Codice Civile art. 2799 - Indivisibilità del pegno.

Rosaria Giordano

Indivisibilità del pegno.

[I]. Il pegno è indivisibile e garantisce il credito finché questo non è integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno è divisibile [1849].

Inquadramento

La norma in esame chiarisce che il pegno è caratterizzato dall'indivisibilità, che comporta che il vincolo gravi sull'intera cosa sino alla integrale soddisfazione del creditore e ciò anche ove si tratti di beni divisibili.

Portata della norma

L'indivisibilità del pegno implica, sotto un primo profilo, che, anche se il credito si estingue in parte, il pegno continua a gravare sull'intera cosa concessa in garanzia, non potendo il concedente chiederne una riduzione e, per altro verso, che se la cosa sottoposta a pegno viene suddivisa materialmente o giuridicamente (ad. es. per successione ereditaria), la stessa resta vincolata a garanzia dell'intero credito (Rubino, 198).

Si ritiene che, peraltro, la norma possa essere convenzionalmente derogata dalle parti (Realmonte, 638).

È prevista, poi, una espressa deroga sul piano normativo dall'art. 1849 c.c.

La S.C. ha chiarito che, nonostante il principio stabilito dalla norma in esame, il pegno può essere concesso a garanzia di diversi crediti, purché almeno uno di essi sia sufficiente individuato, sicché il pegno resterà a garanzia di tale credito (Cass. I, n. 8970/2000).

Bibliografia

Gabrielli E., Il pegno, in Trattato di diritto civile diretto da Sacco, Torino, 2005; Gorla, Zanelli, Del pegno e delle ipoteche, in Comm. S.B., a cura di Galgano, Bologna-Roma, 1992; Picardi, Assegnazione del pegno e giudice competente, in Riv. dir. proc., 1974, II, 638; Realmonte, Il pegno, in Tr. Res., Torino, 1985.

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