Codice Civile art. 1946 - Fideiussione prestata da più persone.

Rosaria Giordano

Fideiussione prestata da più persone.

[I]. Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.

Inquadramento

La disposizione in esame delinea la fattispecie della confideiussione che si realizza quando più persone garantiscono lo stesso debitore per il medesimo debito (Nicolai, 261).

In detta ipotesi si configura una doppia solidarietà: tra i fideiussori e tra ciascun fideiussore ed il debitore principale.

Pertanto, il confideiussoredopo aver pagatopotrà agire in regresso ex art. 1954 anche contro ciascuno dei confideiussori.

La giurisprudenza ha chiarito, a riguardo, che, nel caso di pluralità di fideiussori, ciascuno di essi, salvo patto contrario ed espresso, risponde delle spese legali sostenute dal creditore per ottenere il pagamento dal debitore principale, ma non di quelle sostenute per escutere gli altri fideiussori (Cass. III, n. 5193/2015).

Profili generali della confideiussione

Ai sensi della disposizione in commento sussiste confideiussione, pur in presenza di una pluralità di fideiussori, solo nel caso di identità soggettiva ed oggettiva dell'obbligazione garantita, nel senso che l'obbligazione deve essere assunta da una pluralità di soggetti nei confronti dello stesso debitore e del medesimo debito. L'art. 1946 c.c. chiarisce che, in detta situazione, ciascun confideiussore è obbligato per l'intero all'adempimento dell'obbligazione garantita.

In dottrina si è osservato che si è, pertanto, al di fuori dell'ipotesi in questione in mancanza di uno di questi requisiti, come quando sussista una pluralità di fideiussioni prestate per lo stesso debitore ma afferenti a debiti diversi, così come nel caso di pluralità di fideiussioni prestate per uno stesso debito ma a favore di diversi debitori, evidentemente solidali (Bucciarelli Ducci, 336).

L'istituto della confideiussione, di cui all'art. 1946 c.c., è caratterizzato da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente, anche se non contestualmente, dal comune interesse di garantire lo stesso debito ed il medesimo creditore, salva la divisione dell'obbligazione nei rapporti interni in virtù del diritto di regresso, che, ex art. 1954 c.c., spetta a colui che ha pagato per l'intero (cfr., di recente, Cass., n. 3628/2016).

Invero, la circostanza che un altro fideiussore abbia prestato la garanzia con atto autonomo e separato non è di ostacolo, di per sé, alla configurabilità di una responsabilità solidale, né all'esercizio dell'azione di regresso: essenziale allo scopo è che tutte le garanzie si riferiscano al medesimo debitore ed al medesimo debito (Cass. III, n. 15861/2010). Ne deriva che, per ricondurre allo schema della confideiussione garanzie prestate con atti separati da diversi garanti, è necessario che le parti abbiano reso le successive dichiarazioni in base ad un accordo, ossia per un interesse comune e nell'intento di prestare garanzia insieme per il medesimo debito e il medesimo debitore (Cass. III, n. 6649/2002, in Contr., 2003, 45, con nota di Borrello, in una fattispecie nella quale la prova dell'interesse e dell'intento comune è stata rintracciata nel fatto che le fideiussioni sono state prestate, a distanza sì di giorni l'una dall'altra, ma a favore del medesimo creditore e per il medesimo debito della società di cui i garanti erano tutti soci).

Per contro, non sussiste confideiussione nel caso in cui, pur avendosi identità del debito e del debitore garantito, i fideiussori ignorino reciprocamente l'assunzione delle rispettive obbligazioni: questa ipotesi integra la diversa fattispecie di semplice pluralità di fideiussioni autonome, non disciplinata espressamente dal codice e per la quale valgono i princìpi generali in quanto, in assenza di un vincolo interno che accomuni le diverse garanzie, ogni rapporto obbligatorio si atteggia nei confronti del debitore garantito come singola fideiussione (Bucciarelli Ducci, 337).

In giurisprudenza è pressocché consolidato, quindi, l'orientamento secondo cui la fattispecie giuridica della confideiussione, di cui all'art. 1946 c.c., ricorre quando più soggetti prestano una fideiussione, anche se non contestualmente, nella reciproca consapevolezza dell'esistenza dell'altrui garanzia e con l'intento di garantire congiuntamente il medesimo debito e il medesimo debitore, e si caratterizza come un insieme di vincoli di garanzia, relativi alla medesima obbligazione e tra loro collegati da un interesse comune che determina l'obbligazione confideiussoria per l'intero e, in definitiva, la divisione del debito tra i coobbligati in virtù del diritto di regresso previsto dall'art. 1954 c.c., non applicabile invece nella differente figura della cosiddetta fideiussione plurima, ovverosia nell'ipotesi di distinte fideiussioni prestate da diversi soggetti in tempi successivi e con atti separati, senza alcuna manifestazione di reciproca consapevolezza tra fideiussori o al contrario con espressa convenzione con il creditore di mantenere differenziata la propria obbligazione da quella degli altri, e, in ogni caso, in assenza di un collegamento correlato a un interesse comune dei cogaranti (Cass. III, n. 25475/2007).

Qualificata la pluralità delle garanzie prestate come confideiussione ai sensi dell'art. 1946 c.c., non si pongono dubbi interpretativi sull'applicabilità dell'art. 1954 c.c., posto che le due norme concernono la stessa fattispecie, come si evince dal medesimo incipit: «se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito». Si è sottolineato, difatti, a riguardo, che le due disposizioni si limitano a disciplinare aspetti diversi della confideiussione, aventi ad oggetto rispettivamente il lato esterno del rapporto tra i confideiussori ed il creditore nei confronti dei quali sono obbligati — sezione II, capo XII, titolo III del codice civile — ed il lato interno del rapporto tra più fideiussori — sezione IV del codice, tra l'altro composta dal solo articolo in esame (Bucciarelli Ducci, 339).

La ripartizione interna degli oneri di ciascun fideiussore trova giustificazione nello scopo comune dipendente dall'assunzione dell'obbligazione, posto che, se nei rapporti esterni il garante che adempie all'obbligazione per l'intero paga ciò che deve, nei rapporti interni paga in parte in proprio, per quanto corrisponde alla sua quota, ed in parte per altri, in ragione delle loro rispettive quote (Miccio, 552).

In una recente pronuncia, la S.C. ha chiarito che al confideiussore che ha pagato l'intero spetta nei confronti degli altri un diritto che è suscettibile di duplice inquadramento: come di surroga, ex artt. 1203, n. 3), e 1204 c.c., ma anche come di regresso, ex art. 1954 c.c., trattandosi di diritti tra i quali non sussiste alcun rapporto di alternatività o incompatibilità, in quanto chi agisce in regresso fa valere anche il diritto di surrogazione legale, sia pure nei limiti della parte di obbligazione che non deve restare definitivamente a suo carico (Cass. III, 18782/2017).

Quest'ultima impostazione si pone in contrasto con quella, invece invalsa nella dottrina dominante e sinora nella medesima giurisprudenza, per la quale nella confideiussione non è ammesso l'esercizio della surrogazione legale, in ragione dell'esistenza di un diverso ed autonomo rapporto interno di solidarietà tra i cogaranti che giustifica la ripetizione, espressamente disciplinata dal codice, di quanto per loro pagato (cfr., anche per i riferimenti, Bucciarelli Ducci, 340).

Casistica

La solidarietà passiva dei confideiussori non determina, nell'opposizione a precetto intimato contro uno di essi, la necessità dell'integrazione del contraddittorio, avendo il creditore la possibilità di richiedere il pagamento dell'intero anche ad uno solo dei fideiussori (cfr. Cass. III, n. 17795/2011, con la conseguenza che il giudizio d'appello, trattandosi di causa scindibile, può legittimamente proseguire senza dover chiamare in causa tutti i fideiussori, dovendosi escludere la configurabilità di un litisconsorzio necessario sia sostanziale che processuale).

Qualora contrattualmente le parti legittimamente concordino nel senso che il principio di solidarietà tra fideiussori operi solamente ove espressamente richiamato nella lettera di rilascio della fidejussione, tale disposizione pattizia deroga la normale applicabilità dell'art. 1946 c.c., imponendo che la solidarietà operi — non in via automatica ma — solo ove voluta dalla parte mediante espressa menzione nella lettera di rilascio della fideiussione (Trib. Milano 16 aprile 2014).

Fideiussione plurima

In difetto dei requisiti sopra delineati per la confideiussione, le varie fideiussioni poste a garanzia del medesimo debito a favore dello stesso creditore devono considerarsi più rapporti distinti tra loro (cd. fideiussione plurima).

La distinzione assume significativa rilevanza anche sul piano pratico in quanto, nell'ipotesi di garanzie fideiussorie plurime, stante l'autonomia dei rapporti di garanzia, non è configurabile un'azione di regresso tra i fideiussori ed è ammessa soltanto la possibilità di surrogazione del garante che abbia estinto l'obbligazione garantita nei diritti del creditore soddisfatto (Cass. VI, n. 27243/2017). In sostanza, nel caso di pluralità di autonome obbligazioni fideiussorie ad unum debitum, assunte distintamente o per espresso patto, o per ignoranza ciascuno dell'altrui obbligazione o, in ogni caso, in assenza del collegamento dovuto ad un interesse comune dei cogaranti, non potendo configurarsi una confideiussione, non è applicabile l'art. 1954 c.c., ma il fideiussore solvente resta surrogato, ex art. 1203 c.c., nei diritti che il creditore aveva contro gli altri fideiussori che avevano dato separata ed autonoma garanzia, sicché il fideiussore solvens subentra nel rapporto obbligatorio nella stessa situazione attiva che faceva capo al creditore e con le stesse garanzie, potendo agire nei confronti di uno solo degli altri fideiussori per la ripetizione di quanto egli abbia pagato ad estinzione del debito altrui e, quindi, nella misura risultante dalla detrazione, da quanto da lui pagato, della sola propria quota (perché nei limiti di questa egli ha pagato un debito a lui pertinente), anziché soltanto «pro quota» come nel caso del regresso (Cass. III, n. 8605/2004, in Riv. not., 2005, 333, con nota di Bucciarelli Ducci).

Fideiussione del fideiussore

L'istituto della confideiussione è caratterizzato, nei suoi presupposti, da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori (che devono riguardare lo stesso debito e lo stesso debitore), concretantesi nella espressione di un comune intento di garanzia e di un comune interesse, pur nella eventuale (ed ammissibile) assenza di contestualità nell'assunzione della garanzia stessa, mentre, nella diversa ipotesi della fideiussione del fideiussore, tale collegamento non è riscontrabile (potendo risultare sintomatica, in tal senso, la mancata previsione di una solidarietà tra debitore principale e fideiussore), così che diverso ne risulta l'oggetto stesso dell'obbligazione, avendo la fideiussione di secondo grado (fideiussione del fideiussore) per oggetto il debito di altro fideiussore (di primo grado) e non quello del debitore principale, e risultando, per converso, oggetto della fideiussione prestata da più persone (confideiussione) proprio ed unicamente il debito del debitore principale (Cass. III, n. 18650/2011; Cass. III, n. 6808/2002).

È stato inoltre precisato che la rinuncia del fideiussore di secondo grado alla sussidiarietà prevista dall'art. 1948 c.c. determina soltanto l'assoggettamento pattizio della fideiussione di secondo grado ad una disciplina del rapporto fideiussorio diversa da quella legale tipica, senza comportare in alcun modo una assimilazione della fideiussione della fideiussione (o approvazione) alla diversa figura della confideiussione (Cass. I, n. 14234/2003).

Aspetti fiscali

In tema di imposta di registro, nel caso di fideiussioni prestate, con atti separati, da più persone per un medesimo debitore ed a garanzia del medesimo debito, che siano poi enunciate in unico decreto ingiuntivo (riferito unitariamente al debitore principale ed ai garanti), si configura una «confideiussione», con la conseguenza che i fideiussori sono solidalmente obbligati all'estinzione del debito, ex art. 1946 c.c., ed è sottoposto a tassazione proporzionale uno solo degli atti di prestazione di garanzia, ai sensi d.P.R. n. 131/1986, art. 43, comma 1, lett. f), e dell'art. 6 (e relativa nota) della tariffa, parte prima, allegata al medesimo decreto (Cass. sez. trib., n. 23612/2011). Quest'ultima disposizione non condiziona lo speciale regime impositivo né alla contestualità della prestazione delle garanzie né ad una comune consapevolezza dei garanti di prestare garanzia per lo stesso debito, essendo il regime di solidarietà cumulativa una conseguenza legale della pluralità di garanzie per lo stesso debito, la quale può essere esclusa o limitata, ai sensi dell'art. 1946 c.c., mediante apposite pattuizioni, evincendosi da ciò che la ragione del regime fiscale agevolato risiede soltanto nello speciale regime civilistico del collegamento tra negozi di prestazione di garanzia (cfr. Cass. sez. trib., n. 10347/2007, in una fattispecie nella quale non era provata né dedotta l'esistenza di patti che escludevano o limitavano l'applicazione del regime di solidarietà ad una o più delle fideiussioni prestate a favore della banca creditrice, doveva applicarsi lo speciale regime agevolativo).

Diversamente, sempre in tema di imposta di registro, la nota esplicativa all'art. 6 della Tariffa I all. al d.P.R. n. 131/1986 non si applica alla cosiddetta fideiussione plurima — ovverosia la fideiussione prestata da più soggetti, in relazione alla stessa obbligazione, con atti separati, senza alcun collegamento reciproco e, in ogni caso, senza comunanza di interessi — nella quale ipotesi, mancando quella solidarietà che può derivare solo dalla legge o dalla volontarietà delle parti, vanno applicate tante imposte di registro quante sono le fideiussioni prestate dai diversi cogaranti (Cass. sez. trib., n. 17723/2004).

Bibliografia

Arcella, La polizza fideiussoria: natura giuridica e disciplina applicabile, in Giust. civ., 1996, n. 1, II, 3 ss.; Biscontini, Solidarietà fideiussoria e decadenza, Camerino-Napoli, 1980; Biscontini, Assunzione di debito e garanzia del credito, Camerino-Napoli, 1993; Bozzi, La fideiussione, Milano, 1995; Bucciarelli Ducci, Osservazioni sulla distinzione tra confideiussione e pluralità di fideiussioni autonome, in Riv. not., 2005, 336; Falqui Massidda, La fideiussione, in Enc. giur., XIV, Roma, 1989; Fragali, voce Fideiussione, in Enc. dir., XVII, Milano, 1968; Lembo, Confideiussione e insolvenza del confideiussore, in Dir. fall., 1990, I, 328; Miccio, Dei singoli contratti e delle altre fonti delle obbligazioni, in Comm. c.c., Torino, 1966; Nicolai, Le fattispecie fideiussorie fra solidarietà passiva, regresso e surrogazione, Banca borsa tit. cred. 3, 2014, 261; Ravazzoni, Fideiussione, in Dig. civ., VII, Torino, 1992.

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