Codice Civile art. 1936 - Nozione.Nozione. [I]. È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. [II]. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza [1950 1]. InquadramentoLa fideiussione è una garanzia personale, mediante la quale un soggetto assume, entro un determinato importo, l'obbligo di pagare, con tutto il suo patrimonio, per garantire l'obbligazione assunta da un altro soggetto. Viene così rafforzata la tutela dell'interesse del creditore all'attuazione di un suo credito verso un terzo (Fragali, 355). Oggetto dell'obbligazione fideiussoriaL'obbligazione del fideiussore si configura come obbligazione accessoria, il cui oggetto, per la sorte capitale e per gli accessori, è di regola identico a quello dell'obbligazione principale. Non è escluso, peraltro, che le parti convengano che l'obbligazione fideiussoria abbia un oggetto, anche solo in parte, differente da quella principale, ad esempio quanto alla durata dell'obbligazione assunta a titolo personale dal fideiussore (cfr. Cass. III, n. 27531/2014). Inoltre, la S.C. ha recentemente precisato che, nei confronti del fideiussore in mora nell'adempimento dell'obbligazione di garanzia, non trova applicazione la norma di cui al comma 1 dell'art. 1224 c.c., secondo cui gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura, superiore a quella legale che sia stata convenzionalmente stabilita prima della mora, posto che la pattuizione degli interessi, essendo intervenuta fra il debitore principale e il creditore, è produttiva di effetti esclusivamente fra le parti stipulanti (Cass., n. 11346/2018). L’accessorietà dell’obbligazione fideiussoria implica che la stessa si correli ad un’obbligazione valida ed efficace. Peraltro, è stato anche di recente precisato, che il principio di accessorietà della garanzia non esclude la possibilità della sua rinnovata vigenza, allorché, dopo l'estinzione, il debito principale ritorni ad esistenza in virtù di fatti sopravvenuti, e non comporta, pertanto, l'invalidità della clausola contenuta in una fideiussione la quale preveda la reviviscenza della garanzia in caso di revoca del pagamento del debito principale ai sensi dell'art. 67 della l.fall. (cfr. Cass. III, n. 18794/2023, la quale ha precisato che detta clausola non può dirsi vessatoria, come riferibile al rapporto principale, posto che questo non si è definitivamente estinto con un pagamento valido ed irrevocabile). Struttura della fideiussioneL'obbligazione fideiussoria nella sua configurazione tipica ex art. 1936 c.c. nasce da un contratto risultante dalla proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore, non richiedendo quindi per perfezionarsi l'accettazione espressa di quest'ultimo ai sensi dell'art. 1333 c.c., sicché l'eventuale conferma inviata dal creditore costituisce un elemento esecutivo del negozio già concluso (Cass. I, n. 3606/2018). Ne deriva che il negozio fideiussorio può avere anche carattere unilaterale ed essere, perciò, valido ed efficace nonostante la sottoscrizione da parte del solo fideiussore (Cass. VI, n. 30409/2017). È stato tuttavia precisato che l'obbligazione fideiussoria, pur derivante da un contratto unilaterale, con obbligazioni a carico di una sola parte, ha natura contrattuale, sicché, ai fini dell'annullabilità per incapacità naturale, si applica l'art. 428, comma 2, c.c. (Cass. III, n. 19270/2016). La S.C. ha per altro verso chiarito che la disciplina vigente in tema di garanzie del credito non esclude l'ammissibilità del concorso di una garanzia personale con una reale rispetto al medesimo credito, sicché, in linea astratta, l'eventuale costituzione d'ipoteca non fa venir meno la garanzia fideiussoria eventualmente già assunta a favore dello stesso creditore e per il medesimo credito (Cass. I, n. 2540/2016). Disciplina a tutela del consumatoreNel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio (Cass. VI, n. 742/2020). Nella recente giurisprudenza di merito è stato così precisato che la persona fisica che ha rilasciato fideiussione nell'interesse di una società commerciale è consumatore se ha agito per scopi estranei alla sua attività professionale e non sussistano collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale (Trib. Roma, sez. XVII, 1° ottobre 2021, n. 15197, in dejure.giuffre.it). Nella recente giurisprudenza di merito è stato così precisato che la persona fisica che ha rilasciato fideiussione nell'interesse di una società commerciale è consumatore se ha agito per scopi estranei alla sua attività professionale e non sussistano collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale (Trib. Roma, sez. XVII, 1° ottobre 2021, n. 15197, in dejure.giuffre.it). Mediazione obbligatoria delle controversieIn tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico (Cass I, n. 31209/2022). Applicazioni giurisprudenzialiIl socio di una società di persone, ancorché illimitatamente responsabile, può validamente prestare fideiussione in favore della società, giacché questa, pur se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e d'imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci stessi; la predetta garanzia rientra, infatti, tra quelle prestate per le obbligazioni altrui secondo l'art. 1936 c.c., non sovrapponendosi alla garanzia fissata ex lege dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e solidale, potendo sussistere altri interessi che ne giustificano l'ottenimento in capo al creditore sociale, quali, ad esempio, l'interesse a che il socio resti obbligato anche dopo la sua uscita dalla società, o quello di potersi avvalere di uno strumento di garanzia autonomo, svincolato tra l'altro dal limite, sia pure destinato ad operare solo in fase di esecuzione, del beneficium excussionis di cui all'art. 2304 c.c. In tale situazione il socio, il quale sia stato escusso quale fideiussore e, nella qualità, abbia provveduto al pagamento del debito sociale, è legittimato all'esercizio dell'azione di regresso ex art. 1950 c.c. contro la società (Cass. I, n. 7139/2018). Quando tutti i soci di una società, sia essa di persone o di capitali, siano anche soci di una società di capitali con partecipazione complessivamente tale da garantirne il controllo e le due società perseguano progetti imprenditoriali di tipo unitario o quantomeno coordinato, la fideiussione rilasciata dalla prima società per assicurare il finanziamento dell'altra, amministrata dallo stesso soggetto, non può ritenersi stipulata in conflitto di interessi, atteso che il buon andamento della società garantita si riverbera necessariamente a vantaggio della garante (Cass. I, n. 24547/2017). La garanzia fideiussoria prestata, in favore di una banca, in relazione ad un contratto di mutuo, caratterizzata dalla coincidenza tra il capitale garantito e quello mutuato e dalla determinabilità degli interessi, nonché degli eventuali accessori, in base ai tassi ufficiali ed alle previsioni contrattuali, deve qualificarsi come ordinaria, perché avente ad oggetto un credito individuato (diversamente dalla fideiussione cd. omnibus, dove, invece, il credito garantito dipende dallo svolgimento futuro del rapporto tra banca creditrice e cliente), la cui eventuale, successiva quantificazione, per interessi ed accessori, dipende esclusivamente da parametri predeterminati dai contraenti e non soggetti alla loro discrezionalità, dovendosi così escludere la caducazione della garanzia o la sua limitazione all'importo del capitale mutuato (Cass. I, n. 21521/2016). La garanzia fideiussoria, vergata in calce ad un contratto di locazione ed avente ad oggetto l'adempimento dell'obbligazione del conduttore, è valida ed efficace anche ove tale pattuizione accessoria non risulti riprodotta nella copia registrata del suddetto contratto, atteso che il collegamento genetico tra i due contratti non estende al patto di garanzia l'obbligo di registrazione, previsto solo per la locazione dall'art. 1, comma 346, l. n. 311/2004, e che l'eventuale finalità di elusione fiscale espone l'evasore all'obbligo di pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, ma non comporta la nullità del contratto, in virtù del principio generale desumibile dall'art. 10, comma 3, ultimo periodo l. n. 212/2000 (Cass. III, n. 5612/2017). La fideiussione, prestata da uno solo dei coniugi in regime di comunione legale, è valida ed efficace, indipendentemente dalla inerenza del rapporto ai beni comuni, senza che assuma rilevanza la qualificazione della fideiussione come atto di ordinaria o straordinaria amministrazione, fermo restando, in entrambi i casi, l'assoggettamento dei beni della comunione alle ragioni del creditore nei limiti della quota di detto coniuge (Cass. n. 5244/1991). La controversia avente ad oggetto l'escussione, da parte del Comune, di una polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione e a titolo di penali, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia, attesa l'autonomia tra i rapporti in questione, nonché la circostanza che, nella specie, la P.A. agisce nell'ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri (Cass. S.U., n. 12866/2020). BibliografiaArcella, La polizza fideiussoria: natura giuridica e disciplina applicabile, in Giust. civ., 1996, n. 1, II, 3 ss.; Barbieri, La polizza fideiussoria tra normativa tipica e prassi contrattuale, in Giur. it., 1999, 502; Biscontini, Solidarietà fideiussoria e decadenza, Camerino-Napoli, 1980; Biscontini, Assunzione di debito e garanzia del credito, Camerino-Napoli, 1993; Bozzi, La fideiussione, Milano, 1995; Ciaccia, Le polizze fideiussorie, in Nuova giur. civ. comm., 2002, 329; Cuccovillo, La natura della polizza fideiussoria dopo le Sezioni Unite, in Banca borsa e tit. cred., 2011, n. 5, 574; Falqui Massidda, La fideiussione, in Enc. giur., XIV, Roma, 1989; Fragali, voce Fideiussione, in Enc. dir., XVII, Milano, 1968; Nicolai, Le fattispecie fideiussorie fra solidarietà passiva, regresso e surrogazione, in Banca borsa e tit. cred., 3, 2014, 261; Ravazzoni, Fideiussione, in Dig. civ., VII, Torino, 1992; Tartaglia, Le polizze fideiussorie, il contratto autonomo di garanzia e le Sezioni Unite, in Giust. civ., 2011, n. 2, 497. |