Codice Civile art. 1938 - Fideiussione per obbligazioni future o condizionali (1).

Rosaria Giordano

Fideiussione per obbligazioni future o condizionali (1).

[I]. La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 10 1 l. 17 febbraio 1992, n. 154.

Inquadramento

La disposizione in esame, nella formulazione novellata dalla l. n. 154/1992, impone per la prestazione di un'obbligazione futura l'indicazione dell'importo massimo garantito.

La sopravvenienza della l. n. 154/1992 pur non avendo inciso sulla validità ed efficacia delle fideiussioni omnibus già in precedenza stipulate fino al momento dell'entrata in vigore della stessa determina, per il periodo successivo, la nullità sopravvenuta della convenzione con essa in contrasto (Cass. I, n. 1580/2017).

Delimitazione dell'importo massimo garantito

La norma in commento, nella parte in cui prevede la necessità della determinazione dell'importo massimo garantito per le obbligazioni future, non si applica solo alle fideiussioni rilasciate a favore di banche o di società finanziarie, posto che né la lettera della norma, né la sua ratio, consentono tale limitazione (Cass. III, n. 5951/2014).

In sostanza, l'art. 1938 c.c., nel contemplare la necessaria determinazione dell'importo massimo garantito per le obbligazioni future, pone un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico, valevole anche per le garanzie personali atipiche (Cass. III, n. 1520/2010).

Nella controversia inerente alla validità ed efficacia di una fideiussione prestata in favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni derivanti da future operazioni con il debitore principale (cd. fideiussione omnibus), la sopravvenienza della l. n. 154/1992 (il cui art. 10, modificando l'art. 1938 c.c., impone la fissazione dell'importo massimo garantito) — se non tocca la validità e l'efficacia della fideiussione fino al momento dell'entrata in vigore del citato art. 10, con la conseguente responsabilità del fideiussore per le obbligazioni verso la banca a carico del debitore principale prima della predetta data — determina, per il periodo successivo, la nullità sopravvenuta della convenzione con essa in contrasto: pertanto, la mancata predeterminazione, con espressa dichiarazione di volontà, dell'importo massimo garantito esclude che il fideiussore possa essere chiamato a rispondere dei debiti sorti a carico del debitore principale dopo l'entrata in vigore della menzionata disposizione (Cass. I, n. 1580/2017: così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ravvisato gli estremi della nuova convenzione fideiussoria richiesta dal novellato art. 1938 c.c. non già nella espressa manifestazione della comune volontà delle parti del negozio di garanzia ai sensi dell'art. 1937 c.c., ma nella mera comunicazione unilaterale della banca al fideiussore con la quale veniva indicato il limite dell'importo garantito). Ancor più chiaramente, è stato evidenziato, sulla questione, che la fideiussione omnibus senza limitazione di importo, stipulata anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 10 l. n. 154/1992 — il quale, sostituendo il testo originario dell'art. 1938 c.c., ha subordinato la validità della fideiussione per obbligazioni future all'indicazione dell'importo massimo garantito — conserva efficacia unicamente per i debiti verso la banca sorti a carico del debitore principale prima della predetta data, e non anche per quelli successivi, salvo le parti fissino l'importo massimo garantito con la rinnovazione della convenzione di garanzia, la quale, risolvendosi nel compimento di un negozio diverso dal precedente, con effetto ex nunc, esula dall'ipotesi di inammissibilità della convalida del negozio nullo, ai sensi dell'art. 1423 c.c., norma diretta ad impedire la sanatoria di un negozio nullo con effetti ex tunc, ma non a comprimere la libertà delle parti di reiterare, depurandola dal vizio invalidante, la manifestazione della loro autonomia negoziale al fine di regolare i loro interessi (Cass. III, n. 8944/2016).

La fideiussione rilasciata mediante la firma di un foglio in bianco, con conferimento al creditore del potere di fissare successivamente l'entità massima dell'obbligazione di garanzia, ha natura di fideiussione omnibus, e, qualora sia stata stipulata anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 10 l. n. 154/1992 — il quale, sostituendo il testo originario dell'art. 1938 c.c., ha subordinato la validità della fideiussione per obbligazioni future all'indicazione dell'importo massimo garantito — conserva efficacia unicamente per i debiti verso la banca sorti a carico del debitore principale prima della predetta data, e non anche per quelli successivi; per questi ultimi, occorrendo una nuova convenzione fideiussoria nelle forme richieste dall'art. 1937 c.c., l'indicazione dell'importo massimo garantito presuppone un'espressa dichiarazione di volontà, che non può mai risultare da un comportamento attuativo o dal silenzio serbato dal garante, il quale sia rimasto inerte di fronte ad una lettera raccomandata recante la comunicazione dell'importo massimo garantito unilateralmente indicato dalla banca (Cass. I, n. 21101/2005; in sostanza, lo ius superveniens di cui alla l. n. 154/1992 — che, novellando l'art. 1938 c.c., ha subordinato la validità della fideiussione per obbligazioni future all'indicazione dell'importo massimo garantito —, non incide sulla fideiussione, anteriormente stipulata, allorché le obbligazioni principali, cui la garanzia fideiussoria accede, siano anch'esse sorte anteriormente all'entrata in vigore della citata l. n. 154/1992: Cass. I, n. 16705/2003).

Obbligazioni condizionali

L'art. 1938 c.c. prevede la necessità di indicare l'importo massimo garantito solo nel caso in cui il fideiussore garantisca l'adempimento di obbligazioni future, non anche di quelle condizionali, come si evince dal chiaro riferimento letterale contenuto nella citata disposizione, come modificata dall'art. 10 l. n. 154/1992. Tale interpretazione trova conforto nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla legittimità, o meno, della fideiussione cd. omnibus, estesa, cioè, a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni, della cui legittimità si dubitava con riguardo all'indeterminabilità dell'oggetto della fideiussione, cui si è posto un contemperamento con l'obbligo, previsto a pena di nullità, della precisazione dell'importo massimo garantito (Cass. I, n. 2492/2017).

Casistica

In caso di contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, la durata dell'impegno fideiussorio assunto dal terzo a garanzia delle obbligazioni del conduttore, in mancanza di limitazioni espressamente ancorate al primo sessennio, va correlata, alla stregua del necessario coordinamento tra la disciplina generale codicistica ex artt. 1598,1597 e 1938 c.c. e quella speciale di cui agli artt. 28 e 29 della legge n. 392 del 1978, a quella del locatore garantito, la quale non è disponibile sulla base della mera volontà delle parti, come nella logica dell'art. 1597 c.c., ma va individuata nella durata "ex lege" di sei anni più sei anni, atteso che la fideiussione prestata a garanzia di una o più obbligazioni si protrae, salva diversa volontà negoziale, per lo stesso termine entro il quale la prestazione garantita va eseguita (Cass. III, n. 33968/2022).

Bibliografia

Arcella, La polizza fideiussoria: natura giuridica e disciplina applicabile, in Giust. civ., 1996, n. 1, II, 3 ss.; Barbieri, La polizza fideiussoria tra normativa tipica e prassi contrattuale, in Giur. it., 1999, 502; Biscontini, Solidarietà fideiussoria e decadenza, Camerino-Napoli, 1980; Biscontini, Assunzione di debito e garanzia del credito, Camerino-Napoli, 1993; Bozzi, La fideiussione, Milano, 1995; Ciaccia, Le polizze fideiussorie, in Nuova giur. civ. comm., 2002, 329; Cuccovillo, La natura della polizza fideiussoria dopo le Sezioni Unite, in Banca borsa e tit. cred., 2011, n. 5, 574; Falqui Massidda, La fideiussione, in Enc. giur., XIV, Roma, 1989; Fragali, voce Fideiussione, in Enc. dir., XVII, Milano, 1968; Nicolai, Le fattispecie fideiussorie fra solidarietà passiva, regresso e surrogazione, Banca borsa e tit. cred., 3, 2014, 261; Ravazzoni, Fideiussione, in Dig. civ., VII, Torino, 1992; Tartaglia, Le polizze fideiussorie, il contratto autonomo di garanzia e le Sezioni Unite, in Giust. civ., 2011, n. 2, 497.

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