Codice Civile art. 2793 - Sequestro della cosa.

Rosaria Giordano

Sequestro della cosa.

[I]. Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente può domandarne il sequestro [670 ss. c.p.c.].

Inquadramento

La norma disciplina le conseguenze dell'abuso, da parte del creditore pignoratizio, delle proprie facoltà connesse alla disponibilità materiale del bene oggetto della garanzia.

La disposizione deve quindi leggersi in combinato con quelle precedenti, laddove viene posto, sostanzialmente, un divieto di uso e disposizione della res, in quanto avente solo funzione di garanzia del credito, in capo al creditore medesimo.

In presenza di un abuso siffatto, si prevede che il debitore possa tutelarsi chiedendo la custodia della cosa.

Sequestro del bene oggetto di pegno

La dottrina dominante ritiene che, rispetto alla facoltà attribuita, nella situazione indicata, al debitore di richiedere il sequestro del bene pignorato debbano trovare applicazione analogica le norme dettate per il sequestro giudiziario.

A riguardo, non è superfluo ricordare che, ai sensi dell'art. 670, n. 1 c.p.c. il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea. Pertanto, il sequestro giudiziario di beni è una misura cautelare strumentale alla conservazione ed alla gestione degli stessi ove siano oggetto di una controversia, attuale o anche soltanto potenziale (Zumpano, 113).

In effetti detta situazione è coerente con le finalità di tutela della disposizione in esame, atteso che il periculum in mora proprio del sequestro giudiziario consiste nel pericolo anche astratto (cfr. Cass. III, n. 854/1982; Trib. Monza 17 aprile 2001, in Gius, 2001, 2292) che i beni controversi subiscano deterioramenti, alterazioni o sottrazioni nel corso del giudizio di merito nonché nella conseguente necessità di sottrarre i beni stessi alla libera disponibilità del sequestrato, allo scopo di assicurare l'utilità pratica del futuro eventuale provvedimento sul merito della controversia (Trib. Bari III, 16 novembre 2014, in Giustiziacivile.com, 2015, con nota di Costabile).

Esecuzione

Occorre considerare che il sequestro giudiziario si attua nelle forme dell'esecuzione forzata per consegna o rilascio di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c., pur ritenendosi che in virtù delle esigenze di celerità proprie della tutela cautelare, peraltro, ai fini dell'esecuzione non sono necessarie la notifica del titolo né la comunicazione del preavviso di rilascio (Corsini, in Chiarloni-Consolo, 922).

L'art. 677 c.p.c., norma di riferimento in tema di esecuzione del sequestro giudiziario, rinvia agli artt. 605 ss. sull'esecuzione per consegna di beni mobili e rilascio di beni mobili: invero, a differenza del sequestro conservativo, il sequestro giudiziario mira a preservare l'effettività dell'esecuzione in forma specifica e non dell'espropriazione forzata (Corsini, in Chiarloni-Consolo, 922).

Si chiarisce, peraltro, che, in ogni caso, non deve essere notificato il precetto né comunicato il preavviso di rilascio: ciò si correla alle esigenze di celerità connaturali all'attuazione di un provvedimento cautelare che si fonda, invero, sul riconoscimento della sussistenza del periculum in mora, di talché vanno eliminati tutti gli adempimenti non necessari, anche in considerazione del fatto che il destinatario passivo della misura è a conoscenza dell'emanazione della stessa avendo partecipato alla fase autorizzativa.

Naturalmente, se con il provvedimento di autorizzazione del sequestro è nominato custode il detentore del bene, non troveranno applicazione gli artt. 605 ss., essendo sufficiente che l'ufficiale giudiziario si rechi presso il detentore intimandogli che dovrà esercitare i propri poteri in qualità di custode essendosi realizzata un'interversione del titolo (Vullo, 283).

Bibliografia

Chiarloni – Consolo (a cura di), Procedimenti cautelari, I, II, Torino 2005; Chironi, Trattato dei privilegi, Torino, 1949; Gabrielli, Pegno, in Dig. civ., XIII, Torino, 1995; Gabrielli E., Il pegno, in Trattato di diritto civile diretto da Sacco, Torino 2005; Ghia, Il pegno bancario, in Fall., 1992, I, 180; Gorla, Zanelli, Del pegno e delle ipoteche, in Comm. S.B., a cura di Galgano, Bologna-Roma, 1992; Pototosching, L'esecuzione dei sequestri nel sistema della l. n. 353/1990, in Riv. dir. proc., 1992, 496; Realmonte, Il pegno, in Tr. Res., Torino, 1985; Realmonte, L'oggetto del pegno: vecchi e nuovi problemi, in Banca borsa tit. cred., 1994, I, 10; Vullo, Attuazione dei provvedimenti cautelari, Torino, 2001; Zumpano, voce Sequestro giudiziario, in Enc. dir., XLII, Milano, 1990, 111.

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