Codice Civile art. 2790 - Conservazione della cosa e spese relative.

Rosaria Giordano

Conservazione della cosa e spese relative.

[I]. Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno [1770], e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa [1218 ss., 1760, 1780].

[II]. Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa.

Inquadramento

Il creditore pignoratizio (o il terzo, ex art. 2786 c.c.) riveste il ruolo di custode del bene e, pertanto, non può utilizzare la cosa (art. 2792 c.c.) e risponde in ossequio alle generali regole relative all'eventuale deterioramento del bene sottoposto a pegno (v. artt. 1176 e 1218 c.c.).

Doveri e responsabilità del creditore pignoratizio in qualità di custode

La custodia del bene pignorato da parte del creditore si sostanzia nell'obbligo di adottare tutte le misure che si rendano necessarie al fine di conservare «la cosa nel medesimo stato e modo di essere in cui si trovava al momento costitutivo dell'obbligo», i.e. al momento della costituzione del pegno.

Invero, la S.C. ha sottolineato che, ai sensi della disposizione in esame, il creditore pignoratizio ha normalmente la custodia del bene pignorato, con l'obbligo di mantenere la cosa nel medesimo stato e modo di essere in cui si trovava al momento costitutivo dell'obbligo (o all'atto della sua consegna), con la conseguente necessità di adottare tutte le misure al riguardo idonee, in relazione alle circostanze concrete del caso, rispondendo in caso contrario il suddetto creditore della perdita e del deterioramento della cosa stessa secondo le regole generali (Cass. n. 22860/2007).

Il creditore è quindi è tenuto a custodire il bene, ponendo in essere tutti gli atti di conservazione suscettibili di essere compiuti soltanto da chi ha disponibilità del bene  (cfr. Gorla, Zanelli, 102, per il quale tra gli atti conservativi che il creditore è tenuto a compiere rientrano convertire titoli o banconote che cessino di avere valore; procedere alla rinnovazione di buoni del tesoro venuti a scadere; prestarsi per l'esercizio del diritto di opzione esibendo i titoli azionari, quando occorra (art. 2352 c.c.); denunciare al costituente la perdita del possesso, qualora non preferisca agire tempestivamente ai sensi dell'art. 2789 c.c.; informare il costituente dell'avaria delle merci, quando queste, viaggianti, siano state costituite in pegno).

Nel novero degli atti conservativi del credito ricevuto in pegno sono stati ricompresi tanto gli atti di mera gestione quanto quelli di conservazione «in senso dinamico», ossia finalizzati a mantenere «inalterato nel tempo il valore economico o finanziario dell'oggetto della garanzia» (Gabrielli, 213).

In altri termini, la norma impone al creditore di impedire che fattori esogeni pregiudichino o danneggino la cosa (Fiorucci, 199).

 Tale obbligo di custodia ha natura contrattuale e sorge in capo al creditore per effetto della consegna del bene, costituendo una prestazione accessoria, funzionale ad assicurare la futura eventuale attuazione dell'obbligo di restituzione della cosa oggetto di garanzia, laddove il credito garantito venisse adempiuto (Natali, 36).

Secondo i principi generali, la diligenza richiesta per l'adempimento del dovere di custodia è quella del bonus pater familias, salvo il caso di soggetti qualificati, quali, ad esempio, banche o intermediari finanziari, ai quali è invece applicabile lo standard della diligenza professionale di cui al comma 2 dell'art. 1176 c.c. (cfr. Salvador, 115 ss.).

È peraltro escluso che il creditore sia tenuto a migliorare la cosa o ad evitare i deterioramenti che il bene subisce per sua stessa natura (Realmonte, 841). Pertanto, secondo tale prospettazione, l'obbligo di custodia riguarda esclusivamente quegli atti che soltanto il creditore pignoratizio si trova in condizione di compiere tempestivamente, in relazione all'esclusività dello jus exigendi o al possesso dei documenti del credito pignorato (Gorla, Zanelli, 157) e non, invece, anche quelli che il costituente sarebbe in grado di realizzare autonomamente, che il creditore ha la facoltà ma non l'obbligo di compiere (cfr. Gabrielli, 213).

Bibliografia

Bongiorno, La tutela espropriativa speciale del creditore pignoratizio, in Riv. dir. proc. 1990; Ciccarello, voce Pegno (diritto privato), in Enc. dir., XXXII, Milano, 1982; Dalmartello, Pegno irregolare, in Nss.D.I, XII, Torino, 1965; Fiorucci, Il pegno, in La disciplina dei rapporti bancari: normativa, giurisprudenza e prassi, Padova 2012; Gabrielli, Il pegno, in Tratt. Dir. priv., diretta da Sacco, Torino, 2005; Gorla, Zanelli, Del pegno; Delle ipoteche, Bologna, 1992; Natali, Il pegno, in Garanzie reali e personali, a cura di Clarizia, Padova 2012; Realmonte, Il pegno, in Tr. Res., Torino, 1985; Salvador, Pegno di polizza unit linked e obblighi di custodia dell'oggetto della garanzia, in Banca borsa tit. cred., 2018, n. 1, 115.

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