Decreto legislativo - 20/06/2005 - n. 122 art. 18 - Accesso alle prestazioni del Fondo ed istruttoria sulle domandeAccesso alle prestazioni del Fondo ed istruttoria sulle domande
1. La domanda di accesso alle prestazioni del Fondo deve essere presentata dagli aventi diritto, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 6 1. 2. Ciascun soggetto può ottenere dal Fondo l'indennizzo una sola volta, anche nel caso in cui abbia subito più perdite in relazione a diverse e distinte situazioni di crisi. Gli importi delle perdite indennizzabili sono rivalutati, in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Il richiedente deve fornire la prova della sussistenza e dell'entità della perdita. A tale fine costituisce prova anche il provvedimento che ha definitivamente accertato il credito in sede concorsuale. 4. Nello svolgimento dell'attività istruttoria il gestore del Fondo, al fine di determinare criteri di valutazione uniformi in merito a situazioni e documentazioni ricorrenti, può acquisire il parere di un apposito comitato, costituito con il decreto di cui al comma 6 e composto da rappresentanti del Ministero della giustizia, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle attività produttive e delle categorie interessate. 5. Il gestore del Fondo, all'esito dell'istruttoria, nei termini stabiliti in sede di concessione, delibera il riconoscimento dell'indennità e la relativa liquidazione ovvero la reiezione della richiesta. 6. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate disposizioni relative alle modalità, anche telematiche, di presentazione della domanda ed al contenuto della documentazione da allegare a questa, nonché in merito allo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al presente articolo 2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[1] Per il differimento del termine di cui al presente comma , vedi l'articolo 6, comma 7-bis, del D.L. 28 dicembre 2006 n. 300 e l'articolo 18-bis, comma 2, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 . [2] Per l'attuazione del presente comma vedi il D.M. 2 febbraio 2006. InquadramentoLe previsioni in esame approntano una tutela indennitaria di carattere pubblicistico per i soggetti che, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 122/2005, abbiano subito pregiudizi dalla situazione di crisi del costruttore cui avevano versato somme per l'acquisto di un immobile in corso di costruzione. In sostanza, il d.lgs. in commento, oltre a dettare per il futuro un'articolata disciplina di garanzia (fideiussione, polizza assicurativa, prelazione, limiti all'esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare, ecc.), ha introdotto, per il passato un sistema indennitario a beneficio degli acquirenti che, a seguito dell'assoggettamento del costruttore a procedure implicanti una situazione di crisi, abbiano subito la perdita di somme di denaro o di altri beni, e non abbiano conseguito la proprietà o altro diritto reale di godimento sull'immobile oggetto del contratto stipulato con il costruttore. In particolare, è stato istituito presso il Ministero dell'Economia, un Fondo di Solidarietà — finanziato con le fideiussioni — diretto ad assicurare un indennizzo ai soggetti vittime di fallimenti immobiliari che si siano verificati tra dicembre 1993 e giugno 2005, data di emanazione della nuova normativa. Il termine per la presentazione delle domande di accesso al Fondo di Solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 122/2005 e successive modifiche, è scaduto il 30 giugno 2008. Requisiti per l'accesso al FondoPer accedere al Fondo di solidarietà sono previsti requisiti sia di carattere soggettivo che di carattere oggettivo. I requisiti soggettivi richiesti sono ricavabili dall'art. 1, lettera a) del d.lgs. n. 122/2005, richiamato dal Decreto attuativo medesimo, il quale definisce la tipologia di «acquirente» destinatario delle forme di tutela in oggetto. L'accesso al Fondo, quindi, purché l'acquirente sia: a) una «persona fisica»; b) qualificabile come «promissario acquirente» ovvero «che abbia acquistato un immobile da costruire», ovvero «che abbia stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto l'acquisto o comunque il trasferimento non immediato, a sé o ad un proprio parente in primo grado, della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire» ovvero c) qualificabile come «colui il quale abbia assunto obbligazioni con una cooperativa edilizia per ottenere l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa» ancorché non socio della cooperativa. I requisiti di cui alle lettere b) e c) sono alternativi tra loro. Con riferimento ai requisiti oggettivi per accedere al Fondo, gli stessi sono determinati dall'art. 13 del decreto in esame. In particolare, possono accedere al Fondo quanti abbiano congiuntamente i seguenti requisiti: hanno subito, a seguito dell'insorgenza di una situazione di crisi per effetto dell'insolvenza del costruttore, perdite di somme di denaro versate o di altri beni trasferiti al costruttore medesimo come corrispettivo per l'acquisto o l'assegnazione dell'immobile da costruire; non hanno acquistato la proprietà o altro diritto reale di godimento sull'immobile da costruire ovvero (nel caso delle cooperative) non ne hanno conseguito l'assegnazione. Inoltre deve essere dimostrata l'esistenza di procedure implicanti la situazione di crisi del costruttore non ancora conclusa in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 né aperta successivamente al 21 luglio 2005. L'accesso al fondo è ammesso, poi, purché per il bene immobile risulti richiesto il permesso di costruire. Gestione del fondoIl fondo è finanziato con il contributo obbligatorio a carico dei costruttori tenuti, ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. n. 122/2005, al rilascio delle fideiussioni a favore degli acquirenti di immobili. Tale contributo, che deve essere versato per un periodo massimo di quindici anni al gestore del fondo direttamente dai soggetti che rilasciano la fideiussione, è stato fissato, per la prima annualità, nella misura del 4 per mille dell'importo complessivo di ciascuna fideiussione rilasciata. Ulteriori decreti interministeriali determineranno, all'occorrenza, la misura del contributo per le annualità successive che, in ogni caso, non potrà mai superare il 5 per mille dell'importo delle fideiussioni rilasciate L'art. 15 del d.lgs. n. 122/2005 attribuisce la gestione del fondo di solidarietà alla società CONSAP — Concessionaria di Servizi Assicurativi Pubblici SpA (soggetto a cui, tra l'altro vanno indirizzate le domande) che, all'uopo, è investita delle seguenti funzioni: — esamina le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione e verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l'accoglimento delle stesse, — entro il 10 febbraio 2007 determina l'ammontare massimo complessivo delle somme da erogare a titolo di indennizzo e, sulla base delle risorse raccolte nella prima annualità di versamento obbligatorio, la prima quota di indennizzo da erogare a ciascuno degli aventi diritto; — negli anni successivi, in relazione alle somme raccolte con il contributo obbligatorio, determina le ulteriori quote annuali di indennizzo. BibliografiaAA.VV., Tutela dell'acquirente degli immobili da costruire: applicazione del d.lgs. 122/2005 e prospettive, Milano, 2006; Alcaro, Il sistema delle garanzie nella nuova disciplina a tutela degli acquirenti di immobili da costruire (d.lgs. n. 122/2005), in Obbl. e contr., 2006, 492; Cerini, La protezione degli acquirenti di beni immobili da costruire nel decreto legislativo n. 122/2015: prime riflessioni su finalità e strategie, in Dir. econ. ass. 2005, n. 4, 1247; Chiesi, Immobili da costruire: acquirenti tutelati....ma non troppo?, in Immobili e proprietà, 2018, n. 7, 421; Ferrucci, Ferrentino, Amoresano, La tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire ed istituti collegati, Milano 2008; Leo, Le nuove norme a tutela degli immobili da costruire, in Contratti, 2005, n. 8-9, 745; Palermo, La tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, in Giust. civ., n. 6, 319; Paolini, Alcuni aspetti problematici nel decreto legislativo in tema di tutela degli acquirenti degli immobili da costruire, in Riv. not. 2005, n. 4, 887; Petrelli, Gli acquisti di immobili da costruire, Milano, 2005; Tondo, Tutela per gli acquirenti degli immobili da costruire, in Riv. not. 2006, n. 5, 1249. |