi, 581 ss.).

La garanzia fideiussoria nei contratti di multiproprietà

Nella disciplina sulla ‘multiproprietà' introdotta a seguito della riforma, a tutela dei consumatori è stato ampliato l'obbligo per il professionista di prestare, a certe condizioni, la garanzia fideiussoria.

In particolare, se l'alloggio oggetto del contratto di multiproprietà è in corso di costruzione, il professionista è tenuto a prestare una fideiussione a garanzia dell'ultimazione dei lavori; in ogni caso, la fideiussione deve essere prestata se l'operatore non riveste la forma giuridica di società di capitali ovvero se il capitale sociale versato è inferiore a 5.500.000 euro e la sede legale e le sedi secondarie non sono ubicate nel territorio dello Stato (art. 72-bis, comma 1 cod. cons.).

Si prescrive, a pena di nullità, che le garanzie fideiussorie siano espressamente menzionate nel contratto (art. 72-bis, comma 3 cod. cons.) e che queste non possono imporre al consumatore la preventiva escussione dell'operatore (art. 72-bis, comma 4 cod. cons.).

Nella precedente versione, si assicurava al consumatore una tutela assai più limitata, imponendo al professionista di prestare una garanzia per la sola ultimazione dei lavori e non anche per la corretta esecuzione del contratto, come invece è previsto nell'attuale formulazione (Ermini, Art. 72bis 2015, 647 ss.).

Per quanto concerne la garanzia relativa alla forma societaria e alle sedi del professionista, che costituisce una misura per consentire un controllo più penetrante del mercato multiproprietario e assicurare la fiducia dei consumatori nei propri interlocutori commerciali, si è discusso se i due requisiti, la forma societaria e l'ubicazione delle sedi, siano cumulativi o meno; certa dottrina, in un'ottica di maggiore tutela del consumatore, ha ritenuto sufficiente l'integrazione anche di uno solo di essi per la nascita dell'obbligo di prestazione della garanzia in discorso (Ermini, Art. 72-bis – Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprietà, 2015, 647 ss.); questa interpretazione risulta avere ricevuto maggiori consensi, essendo meglio rispondente alle esigenze di tutela del contraente debole che sono alla base della normativa in esame (Finessi, 592 ss.). Si sono sollevati dubbi anche sul significato della congiunzione “ovvero”, se essa abbia o meno valore disgiuntivo (Giuggioli, 1321 ss.).

Per quanto concerne la fideiussione in caso di alloggi in costruzione, la norma non disciplina il contenuto della garanzia, se questo debba riguardare la costruzione dell'alloggio o piuttosto il risarcimento dei danni patiti dal consumatore. Si è poi evidenziato che la disciplina per il caso di immobili da costruire deve coordinarsi con le previsioni di cui al d.lgs. n. 122/2005, contenente le disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della l. n. 210/2004 (Finessi, 592 ss.).

Si è posto qui il dubbio sulla validità del contratto qualora, pur non essendo stata menzionata la garanzia convenuta, come prescritto dalla norma, questa sia stata comunque prestata. L'opinione maggioritaria opta per la prevalenza del dato sostanziale su quello formale, per evitare la frustrazione degli interessi del consumatore. In ogni caso, si tratta di un'ipotesi di nullità relativa, cioè invocabile soltanto dal consumatore (Ermini, Art. 72-bis – Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprietà, 2015,647 ss.; sul punto si veda anche Giuggioli, 1321 ss.).

In merito al beneficio della preventiva escussione, si è osservato che questo vale a escludere il carattere sussidiario della garanzia ma non la sua accessorietà, potendo così il garante opporre all'acquirente tutte le eccezioni relative al rapporto principale (Ermini, Art. 72-bis, 2015, 647 ss.).

La disciplina del diritto di recesso

Il diritto di recesso e le modalità per il suo esercizio, nell'ambito dei contratti di ‘multiproprietà', trovano la propria disciplina rispettivamente negli artt. 73 e 74 cod. cons.

L'art. 73 cod. cons., prevede un termine di 14 giorni per il consumatore per esercitare il diritto di recesso, senza necessità di specificarne il motivo, per ciascuna delle fattispecie negoziali oggetto della disciplina in esame: contratto di multiproprietà, contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, contratto di rivendita e contratto di scambio (art. 73, comma 1 cod. cons.). Tale termine decorre dalla data di conclusione del contratto, definitivo o preliminare (art. 73, comma 2, lett. a, cod. cons.); ma se il contratto viene consegnato al consumatore in un momento successivo, la decorrenza è posticipata alla data di consegna (art. 73, comma 2 lett. b, cod. cons.).

Si prevedono poi due casi di dilatazione del termine per l'esercizio del diritto di recesso, a fronte di alcuni specifici inadempimenti del professionista: il termine diventa di 1 anno e 14 giorni se l'operatore omette di consegnare al consumatore, ‘per iscritto, su carta o altro supporto durevole', il formulario informativo di cui all'allegato II-sexies previsto dall'art. 74, comma 6 cod. cons. – sull'erroneità dei rinvii e dei riferimenti normativi interni, si veda quanto osservato nella scheda di commento agli artt. 69-71, paragrafo 5, errori redazionali – (art. 73, comma 3, lett. a, cod. cons.); il termine diventa di 3 mesi e 14 giorni se l'operatore non fornisce al consumatore le informazioni di cui all'art. 71, comma 1 cod. cons., ivi compresi i formulari specifici per ciascuna tipologia contrattuale, IIbis-IIquinquies, “per iscritto, su carta o altro supporto durevole” (art. 73, comma 3, lett. b, cod. cons.). Peraltro, se durante la decorrenza di tali termini prolungati il professionista adempie agli obblighi in discorso, il termine torna ad essere di 14 giorni, a far data dal momento in cui è stata compiuta la condotta dovuta (art. 73, comma 4 cod. cons.), venendosi così a configurare, di fatto, un caso di posticipazione del termine di decorrenza.

Il diritto di recesso, assieme alla disciplina dei doveri informativi precontrattuali, costituisce uno dei capisaldi del sistema di tutele che il legislatore europeo ha predisposto a favore del consumatore e la normativa introdotta agli artt. 73 ss. si presenta decisamente innovativa. Innanzitutto si prevede che già nella fase delle trattative il consumatore sia informato dettagliatamente sull'esistenza e sulle caratteristiche del diritto di recesso, come i termini per il relativo esercizio, la sua gratuità e il divieto di versare acconti; le clausole contrattuali sul diritto di recesso, ai sensi dell'art. 72, comma 6 cod. cons., devono essere oggetto di separata sottoscrizione e nel contratto deve essere incluso il “formulario separato per facilitare il diritto di recesso”, allegato II-sexies. Si tratta di una disciplina irrinunciabile e inderogabile in peius. Vengono quindi regolate due tipologie di diritto di recesso, una ordinaria e una sanzionatoria, dove la seconda, prevista in caso di alcuni inadempimenti da parte dell'operatore, si caratterizza per una dilatazione dello spatium deliberandi o per il differimento del dies a quo di decorrenza del termine (Finessi, 585 ss.)

Nella prima ipotesi di recesso, esercitabile ad nutum, l'operatore ha adempiuto esattamente a tutti gli obblighi informativi e contrattuali relativi alla disciplina in esame e il riconoscimento di questo diritto si giustifica nella necessità di riequilibrare le posizioni delle parti, anche al fine di consentire lo sviluppo e l'incremento del mercato di settore. La seconda ipotesi di diritto di recesso, invece, si lega a degli inadempimenti del professionista, che danno luogo ad un differimento del termine iniziale di decorrenza per l'esercizio del recesso o a un prolungamento dello stesso. Questa disciplina può essere criticata per la previsione di un mero prolungamento del termine per l'esercizio del diritto di recesso, in particolare se si considera che l'inadempimento potrebbe riguardare proprio l'informativa sul recesso (Ermini, Art. 73 – Diritto di recesso, 2015,651 ss.). Il termine di recesso di cui all'art. 73, comma 4 cod. cons., pur nel silenzio normativo, è da individuarsi in quello ordinario di 14 giorni, poiché altrimenti si creerebbe una situazione in cui il professionista non avrebbe alcun interesse all'integrazione tardiva: dunque, il prolungamento del periodo di recesso è alternativo al differimento del dies a quo. In caso di mancata sottoscrizione separata delle clausole relative al diritto di recesso, in violazione dell'art. 72, comma 6 cod. cons., in dottrina si è ritenuta analogicamente applicabile l'ipotesi di recesso sanzionatorio delineata dal combinato disposto dei commi 3, lett. a) e 4 dell'art. 73, cod. cons., non ravvisandosi quindi un'incidenza sulla validità del negozio poiché altrimenti ciò lederebbe il contraente debole che si voleva tutelare (Finessi, 586 ss.).

Il quinto comma dell'art. 73, in chiusura, chiarisce che qualora al consumatore siano offerti contestualmente un contratto di scambio e un contratto di multiproprietà, troverà applicazione un unico periodo di recesso per entrambi.

Per quanto concerne le modalità di esercizio del diritto di recesso, l'art. 74 cod. cons. prescrive che il consumatore invii una comunicazione scritta al soggetto individuato in contratto o all'operatore, su carta o su altro supporto durevole idoneo ad assicurare la prova del momento dell'invio, prima della scadenza del termine (art. 74, comma 1 cod. cons.); per l'invio della comunicazione può essere utilizzato il formulario di cui all'allegato II-sexies (art. 74, comma 2 cod. cons.).

Per quanto attiene agli effetti del recesso, il terzo comma dell'art. 74 stabilisce che questi si producono dal momento dell'esercizio del diritto.

Per assicurare la massima effettività del diritto di recedere del contratto, si è voluto evitare che questo potesse essere compromesso dal timore di dover sostenere spese o oneri di sorta. Pertanto, ai sensi del quarto comma dell'art. 74 cod. cons., il consumatore che esercita il diritto di recesso non è tenuto sostenere alcuna spesa o penalità, né sono dovuti corrispettivi per il servizio eventualmente ricevuto prima di tale momento (art. 74, comma 4 cod. cons.).

La previsione dell'utilizzo del formulario di cui all'allegato II-sexies è finalizzata soltanto ad agevolare il consumatore nell'esercizio del proprio diritto; quest'ultimo, pertanto, dovrebbe essere legittimato a ricorrere ad altre forme di comunicazione che risultino comunque idonee (Cillepi, La multiproprietà, 338 ss.). In termini analoghi si è evidenziato che, essendo la previsione dell'utilizzo del formulario una mera agevolazione, nulla vieta che il consumatore eserciti il diritto di recesso con una propria autonoma comunicazione comunque idonea al raggiungimento dello scopo (M. Ermini, Art. 74 – Modalità di esercizio ed effetti del diritto di recesso, 656 ss.).

In dottrina si è osservato che, trattandosi di atto negoziale recettizio, esso produce i suoi effetti soltanto quando giunge nella sfera di conoscibilità del destinatario (A. Cillepi, La multiproprietà, 338 ss.; si veda anche A. Finessi, Contratti su multiproprietà, 589 ss.).

In merito agli effetti dell'esercizio del diritto di ricesso, il fatto che la norma parli di cessazione dell'obbligo per le parti di eseguire il contratto, secondo certa dottrina non esclude la ricostruzione secondo cui l'efficacia del contratto è sospesa durante la decorrenza del termine di recesso e ciò troverebbe conferma nel successivo comma quarto dell'art. 74 cod. cons., dove si prevede che non sono dovuti corrispettivi per i servizi eventualmente resi prima del recesso (M. Ermini, Art. 74 – Modalità di esercizio ed effetti del diritto di recesso, 2015,657 ss.). Altri autori, peraltro, hanno evidenziato che la formulazione della nuova norma, che parla di “porre fine all'obbligo delle parti di eseguire il contratto”, sembrerebbe presupporre l'esistenza di un contratto valido ed efficace rispetto al quale il recesso interverrebbe retroattivamente (Finessi, 589 ss.).

La previsione che nessuna spesa o penalità possa essere imposta al consumatore recedente costituisce uno dei più importanti aspetti di innovazione della disciplina in esame, con un evidente rafforzamento della posizione del contraente debole che in precedenza poteva essere assoggettato a oneri che limitavano il libero esercizio di tale diritto (Ermini, Art. 74 – Modalità di esercizio ed effetti del diritto di recesso, 2015, 656 ss.).

Il versamento di acconti e la prestazione di garanzie

Tra le misure volte a rafforzare l'esercizio del diritto di recesso, si inserisce anche la disciplina sulla prestazione degli acconti e delle garanzie durante la decorrenza dello spatium deliberandi, contenuta nell'art. 75 cod. cons. che disciplina specificamente, da un lato, i contratti di multiproprietà, i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine e i contratti di scambio (art. 75, comma 1 cod. cons.) e, dall'altro lato, i contratti di rivendita (art. 75, comma 2 cod. cons.).

La norma in esame deve essere letta insieme alle disposizioni contenute nei precedenti artt. 73 e 74 cod. cons. in tema di recesso, essendo ispirata alla fondamentale esigenza di tutela della libertà di scelta del consumatore, che deve essere libera da vincoli e da condizionamenti, in modo da consentirgli una serena valutazione dell'opportunità o meno dell'operazione contrattuale (Ermini, Art. 75 – Acconti, 2015, 658 ss.).

Stante la ratio della disposizione in esame, in dottrina si ritiene di poter estendere la portata della norma a qualsiasi disposizione patrimoniale, quindi non soltanto alle “somme di denaro”, indipendentemente dallo strumento di pagamento utilizzato (Finessi, 589 ss.).

Una questione che si è posta e che tutt'ora si pone, concerne il trattamento dei casi in cui l'acquirente consegna una somma al venditore a garanzia dell'irrevocabilità della proposta di acquisto: spesso nella prassi il consumatore sottoscrive una proposta irrevocabile di acquisto su di un modulo predisposto dal professionista e versa a quest'ultimo una somma di denaro a titolo di corrispettivo della facoltà di revoca della proposta; a stretto rigore, si potrebbe dubitare della sussumibilità di tale operazione nella disposizione sul divieto di acconti. Nel vigore della precedente normativa, introdotta con il d.lgs. n. 427/1998, la questione venne risolta per via interpretativa, includendo anche questa ipotesi all'interno del campo applicativo del divieto, onde evitare dei possibili vuoti di tutela. Successivamente, con l'adozione del codice del consumo, all'art. 75 venne previsto il rinvio alla disciplina dei contratti con particolari modalità di conclusione, nella quale il contratto e la proposta irrevocabile venivano formalmente equiparati. Tuttavia, con la successiva riforma del 2011, tale norma di rinvio non è stata riproposta e quindi tale inclusione è stata nuovamente ricostruita per via interpretativa (Ermini, Art. 75 – Acconti, 2015, 660 ss.; in tal senso, sull'attuale formulazione normativa, si veda anche Finessi, 589 ss.). Sempre sull'ampiezza del campo applicativo della norma in esame, si è osservato che la formulazione del nuovo art. 75 cod. cons. dovrebbe consentire di estendere il divieto anche alla fase precedente il sorgere del vincolo contrattuale e, in particolare, alle somme eventualmente consegnate dal consumatore contestualmente alla sottoscrizione (Giuggioli, 1321).

Per le prime tre figure contrattuali, il primo comma dell'art. 75 cod. cons. sancisce il divieto, prima della fine del periodo di recesso ai sensi dell'art. 73 cod. cons., di qualunque versamento di denaro a titolo di acconto, della prestazione di garanzie, dell'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, del riconoscimento esplicito di debito e di ogni altro onere da parte del consumatore a favore dell'operatore o di un terzo.

Per quanto riguarda i contratti di rivendita, invece, considerata la particolare struttura operativa di questi schemi negoziali, il secondo comma dell'art. 75 cod. cons. pone i medesimi divieti sopra esaminati ma come soglia temporale questi vengono estesi sino a prima che la vendita abbia avuto effettivamente luogo o che si sia posto fine in altro modo al contratto di rivendita.

Un'importante innovazione introdotta con l'ultima riforma concerne l'espresso ampliamento del novero dei soggetti cui si riferisce il divieto di ricevere prestazioni economiche, adesso comprensivo anche dei “terzi” che devono intendersi come gli intermediari, i promotori, i depositari, ecc. Si è peraltro osservato che nel vigore della precedente normativa, questa soluzione estensiva era stata già raggiunta per via interpretativa, altrimenti il divieto di prestare acconti sarebbe stato facilmente aggirabile da parte dei professionisti (Ermini, Art. 75 – Acconti, 2015,658 ss.).

Rispetto ai contratti di rivendita vi è una maggiore estensione temporale del periodo di divieto. Ciò induce a ritenere che per queste fattispecie la norma miri a salvaguardare l'autonomia decisionale del consumatore non soltanto rispetto all'esercizio del diritto di recesso ma, in forza del richiamo fatto dall'art. 81-bis cod. cons., pure per gli ulteriori rimedi previsti da altre norme dell'ordinamento (Cillepi, 343 ss.).

Bibliografia

Cillepi, La multiproprietà, in Recinto, Mezzasoma, Cherti (a cura di), Diritti e tutele dei consumatori, Napoli, 2014, 327-354; Ermini, Art. 72 – Requisiti del contratto, in Cuffaro (a cura di), Codice del consumo, Milano, 2015, 643-647; Ermini, Art. 72-bis – Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprietà, in Cuffaro (a cura di), Codice del consumo, Milano, 2015, 647-650; Ermini, Art. 73 – Diritto di recesso, in Cuffaro (a cura di), Codice del consumo, Milano, 2015, 651-656; Ermini, Art. 74 – Modalità di esercizio del diritto di recesso, in Cuffaro (a cura di), Codice del consumo, Milano, 2015, 656-658; Ermini, Art. 75 - Acconti, in Cuffaro (a cura di), Codice del consumo, Milano, 2015, 658-661; Finessi, Contratti su multiproprietà, in Roppo, Trattato dei contratti, IV – Opere e servizi - 2, Milano, 2014, 549-598; Giuggioli, La multiproprietà, in Alpa (a cura di), I contratti del consumatore, Milano, 2014, 1287-1338.

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