Codice Civile art. 2807 - Norme applicabili al pegno di crediti.Norme applicabili al pegno di crediti. [I]. Per tutto ciò che non è regolato nella presente sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della sezione precedente [2786 ss.]. InquadramentoLe disposizioni in commento disciplinano la peculiare ipotesi di pegno di crediti che può avere ad oggetto sia una prestazione di dare, che di fare (Realmonte, 824). Secondo autorevole dottrina anche in questa ipotesi il pegno costituisce un diritto reale di garanzia ed, in particolare, si realizza la fattispecie complessa di un diritto che ha per oggetto un altro diritto (Rubino, 210). Caratteristiche generali e distinzione da figure affiniIl pegno di crediti ha ad oggetto una situazione di diritto, che può constare in un dare ovvero in fare (Realmente, 824). In primo luogo occorre distinguere tale figura dalla cessione del credito in garanzia, che comporta sempre il trasferimento del credito, mentre non dà mai luogo al trasferimento della titolarità del credito al creditore pignoratizio, bensì crea una mera prelazione (Cass. III, n. 5943/1980). Per altro verso, il pegno in questione deve essere distinto dal pegno su titoli di credito, disciplinato dall'art. 1997 c.c. (cfr. Cass. I, n. 7214/2009, la quale ha chiarito che la disciplina degli atti costitutivi di vincoli sui certificati rappresentativi delle quote di partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti è quella dell'art. 1997 c.c., essendo inammissibile la sottoposizione a pegno, secondo la disciplina relativa a vincoli su crediti, di quote immesse nel certificato cumulativo). Costituzione del pegno ed esercizio del diritto di prelazioneGli artt. 2800 e 2801 c.c. individuano i requisiti per la costituzione della prelazione nel pegno di crediti. A tal fine è necessario — non sussistendo il canonico presupposto dello spossessamento — che il pegno risulti da atto scritto e la sua costituzione sia stata alternativamente notificata al debitore, ovvero da questi accettata con scrittura avente data certa. L'esistenza della prelazione, nel pegno di credito, è condizionata alla notificazione della costituzione del pegno medesimo al debitore ovvero alla sua accettazione con atto di data certa, non trova applicazione nell'ipotesi del pegno di titoli di credito, tanto regolare quanto irregolare, ove per la costituzione del vincolo pignoratizio sono sufficienti, ai sensi degli artt. 1997 e 2786 c.c., la consegna del titolo (nella specie, certificato di deposito al portatore) al creditore pignoratizio ed il correlativo spossessamento del debitore (Cass. I, n. 7214/1999). In questo senso si è affermato, in sede di merito, che in tema di opponibilità del pegno ai terzi, deve ritenersi che in caso di pegno su titoli di credito, vale l'applicazione della normativa dettata per il pegno su beni mobili; l'opponibilità del contratto è data dalla redazione dello stesso mediante atto scritto con data certa (Trib. Napoli 28 novembre 2013, in Banca borsa tit. cred., 2016, II, 109, con nota di Errico). In tema di pegno di crediti, il mero scambio dei consensi produce solo gli effetti prodromici disciplinati dagli artt. 2801 e 2802 c.c., ma non dà luogo, di per sé solo, alla nascita del diritto reale di garanzia sul credito, poiché questo sorge solo con la notificazione del titolo costitutivo al terzo debitore, e cioè col completamento di una fattispecie a formazione successiva la quale assicura al creditore il diritto di prelazione sul credito. Né rileva che nella cessione dei crediti l'accettazione del debitore ceduto operi sul piano dell'efficacia e non dell'esistenza della cessione, atteso che la differenza tra le due discipline si spiega con la circostanza che la cessione del credito, nei rapporti tra cedente e cessionario, è già perfetta con la stipulazione dell'atto di cessione e, quindi, non deve coinvolgere il debitore, nei confronti del quale deve soltanto essere resa certa, mediante la comunicazione o la notificazione dell'atto di cessione, la data della sua efficacia. Al contrario, nella costituzione del pegno di credito, il debitore deve essere messo in grado di conoscere la costituzione della garanzia sul credito, perché essa opera come sostituzione sostanziale del creditore pignoratizio al concedente nell'esercizio del credito oggetto del pegno (Cass. III, n. 13551/2006). La forma scritta non è richiesta, quindi, per la validità della costituzione del diritto, ma solo per la sua efficacia verso i terzi: la S.C. ha escluso che il mero consenso delle parti, nell'ipotesi di pegno di crediti, sia sufficiente a dar vita alla garanzia reale (Cass. I, n. 7158/1995). Quindi, la costituzione del pegno in questione avviene solo con la notificazione del titolo costitutivo al terzo debitore, e cioè con il completamento di una fattispecie a formazione successiva la quale assicura al creditore il diritto di prelazione sul credito (Cass. I, n. 7158/1995). Peraltro, si è affermato, in sede applicativa, che la notificazione imposta dall'art. 2800 c.c. (pegno di crediti), analogamente a quella prevista dall'art. 1264 c.c. (cessione del credito), non pretende le forme processuali bensì è atto a forme libere (Trib. Modena 12 gennaio 2012, n. 84, in dejure.giuffre.it, in una fattispecie di notifica effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento). Secondo un orientamento più risalente, invece, nel pegno di crediti, la notificazione al debitor debitoris, richiesta — in alternativa all'accettazione scritta di data certa — per dirimere il conflitto tra creditore pignoratizio e creditori non garantiti, deve effettuarsi a mezzo di ufficiale giudiziario, mentre non è sufficiente la notificazione in forma libera equivalente ad una semplice comunicazione (Trib. Bologna 9 dicembre 1992, in Giur. comm., 1993, II, 752). È stato affermato che, peraltro, la lettera di accettazione del contratto costitutivo di pegno sul credito, inviata dal cliente datore del pegno alla banca, svolge la funzione della notifica di cui all'art. 2800 c.c. nel caso in cui la banca sia al contempo creditrice garantita e debitrice del credito oppignorato (Trib. Torino 31 marzo 1992, in Banca borsa tit. cred., 1993, II, 48: nella specie è stato ritenuto che la ricezione dell'accettazione avesse data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del debitore garantito, in quanto il fallimento è stato dichiarato molto tempo dopo la spedizione della lettera, fornita di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c. per l'apposizione del timbro postale sul foglio stesso). Dopo la notifica della costituzione in pegno, il credito oggetto della garanzia non è più esigibile dal concedente, ma rimane vincolato a favore del creditore pignoratizio, con la conseguenza che il titolare non può rinunciarvi né novarlo, App. Milano 23 settembre 1997, in Banca borsa tit. cred., 1998, II, 401 con nota di Stingone). Casistica La partecipazione ad un fondo comune di investimento, in assenza di un certificato individuale, autonomo e separato, costituisce non un titolo di credito nei confronti del fondo, ma solo un credito, rappresentato dall'obbligo della società di investimento di gestire il fondo e di restituirgli il valore delle quote di partecipazione; deve, pertanto, ritenersi legittimo il pegno costituito sulla quota di partecipazione al fondo solo se sia stata rispettata la disciplina prevista per il pegno di crediti dall'art. 2800 c.c., cioè la notifica della costituzione del pegno al debitore ovvero la sua accettazione con atto di data certa (Cass. I, n. 28900/2011; in senso diverso cfr. Trib. Verona 10 maggio 1994, per la quale i certificati rappresentativi delle quote di partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti hanno natura di titoli di credito, sicché la disciplina degli atti costitutivi di vincoli sui certificati rappresentativi delle quote di partecipazione a fondi comuni di investimento è quella dell'art. 1997 c.c., essendo inammissibile la sottoposizione a pegno, secondo la disciplina relativa a vincoli su crediti, di quote immesse nel certificato «cumulativo»). Il pegno sul credito ex mandato al trasferimento di titoli di Stato non ancora individuati (nella specie, Cct e Btp), costituito dal debitore in favore della banca incaricatane dell'acquisto è ammissibile, a norma dell'art. 2800 c.c., non ostando, alla sua configurazione, il disposto dell'art. 1706 c.c., dato che la banca mandataria, nel rispetto dell'art. 1710 c.c., per assicurare al mandante l'acquisto della proprietà, è obbligata a «dare» i titoli, prestazione che si realizza attraverso il facere della specificazione: ne consegue che la prelazione opera a favore della banca anche qualora, prima della realizzazione del pegno, intervenga il fallimento del cliente (Cass. I, n. 8050/2009). Nel regime convenzionale di gestione centralizzata dei titoli di Stato istituito dalla Banca d'Italia (a partire dal 1980 e protrattosi sino al d.m. 27 maggio 1993), non è idonea ad attribuire la prelazione una convenzione di pegno, avente ad oggetto il credito del cliente nei confronti della banca all'acquisto e alla consegna di una determinata quantità di titoli per un controvalore determinato, senza che i titoli risultino ancora materialmente formati (in quanto non emessi o non individuati) al momento della convenzione, né successivamente: peraltro, potendo le parti pattuire convenzioni di diverso contenuto, ai sensi dell'art. 1322 c.c., nel caso menzionato si costituisce un pegno di credito futuro, il quale, sino a quando non si verifichi la consegna del titolo, ha effetti obbligatori e non attribuisce la prelazione, che sorge soltanto dopo la specificazione o la consegna medesima (Cass. S.U., n. 16725/2012, in Banca Borsa tit. cred., 2013, 6, II, 593, con nota di Guzzardi). La clausola di un contratto di assicurazione, con la quale l'assicuratore si obbliga a non versare l'indennizzo se non previa imputazione dello stesso a soddisfare il credito vantato da un terzo nei confronti dell'assicurato, costituisce un pegno di credito (Trib. Roma 23 agosto 1996, in Arch. civ. 1997, 996 con nota di Favino). 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