Codice Civile art. 1937 - Manifestazione della volontà.Manifestazione della volontà. [I]. La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa [1230 2]. InquadramentoSecondo quanto previsto dalla norma in esame la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa e tale principio opera anche per le eventuali condizioni o limitazioni della garanzia fidejussoria (Cass. III, n. 3400/1988). Ciò non implica peraltro la necessità che la relativa obbligazione debba essere assunta in forma scritta o mediante l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile (Cass. I, n. 3628/2016). Forma del negozioLa disposizione in commento, nello stabilire che la volontà di prestare fideiussione deve essere manifestata in forma espressa, non esige la forma scritta né l'uso di formule sacramentali purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni (Cass. III, n. 34239/2024; Cass. I, n. 3628/2016). La S.C. ha inoltre precisato che, qualora la dichiarazione sia inserita in un atto posto in essere allo scopo della conclusione di un diverso negozio, per stabilire se la dichiarazione integri anche l'assunzione delle obbligazioni conseguenti alla fideiussione è necessario valutare se essa possa essere interpretata solo in questo modo, o se essa piuttosto non abbia un contenuto congruente con il negozio per cui l'atto è stato formato ed esaurisca in esso il suo significato (cfr. Cass. III, n. 26064/2008, in una fattispecie nella quale in un contratto di locazione era stata inserita la clausola in virtù della quale un terzo si obbligava a garantire l'adempimento delle obbligazioni del conduttore sino alla scadenza del contratto «salvo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 della legge n. 392/1978»). Il principio in forza del quale la volontà di prestare fidejussione deve essere espressa opera anche per le eventuali condizioni o limitazioni della garanzia fidejussoria, sicché queste, ove non emergenti dal titolo della garanzia medesima, o da altri titoli idonei a costituirne integrazione, non possono essere desunte aliunde, né, in particolare, dai rapporti fra fidejussione e debitore principale (Cass. III, n. 3400/1988). ProvaLa previsione in esame, peraltro, non pone limiti all'ammissibilità dei mezzi di prova diretti a dimostrare la sussistenza della fideiussione, sicché sono ammissibili sia la prova per testi che quella per presunzioni (Cass. III, n. 8922/1998); il giudice di merito può, invero, basarsi sulle risultanze della prova testimoniale, avvalorate da elementi indiziari di particolare evidenza e significatività (Cass. III, n. 4961/1979). Poiché per provare l'esistenza di una fidejussione è necessario dimostrare la ricorrenza di un atto attraverso il quale la parte manifesti in modo inequivocabile la volontà di prestare la garanzia e, quando le espressioni usate non siano esse stesse in tal senso, è necessario che il diverso comportamento preso in considerazione possa solo essere interpretato come espressivo della volontà di garantire l'obbligazione altrui, senza che, nell'ipotesi di più obbligazioni assunte nel tempo dal terzo, è sufficiente ad assolvere quest'onere probatorio la dimostrazione che, per alcune di esse, la prestazione di garanzia era stata data, in quanto tale dimostrazione non può valere a creare la presunzione, da vincersi con una prova a carico dell'altra parte, che la garanzia fosse stata prestata per tutte le obbligazioni assunte dal terzo (cfr. Cass. III, n. 8471/1994, la quale ha escluso che potesse ritenersi provata l'esistenza di una fidejussione per il solo fatto che la parte, pretesa quale garante, avesse emesso in favore del creditore un assegno per il pagamento di una prima rata prevista dal «piano di rientro» stipulato tra il creditore stesso ed il terzo debitore, a definizione e dilazione di una serie di obbligazioni da quest'ultimo contratte nel tempo). Casistica In tema di fideiussione, l'ampia libertà di forma consentita al prestatore della garanzia personale nel manifestare il proprio intendimento di obbligarsi in qualità di fideiussore incontra il solo limite dell'inequivocità ed oggettività di tale manifestazione di volontà, che ben può rinvenirsi, in assenza di prova contraria, nella sottoscrizione di una richiesta di mutuo in qualità di garante del mutuatario, senza che, alla configurabilità della fideiussione, costituisca ostacolo la successiva sottoscrizione per avallo, da parte del fideiussore, delle cambiali rilasciate dal debitore principale (salva prova della volontà delle parti di escludere la fideiussione per lasciar posto alla sola obbligazione cartolare di garanzia: Cass. III, n. 3429/2002). La garanzia personale prestata dal mediatore ai sensi dell'art. 1763 c.c., per l'adempimento delle prestazioni di una delle parti del contratto concluso per il suo tramite, è regolata dai principi propri della fideiussione, sicché, come previsto dall'art. 1937 c.c., essa deve risultare da una volontà espressa. A tal fine non è necessaria la forma scritta né l'utilizzo di formule sacramentali, ma occorre che la volontà di prestare fideiussione si manifesti in un patto, la cui prova può essere fornita con ogni mezzo e, dunque, anche con testimoni o per presunzioni (Cass. III, n. 5417/2014). La norma di cui all'art. 1937 c.c., dettata per la fideiussione, il cui scopo è quello di garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui, non opera in relazione ad un «impegno di sicurezza» rilasciato da un contraente in favore dell'altro al fine di regolare le conseguenze della propria prestazione di fare, sia pure eseguita avvalendosi dell'opera materiale di un terzo in veste di collaboratore (Cass. n. 20872/2009 che ha ritenuto non applicabile l'art. 1937 c.c. in relazione ad un contratto attinente alla fornitura di tegole e alla loro posa in opera, in cui uno dei contraenti aveva prestato garanzia in riferimento non solo alla qualità dei materiali forniti ma anche all'esecuzione a regola d'arte della relativa posa in opera, eseguita avvalendosi dell'opera di un terzo). BibliografiaArcella, La polizza fideiussoria: natura giuridica e disciplina applicabile, in Giust. civ., 1996, n. 1, II, 3 ss.; Barbieri, La polizza fideiussoria tra normativa tipica e prassi contrattuale, in Giur. it., 1999, 502; Biscontini, Solidarietà fideiussoria e decadenza, Camerino-Napoli, 1980; Biscontini, Assunzione di debito e garanzia del credito, Camerino-Napoli, 1993; Bozzi, La fideiussione, Milano, 1995; Ciaccia, Le polizze fideiussorie, in Nuova giur. civ. comm., 2002, 329; Cuccovillo, La natura della polizza fideiussoria dopo le Sezioni Unite, in Banca borsa e tit. cred., 2011, n. 5, 574; Falqui Massidda, La fideiussione, in Enc. giur., XIV, Roma, 1989; Fragali, voce Fideiussione, in Enc. dir., XVII, Milano, 1968; Nicolai, Le fattispecie fideiussorie fra solidarietà passiva, regresso e surrogazione, Banca borsa e tit. cred., 3, 2014, 261; Ravazzoni, Fideiussione, in Dig. civ., VII, Torino, 1992; Tartaglia, Le polizze fideiussorie, il contratto autonomo di garanzia e le Sezioni Unite, in Giust. civ., 2011, n. 2, 497. |