Codice Civile art. 1939 - Validità della fideiussione.Validità della fideiussione. [I]. La fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale, salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta da un incapace [1945, 1950 4] (1). (1) V. art. 37 2 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669. InquadramentoLa naturale accessorietà dell'obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale ha quale conseguenza che la validità della prima è correlata a quella della seconda. Pertanto il fideiussore è legittimato a far valere la nullità del contratto da cui deriva l'obbligazione principale, atteso il suo interesse a far risultare l'invalidità di tale obbligazione, che determina l'Invalidità anche dell'obbligazione fideiussoria, in ragione del suo carattere accessorio (Cass. I, n. 4605/1983). Derogabilità della normaLa S.C. ha da lungo tempo affermato che è valida la pattuizione con la quale il fideiussore si impegni a rispondere nei confronti del creditore anche nell'ipotesi di invalidità dell'obbligazione principale, rinunziando, quindi, ad eccepire tale eventuale invalidità, purché e non ricorrano i motivi di nullità di cui all'art. 1418 c.c. (Cass. I, n. 2310/1966, in Riv. not., 1968, II, 469). Più di recente, tuttavia, la derogabilità della norma in esame è stata oggetto di discussione in giurisprudenza. Invero, secondo un primo orientamento, le clausole che, in deroga alla disciplina legale della fidejussione, rendano insensibile l'obbligazione del fidejussore alle vicende inerenti all'obbligazione del debitore garantito, ivi compresa quella con cui il primo rinunci ad eccepire nei confronti del creditore l'eventuale invalidità del debito del secondo, configurano un legittima ed efficace espressione della autonomia negoziale delle parti, qualora si ricolleghino ad un interesse meritevole di tutela giuridica, come nel caso di fidejussione in favore di una banca per tutti i debiti, anche futuri ed eventuali, di un determinato cliente, in considerazione dei peculiari connotati della garanzia personale generale correlata ad operazioni con istituti di credito (ove il garante si trova normalmente in una posizione comune con il garantito, con la possibilità di controllare od ispirare il comportamento di quest'ultimo: Cass. III, n. 4117/1995). Nell'ambito di questa tesi è stato tuttavia precisato, sempre in sede di legittimità, che la pattuizione con la quale le parti, in deroga all'art. 1939 c.c., stabiliscono che la fidejussione conserva efficacia anche in caso di invalidità dell'obbligazione principale deve essere considerata non apposta, ai sensi dell'art. 1419 c.c., senza travolgere l'intero contratto, nei limiti in cui comporti una eccedenza quantitativa dell'obbligazione del fidejussore rispetto a quella dell'obbligato principale, in contrasto con il carattere accessorio dell'una riguardo all'altra, sempreché l'invalidità della obbligazione principale sia stata dedotta avanti al giudice di merito per farne discendere l'anzidetta limitazione della efficacia della copertura fidejussoria (Cass. III, n. 6897/1993). Per altra posizione di carattere più rigoroso, la clausola di sopravvivenza, derogatoria dell'art. 1939 c.c. è incompatibile col negozio tipico di fideiussione, attesa la natura accessoria di quest'ultimo, che non può considerarsi, quindi, valido se l'obbligazione principale è nulla (Cass. I, n. 4899/1992). BibliografiaArcella, La polizza fideiussoria: natura giuridica e disciplina applicabile, in Giust. civ., 1996, n. 1, II, 3 ss.; Barbieri, La polizza fideiussoria tra normativa tipica e prassi contrattuale, in Giur. it., 1999, 502; Biscontini, Solidarietà fideiussoria e decadenza, Camerino-Napoli, 1980; Biscontini, Assunzione di debito e garanzia del credito, Camerino-Napoli, 1993; Bozzi, La fideiussione, Milano, 1995; Ciaccia, Le polizze fideiussorie, in Nuova giur. civ. comm., 2002, 329; Cuccovillo, La natura della polizza fideiussoria dopo le Sezioni Unite, in Banca borsa e tit. cred., 2011, n. 5, 574; Falqui Massidda, La fideiussione, in Enc. giur., XIV, Roma, 1989; Fragali, voce Fideiussione, in Enc. dir., XVII, Milano, 1968; Nicolai, Le fattispecie fideiussorie fra solidarietà passiva, regresso e surrogazione, in Banca borsa e tit. cred., 3, 2014, 261; Ravazzoni, Fideiussione, in Dig. civ., VII, Torino, 1992; Tartaglia, Le polizze fideiussorie, il contratto autonomo di garanzia e le Sezioni Unite, in Giust. civ., 2011, n. 2, 497. |