Codice Civile art. 1950 - Regresso contro il debitore principale.

Rosaria Giordano

Regresso contro il debitore principale.

[I]. Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione [1936 2, 1951 ss.].

[II]. Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui.

[III]. Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali [1284] sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale [1284 3], il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale [1224 1].

[IV]. Se il debitore è incapace [1939], il regresso del fideiussore è ammesso solo nei limiti di ciò che sia stato rivolto a suo vantaggio [1190, 2041 s.].

Inquadramento

La norma in commento attribuisce al fideiussore che ha pagato il diritto di regresso contro il debitore principale, precisando che lo stesso è limitato al capitale, agli interessi ed alle spese che il fideiussore ha denunziato al debitore principale le istanze proposte nei suoi confronti, nonché agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del versamento (salvo che il debito principale producesse interessi superiori, sino alla data di rimborso del capitale).

Rapporti tra azione di regresso ed azione di surroga

Sulla problematica, l'orientamento della S.C. è pressoché consolidato nel senso che azione di surroga ed azione di regresso hanno diversità di presupposti (in quanto il regresso sorge in via originaria, la surrogazione invece in via derivativa), sono concorrenti (nel senso che il fideiussore ha facoltà di scegliere alternativamente l'una o l'altra azione) ma non cumulabili tra loro, e si caratterizzano per diversità di contenuto (Cass. I, n. 22257/2012) poiché l'azione di regresso essendo comprensiva anche degli interessi su quanto versato nonché delle spese sostenute in favore del debitore principale, laddove quella di surroga pone il fideiussore nella identica posizione del creditore che sia stato da lui soddisfatto con il pagamento di quanto dovuto dal debitore principale (Cass. I, n. 21430/2007; Cass. III, n. 22860/2007).

In senso analogo appare orientata la dottrina prevalente, all'interno della quale si è osservato che il regresso e la surrogazione costituiscono due rimedi distinti a disposizione del fideiussore che ha pagato per trasferire nella sfera patrimoniale del debitore principale le conseguenze del pagamento della garanzia (Carpino, 233).

In accordo con un'altra impostazione, invece, non è configurabile un autonomo diritto di regresso distinto dalla surrogazione, in quanto il regresso non sarebbe altro che l'effetto della surrogazione determinando il contenuto e modalità dell'esercizio del diritto derivante dalla surrogazione (Fragali, 375).

Oggetto del regresso

Come evidenziato, la norma in esame dispone espressamente che il regresso ha ad oggetto il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha denunziato al debitore principale a fronte delle istanze proposte nei suoi confronti da parte del debitore principale.

Sono inoltre dovuti gli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del versamento, purché il debito principale non producesse interessi superiori, sino alla data di rimborso del capitale.

Sulla portata di tale previsione, la S.C. ha osservato che l'art. 1950, comma 3, c.c. laddove attribuisce, al fidejussore che abbia pagato il creditore ed agisca in regresso, gli stessi interessi ultra-legali che produceva il debito principale, fa riferimento agli interessi convenzionali in corso al momento di detto pagamento, e, pertanto, ne implica la debenza in favore del fidejussore, sulla base del saggio in vigore a quella data e fino al momento del suo soddisfacimento, a prescindere dall'eventualità di una successiva variazione del saggio stesso in ipotesi di prosecuzione del rapporto principale (cfr. Cass. I, n. 2497/1993, con riguardo alla pattuizione correlata al mutevole parametro dei tassi bancari «su piazza»).

Si ritengono, inoltre, generalmente compresi nell'oggetto dell'azione di regresso — pur in assenza di specifica previsione normativa — i danni eventualmente subiti dal fideiussore purché ne venga provato il nesso di causalità con la condotta del debitore principale (Cass. III, n. 13381/1991).

Modalità di esercizio del regresso

Il regresso può essere esercitato solo dopo che l'obbligazione principale è divenuta esigibile (Giusti, 238).

L'esperibilità dell'azione di regresso presuppone che il fideiussore abbia pagato il debito in luogo del debitore principale (v., tra le più recenti, Cass. I, n. 19609/2017, la quale ha evidenziato che tale principio trova conferma nell'art. 61 l. fall. il quale prevede che il regresso tra coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito, con una disposizione applicabile anche quando uno dei coobbligati solidali sia in bonis, con la conseguenza che prima del pagamento il credito di regresso non esiste e non può, quindi, essere ammesso con riserva quale credito condizionale, fermo restando che il fideiussore potrà essere ammesso al passivo dopo il pagamento, in surrogazione del creditore, avendo il regresso natura concorsuale).

Per altro verso, anche se il diritto di regresso previsto in favore del fideiussore dall'art. 1950 c.c. ha portata più ampia della surroga ex artt. 1203 e 1949, n. 3 c.c. — comprendendo anche gli interessi e le eventuali spese giudiziali sostenute dal fideiussore per resistere alla pretesa del creditore — la posizione del fideiussore non può essere diversa e poziore rispetto a quella dello stesso creditore principale (cfr. Cass. I, n. 22257/2012, per la quale ne deriva che, ove il fideiussore abbia corrisposto, in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso a suo carico, l'importo di una fideiussione prestata in favore di un comune, a garanzia di oneri di urbanizzazione a carico di una società successivamente fallita, correttamente il tribunale rigetta il reclamo proposto dal fideiussore avverso il rigetto della propria istanza di ammissione incondizionata al passivo, sul rilievo che la surroga esercitata non gli attribuisce diritti maggiori di quelli che sarebbero spettati allo stesso comune garantito, in ipotesi di domanda di ammissione al passivo del credito principale, ancora sub iudice).

Azione di ripetizione nei confronti del creditore nell'ipotesi di pagamento indebito

In sede applicativa si è affermato che, una volta eseguito il pagamento da parte del garante, questi può agire in ripetizione nei confronti della banca creditrice per ottenere il pagamento dell'indebito ossia della somma che risulti essere stata accertata come non dovuta — e che non potrebbe ottenere in regresso nei confronti del debitore principale — arg. anche ex art. 1952, commi 2 e 3, c.c. Ogni volta che non sia possibile esperire utilmente l'azione di regresso, per mancata diligenza del garante, è fatta salva — con il disposto di cui al comma 3 — la ripetizione da parte del garante nei confronti del debitore. Quando il creditore ha già ricevuto il pagamento, il garante che voglia far valere l'inesistenza del credito o un suo minor ammontare trova applicazione la disciplina dell'indebito ex art. 2033 c.c. (Trib. Taranto 1 febbraio 2016, in Banca borsa tit. cred., 2016, II, 434, con nota di Barillà).

Peraltro, nel contratto autonomo di garanzia il garante, una volta che ha pagato nelle mani del creditore beneficiario, non può agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo (salvo nel caso di escussione fraudolenta), rinunciando, per l'effetto, anche alla possibilità di chiedere la restituzione di quanto pagato all'"accipiens» nel caso di escussione illegittima della garanzia, ma potrà esperire l'azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito, senza possibilità per il debitore di opporsi al pagamento richiesto dal garante né di eccepire alcunché, in sede di rivalsa, in merito all'avvenuto pagamento (Trib. Napoli VIII, 2 maggio 2011).

Regresso nei confronti del debitore incapace

L'ultimo comma della disposizione in esame disciplina l'ipotesi del regresso contro il debitore principale incapace: in quest'ultima ipotesi il diritto di regresso è limitato a quanto è stato rivolto a vantaggio dell'incapace. La regola si ricollega sotto il profilo della ratio a quella di cui agli artt. 1190, 1443 e 2039 c.c. Il principio si giustifica con la considerazione che se il fideiussore decide di garantire il debito di un incapace lo fa assumendosene il rischio.

Bibliografia

Arcella, La polizza fideiussoria: natura giuridica e disciplina applicabile, in Giust. Civ., 1996, n. 1, II, 3 ss.; Biscontini, Solidarietà fideiussoria e decadenza, Camerino-Napoli, 1980; Biscontini, Assunzione di debito e garanzia del credito, Camerino-Napoli, 1993; Bozzi, La fideiussione, Milano, 1995; Carpino, Del pagamento con surrogazione: artt. 1201-1205 c.c., in Comm. S.B., Bologna 1988; Didone, Note in tema di ammissione al passivo del coobbligato non ancora escusso, in Giust. civ., 2012, I, 2309; Falqui Massidda, La fideiussione, in Enc. giur., XIV, Roma, 1989; Fragali, voce Fideiussione, in Enc. dir., XVII, Milano, 1968; Giusti, La fideiussione e il mandato di credito, in Tr. C.M., Milano, 1998; Nicolai, Le fattispecie fideiussorie fra solidarietà passiva, regresso e surrogazione, in Banca borsa tit. cred., 3, 2014, 261; Ravazzoni, Fideiussione, in Dig. civ., VII, Torino, 1992; Russo, Polizze fideiussorie, spedizioniere doganale e surrogazione dell'assicuratore, in Banca borsa tit. cred., 1991,177; Vattermoli, Il fideiussore nel concorso tra i creditori del debitore principale, in Giust. civ., 2015, n. 1, 129.

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