Codice Civile art. 1469 bis - Contratti del consumatore (1).Contratti del consumatore (1). [I]. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore. (1) L'art. 142 d.lg. 6 settembre 2005, n. 206 ha sostituito gli articoli da 1469-bis a 1469-sexies con il solo art. 1469-bis, con effetto dal 23 ottobre 2005. V. ora gli artt. 33-37 d.lg. n. 206, cit. Il testo previgente recitava: «Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore. [I]. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. [II]. In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma. [III]. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di: 1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista; 2) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista; 3) escludere o limitare l'opponibilità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo; 4) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamento dalla sua volontà; 5) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere; 6) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo; 7) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; 8) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa; 9) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione; 10) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto; 11) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso; 12) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione; 13) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto; 14) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto; 15) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità; 16) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore; 17) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo; 18) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi; 19) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; 20) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. È fatto salvo il disposto dell'articolo 1355. [IV]. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga ai numeri 8) e 11) del terzo comma: 1) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore; 2) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto. [V]. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo in deroga ai numeri 12) e 13) del terzo comma, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto. [VI]. I numeri 8), 11), 12) e 13) del terzo comma non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonché la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera. [VII].I numeri 12) e 13) del terzo comma non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano espressamente descritte». InquadramentoA differenza di quanto accaduto con riguardo agli artt. 1519-bis e ss. c.c., l'art. 142 c. cons. ha abrogato gli artt. da 1469-bis a 1469-sexies c.c. (il cui contenuto è stato trasfuso negli artt. 33-37 c. cons.), ma ha lasciato nel testo del c.c. il capo XIV-bis, che li conteneva, il quale, attualmente, comprende il solo articolo in commento. Quest'ultimo rinvia per la regolamentazione dei contratti tra consumatore e professionista alla disciplina speciale del c. cons. Pertanto, nonostante il capo continui ad essere intitolato ai contratti del consumatore, si tratta di una disposizione di raccordo tra c.c. e c. cons. e, più in generale, tra c.c. e diritto dei consumatori. In proposito, la disposizione precisa che le norme del c.c. dedicate al contratto in generale si applicano anche ai contratti del consumatore, ove non siano derogate dalle norme speciali del c. cons. o da disposizioni esterne al cod. cons. più favorevoli al consumatore. Ne consegue che, nel caso di contrasto tra le previsioni del c. cons. e le previsioni del c.c. sul contratto in generale, prevarrà la norma speciale del c. cons. (a prescindere dalla circostanza che sia oppure non più favorevole al consumatore), mentre, nel caso di contrasto tra le disposizioni esterne al cod.cons. e le disposizioni del c.c. sul contratto in generale, prevarrà la norma più favorevole al consumatore, non potendo essere applicato, in questo caso, il criterio della lex specialis (De Cristofaro, 1147). Secondo altra tesi, invece, la locuzione «più favorevoli» deve collegarsi non solo alle «altre disposizioni», ma anche allo stesso «codice del consumo», sicché le disposizioni di quest'ultimo dovrebbero essere disapplicate nell'ipotesi in cui esse contrastino con disposizioni del c.c. più favorevoli al consumatore: tale interpretazione sarebbe da favorire in quanto condurrebbe ad assicurare al consumatore un più elevato livello di tutela (Maniaci, in Contr., 2005, 1122). Non è poi chiaro se, con la locuzione «altre disposizioni», il legislatore abbia inteso riferirsi soltanto a disposizioni inserite in provvedimenti normativi diversi dal c. cons., ma comunque dettati a tutela del consumatore (come, ad es., quelle riguardanti il credito al consumo di cui al TUB o quelle contenute nei dd.lgs. inerenti al commercio elettronico e alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari) o anche a disposizioni contenute in provvedimenti non dettati specificamente a tutela del consumatore, suscettibili, cioè, di trovare applicazione anche con riferimento a contratti non qualificabili come del consumatore (come, ad es., quelle contenute nel TU in materia di intermediazione finanziaria): sarebbe preferibile la seconda soluzione, la prima essendo troppo restrittiva ed imponendo di affrontare ogni volta la delicata questione relativa all'attitudine di un provvedimento ad essere considerato oppure non dettato a tutela del consumatore (De Cristofaro, ibidem). La norma in esame non affronta esplicitamente il problema del rapporto tra la disciplina consumeristica del contratto e la disciplina civilistica dedicata ai singoli contratti. Nondimeno, deve ritenersi che, in caso di conflitto, prevarrà comunque la disciplina di settore riferita ai contratti del consumatore. L'art. 1469-bis c.c. deve essere altresì coordinato con l'art. 38 cod. cons., secondo cui ai contratti del consumatore si applicano le disposizioni del c.c. (e quindi, almeno sul piano letterale, non solo le norme sul contratto in generale) per quanto non previsto dal cod. cons. Pur ricorrendo una sottile differenza tra il tenore dell'art. 1469-bis e la previsione dell'art. 38 c. cons. in ordine all'ambito operativo delle norme del c.c., nella parte in cui il primo ne consente l'applicazione ove le norme del c. cons. non vi deroghino, mentre il secondo ne limita l'applicazione ai casi in cui il c. cons. nulla disponga, si reputa che i termini del rinvio siano sostanzialmente analoghi almeno quanto al risultato finale. Tuttavia, sul piano dogmatico, dal raffronto di tali norme sono discese due diverse impostazioni sistematiche in ordine allo stato dei rapporti tra disciplina consumeristica di settore e disciplina codicistica del contratto in generale: una prima opinione attribuisce un ruolo residuale alla normativa codicistica; una seconda opinione tende comunque a conservare una dimensione di centralità alle norme codicistiche. In base ad un primo orientamento, dal coordinamento di tali norme risulterebbe accreditata la «formazione di un ordine pubblico di settore», con la conseguenza che l'interprete sarà tenuto innanzitutto a ricercare nel sistema del c. cons., o in quello più vasto delle leggi speciali contenenti disposizioni più favorevoli per il consumatore, le norme applicabili in via diretta o analogica al caso e, solo ove tale ricognizione dia esito negativo, potrà far luogo all'applicazione della generale disciplina del c.c. (Passagnoli, 390). In conseguenza, le norme del cod. cons. sono destinate ad un'applicazione generalizzata a tutti i contratti dei consumatori e valgono a integrare una categoria generale (Addis, 878). Secondo un diverso orientamento, il coordinamento tra le norme confermerebbe la preminenza della disciplina speciale del cod. cons. rispetto alla disciplina generale del c.c., secondo il principio lex specialis derogat generali, rafforzato altresì dalla circostanza che la legge generale è anteriore mentre la legge speciale è posteriore (Barenghi, 236). Il legislatore non ha poi indicato i criteri in base ai quali individuare le disposizioni «più favorevoli» per il consumatore, ossia se debba effettuarsi una valutazione in astratto, confrontando semplicemente il testo normativo delle disposizioni in conflitto, oppure in concreto, e cioè raffrontando gli effetti complessivi che deriverebbero dall'applicazione dell'una e dell'altra norma nel singolo caso preso in esame (Maniaci, cit., 1116 ss., secondo il quale andrebbe preferita la seconda tesi, in quanto già da tempo utilizzata in altre ipotesi, anche extracivilistiche, di antinomie tra norme, come in relazione all'inciso «più favorevoli al reo» di cui all'art. 2 c.p.). BibliografiaAddis, Il «codice» del consumo, il codice civile e la parte generale del contratto, in Obbl. e contr., 2007; Barenghi, Codice del consumo, a cura di Cuffaro, Milano, 2008; De Cristofaro, Il «codice del consumo»: un'occasione perduta?, in Studium iuris, 2005; Morelato, Codice ipertestuale del consumo, diretto da Franzoni, Torino, 2009; Passagnoli, Comm. Codice del consumo, a cura di Vettori, Padova, 2007; Rossi, in Codice del Consumo, Commentario a cura di Alpa e Rossi Carleo, Napoli, 2005. |