Codice Civile art. 2799 - Indivisibilità del pegno.Indivisibilità del pegno. [I]. Il pegno è indivisibile e garantisce il credito finché questo non è integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno è divisibile [1849]. InquadramentoLa norma in esame chiarisce che il pegno è caratterizzato dall'indivisibilità, che comporta che il vincolo gravi sull'intera cosa sino alla integrale soddisfazione del creditore e ciò anche ove si tratti di beni divisibili. Portata della normaL'indivisibilità del pegno implica, sotto un primo profilo, che, anche se il credito si estingue in parte, il pegno continua a gravare sull'intera cosa concessa in garanzia, non potendo il concedente chiederne una riduzione e, per altro verso, che se la cosa sottoposta a pegno viene suddivisa materialmente o giuridicamente (ad. es. per successione ereditaria), la stessa resta vincolata a garanzia dell'intero credito (Rubino, 198). Si ritiene che, peraltro, la norma possa essere convenzionalmente derogata dalle parti (Realmonte, 638). È prevista, poi, una espressa deroga sul piano normativo dall'art. 1849 c.c. La S.C. ha chiarito che, nonostante il principio stabilito dalla norma in esame, il pegno può essere concesso a garanzia di diversi crediti, purché almeno uno di essi sia sufficiente individuato, sicché il pegno resterà a garanzia di tale credito (Cass. I, n. 8970/2000). BibliografiaGabrielli E., Il pegno, in Trattato di diritto civile diretto da Sacco, Torino, 2005; Gorla, Zanelli, Del pegno e delle ipoteche, in Comm. S.B., a cura di Galgano, Bologna-Roma, 1992; Picardi, Assegnazione del pegno e giudice competente, in Riv. dir. proc., 1974, II, 638; Realmonte, Il pegno, in Tr. Res., Torino, 1985. |