Codice Civile art. 1940 - Fideiussore del fideiussore.

Rosaria Giordano

Fideiussore del fideiussore.

[I]. La fideiussione può essere prestata così per il debitore principale, come per il suo fideiussore [1948].

Inquadramento

La norma in commento disciplina la cd. approvazione o fideiussione del fideiussore che si caratterizza in quanto il secondo fideiussore garantisce l'adempimento del primo e non già dell'obbligato principale (cfr. Ravazzoni, 264).

In sostanza, la cd. approvazione costituisce una particolare modalità della fideiussione tipica, nella quale il «secondo» fideiussore garantisce l'adempimento dell'obbligazione del «primo» fideiussore, e non l'adempimento dell'obbligato principale (Cass. III, n. 18650/2011).

È stato precisato che non ha natura vessatoria la clausola con la quale il fideiussore di secondo grado si obblighi ad adempiere pur in assenza dell'insolvenza (o dell'incapacità) del fideiussore di primo grado e del debitore principale, ove tale clausola esprima rinuncia alla sussidiarietà prevista dall'art. 1948 c.c., quindi il regolamento pattizio del regime sostanziale del rapporto, non mera rinuncia della facoltà di proporre in sede processuale l'eccezione di sussidiarietà dell'obbligazione (Cass. I, n. 9363/1991).

Distinzione da altri istituti

La cd. approvazione, disciplinata dalla norma in esame, si differenzia, in primo luogo, dalla fideiussione alla fideiussione nella quale il fideiussore si obbliga verso colui il quale è già fideiussore, per garantirgli, una volta che egli abbia pagato, la fruttuosità dell'azione di regresso nei confronti del debitore principale, sicché il fideiussore è terzo rispetto alla prima fideiussione, ed il creditore garantito è, in effetti, il soggetto che nella prima fideiussione era il fideiussore.

Nel sottolineare tale distinzione, la S.C. ha precisato che ne consegue che, dando vita la fideiussione alla fideiussione a due contratti di fideiussione, concettualmente ed ontologicamente autonomi, per quanto, in genere, funzionalmente collegati, nel giudizio promosso dal primo fideiussore nei confronti del secondo fideiussore non sussiste litisconsorzio necessario con il creditore garantito della prima fideiussione, e che la prescrizione del diritto al rimborso in favore del creditore garantito dalla seconda fideiussione inizia a decorrere solo dalla data dell'avvenuto pagamento da parte dello stesso quale primo fideiussore (Cass. III, n. 18650/2011).

La fideiussione del fideiussore si differenzia, inoltre, dalla confideiussione regolata dall'art. 1946 c.c.

È stato invero osservato, a riguardo, che l'istituto della «confideiussione» di cui all'art. 1946 c.c., è caratterizzato, nei suoi presupposti, da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori (che devono riguardare lo stesso debito e lo stesso debitore), concretantesi nella espressione di un comune intento di garanzia e di un comune interesse, pur nella eventuale (ed ammissibile) assenza di contestualità nell'assunzione della garanzia stessa, mentre, nella diversa ipotesi della fideiussione del fideiussore (art. 1940 c.c.), tale collegamento non è riscontrabile (potendo risultare sintomatica, in tal senso, la mancata previsione di una solidarietà tra debitore principale e fideiussore), così che diverso ne risulta l'oggetto stesso dell'obbligazione, avendo la fideiussione di secondo grado (fideiussione del fideiussore) per oggetto il debito di altro fideiussore (di primo grado) e non quello del debitore principale, e risultando, per converso, oggetto della fideiussione prestata da più persone (confideiussione) proprio ed unicamente il debito del debitore principale (cfr. Cass. III, n. 6808/2002; Cass. III, n. 6635/1997).

Sempre in sede di legittimità è stato inoltre precisato che la rinuncia del fideiussore di secondo grado alla sussidiarietà prevista dall'art. 1948 c.c. determina soltanto l'assoggettamento pattizio della fideiussione di secondo grado ad una disciplina del rapporto fideiussorio diversa da quella legale tipica, senza comportare in alcun modo una assimilazione della fideiussione della fideiussione o approvazione alla diversa figura della confideiussione (Cass. I, n. 14234/2003).

In materia di fideiussione di regresso (o fideiussione al fideiussore o fideiussione alla fideiussione), è meritevole di tutela, ex art. 1322 c.c., la clausola di estensione della spettanza dell'azione di rilievo attivamente al primo fideiussore e passivamente al fideiussore di regresso, in quanto volta a rafforzare la funzione di garanzia del collaterale negozio incidendo su valori patrimoniali oggetto di contratto e non su diritti indisponibili (Cass. III, n. 17820/2020).

Bibliografia

Arcella, La polizza fideiussoria: natura giuridica e disciplina applicabile, in Giust. civ., 1996, n. 1, II, 3 ss.; Barbieri, La polizza fideiussoria tra normativa tipica e prassi contrattuale, in Giur. it., 1999, 502; Biscontini, Solidarietà fideiussoria e decadenza, Camerino-Napoli, 1980; Biscontini, Assunzione di debito e garanzia del credito, Camerino-Napoli, 1993; Bozzi, La fideiussione, Milano, 1995; Ciaccia, Le polizze fideiussorie, in Nuova giur. civ. comm., 2002, 329; Cuccovillo, La natura della polizza fideiussoria dopo le Sezioni Unite, in Banca borsa e tit. cred., 2011, n. 5, 574; Falqui Massidda, La fideiussione, in Enc. giur., XIV, Roma, 1989; Fragali, voce Fideiussione, in Enc. dir., XVII, Milano, 1968; Nicolai, Le fattispecie fideiussorie fra solidarietà passiva, regresso e surrogazione, in Banca borsa e tit. cred., 3, 2014, 261; Ravazzoni, Fideiussione, in Dig. civ., VII, Torino, 1992; Tartaglia, Le polizze fideiussorie, il contratto autonomo di garanzia e le Sezioni Unite, in Giust. civ., 2011, n. 2, 497.

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