Decreto legislativo - 20/06/2005 - n. 122 art. 9 - Diritto di prelazioneDiritto di prelazione
1. Qualora l'immobile sia stato consegnato all'acquirente e da questi adibito ad abitazione principale per sè o per il proprio coniuge o per un proprio parente in primo grado, all'acquirente medesimo, anche nel caso in cui abbia escusso la fideiussione, è riconosciuto il diritto di prelazione nell'acquisto dell'immobile al prezzo definitivo raggiunto nell'incanto anche in esito alle eventuali offerte ai sensi dell'articolo 584 del codice di procedura civile 12. 2. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, l'autorità che procede alla vendita dell'immobile provvede a dare immediata comunicazione all'acquirente, con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario, della definitiva determinazione del prezzo entro dieci giorni dall'adozione del relativo provvedimento, con indicazione di tutte le condizioni alle quali la vendita dovrà essere conclusa e l'invito ad esercitare la prelazione. 3. Il diritto di prelazione è esercitato dall'acquirente, a pena di decadenza, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 2 offrendo, con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario all'autorità che procede alla vendita dell'immobile, condizioni uguali a quelle comunicategli. 4. Qualora l'acquirente abbia acquistato l'immobile, per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione, ad un prezzo inferiore alle somme riscosse in sede di escussione della fideiussione, la differenza deve essere restituita al fideiussore, qualora l'immobile acquistato abbia consistenza e caratteristiche tipologiche e di finitura corrispondenti a quelle previste nel contratto stipulato con il costruttore. Ove non ricorra tale condizione, l'eventuale eccedenza da restituire al fideiussore deve risultare da apposita stima. 5. È escluso, in ogni caso, il diritto di riscatto nei confronti dell'aggiudicatario.
[1] Comma modificato dall'articolo 10-quater, comma 1, lettera b), del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80. [2] La Corte Costituzionale, con sentenza 24 febbraio 2022, n. 43, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto della presente lettera, con l'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 2004, n. 210, nella parte in cui non riconosce il diritto di prelazione anche alle persone fisiche che abbiano acquistato prima che sia stato richiesto il permesso di costruire. InquadramentoLa disposizione in esame attribuisce all'acquirente che abbia ottenuto la consegna dell'immobile e lo abbia adibito ad abitazione principale per sé o per un proprio parente di primo grado, il diritto di essere preferito nell'acquisto di detto immobile nel caso di vendita forzata dello stesso, al medesimo prezzo e condizioni fissate per la stessa. In dottrina si è osservato che si tratta di una ipotesi di prelazione obbligatoria, pertanto inopponibile ai terzi in caso di aggiudicazione dell'immobile. BibliografiaAA.VV., Tutela dell'acquirente degli immobili da costruire: applicazione del d.lgs. 122/2005 e prospettive, Milano, 2006; Alcaro, Il sistema delle garanzie nella nuova disciplina a tutela degli acquirenti di immobili da costruire (d.lgs. n. 122/2005), in Obbl. e contr., 2006, 492; Cerini, La protezione degli acquirenti di beni immobili da costruire nel decreto legislativo n. 122/2015: prime riflessioni su finalità e strategie, in Dir. econ. ass. 2005, n. 4, 1247; Chiesi, Immobili da costruire: acquirenti tutelati....ma non troppo?, in Immobili e proprietà, 2018, n. 7, 421; Ferrucci, Ferrentino, Amoresano, La tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire ed istituti collegati, Milano, 2008; Leo, Le nuove norme a tutela degli immobili da costruire, in Contratti, 2005, n. 8-9, 745; Palermo, La tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, in Giust. civ., n. 6, 319; Paolini, Alcuni aspetti problematici nel decreto legislativo in tema di tutela degli acquirenti degli immobili da costruire, in Riv. not. 2005, n. 4, 887; Petrelli, Gli acquisti di immobili da costruire, Milano, 2005; Tondo, Tutela per gli acquirenti degli immobili da costruire, in Riv. not. 2006, n. 5, 1249. |