Codice Civile art. 1942 - Estensione della fideiussione.

Rosaria Giordano

Estensione della fideiussione.

[I]. Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive.

Inquadramento

La disposizione in commento, di carattere derogabile in quanto fa salva una eventuale pattuizione in senso contrario, precisa che la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive.

Estensione dell'obbligazione fideiussoria

L'obbligazione del fideiussore si configura come obbligazione accessoria, il cui oggetto, per la sorte capitale e per gli accessori, è naturalmente identico a quello dell'obbligazione principale, sicché, ove l'oggetto non sia stato interamente determinato nel contratto di fideiussione, per quanto riguarda la misura degli interessi e la facoltà della banca di operare la capitalizzazione, lo stesso resta sempre determinabile in relazione all'obbligazione garantita, con la conseguenza che, salva, ai sensi dell'art. 1941, comma 2, c.c., una pattuizione più favorevole al fideiussore, la prestazione da questi dovuta va fatta corrispondere, anche per quanto riguarda gli interessi, a quella del debitore principale (Cass. III, n. 18234/2003).

Inoltre, la mancata previsione di un limite la quale attenga ai soli accessori del debito principale non comporta l'effetto della caducazione della garanzia, perché l'estensione della limitazione prevista per il debito principale agli accessori è stabilita dalla legge, sicché, tutte le volte che la garanzia fideiussoria per obbligazioni condizionali o future sia prestata con l'indicazione dell'importo massimo garantito riferito al solo capitale, «oltre accessori e spese», l'importo predetto va inteso come limite della fideiussione per capitale, interessi ed ogni altro accessorio del debito principale (Cass. III, n. 3805/2004).

Nondimeno, nei confronti del fideiussore in mora nell'adempimento dell'obbligazione di garanzia non trova applicazione la norma di cui al comma 1 dell'art. 1224 secondo cui gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura, superiore a quella legale che sia stata convenzionalmente stabilita prima della mora, posto che la pattuizione degli interessi, essendo intervenuta fra il debitore principale e il creditore, è produttiva di effetti esclusivamente fra le parti stipulanti (Cass. VI, n. 11346/2018). Peraltro, su un piano più ampio, è stato chiarito sulla questione che, poiché ai sensi del combinato disposto degli artt. 1936, 1941 e 1942 c.c., l'obbligazione del fideiussore, configurandosi in termini di indubitabile accessorietà, ha un oggetto (per sorta capitale e per accessori) del tutto identico a quello dell'obbligazione principale, non può eccedere quanto dovuto dal debitore, non può essere prestata a condizioni più onerose rispetto a quelle gravanti sul debitore medesimo, è affetta da nullità (rilevabile anche ex officio) la clausola (quale quella di specie) che preveda l'adeguamento al costo della vita secondo gli indici Istat dell'importo massimo garantito dal fideiussore, clausola all'evidenza funzionale ad un'illegittima trasformazione dell'obbligazione originariamente contratta a garanzia di un debito di valuta in un debito di valore (Cass. III, n. 23967/2004).

La giurisprudenza tende a ricondurre al novero degli accessori che devono intendersi ricompresi nella fideiussione anche l'IVA (cfr. Cass. I, n. 4098/1990 ed, in sede di merito, App. Milano 11 maggio 2004).

Si è invece ritenuto che la fideiussione prestata per il pagamento degli oneri di urbanizzazione conseguenti al rilascio della concessione edilizia non si estende, ai sensi dell'art. 1942 c.c., al pagamento della sanzione amministrativa posta dall'art. 3 l. n. 47/1985, direttamente a carico del concessionario in caso di ritardato od omesso versamento del contributo afferente alla concessione, stante il difetto di accessorietà della seconda rispetto ai primi (Cass. I, n. 7885/2001).

Rimborso delle spese della causa promossa contro il debitore principale

Il comma 2 della stessa norma in esame stabilisce che, purché ne dia comunicazione al fideiussore, il creditore può farsi rimborsare dallo stesso le spese della causa promossa contro il debitore principale.

La disposizione deve intendersi in parte qua nel senso che le spese sostenute dal creditore garantito per remunerare il proprio avvocato in riferimento all'escussione del debitore principale devono essere rifuse dal fideiussore, secondo l'esborso effettivamente effettuato e a prescindere dalla liquidazione giudiziale (Cass. III, n. 5193/2015).

Bibliografia

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