Codice Civile art. 1951 - Regresso contro più debitori principali.Regresso contro più debitori principali. [I]. Se vi sono più debitori principali obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno [1950] per ripetere integralmente ciò che ha pagato. InquadramentoLa norma in commento, in deroga alla regola generale di cui all'art. 1299 c.c., stabilisce che il fideiussore il quale ha garantito un debito di più debitori principali ha la possibilità di agire in regresso nei confronti di tutti per l'intero e non solo per la quota parte di ciascuno. Ratio e portata della normaIn dottrina, la previsione in esame viene giustificata in ragione della natura peculiare della solidarietà fideiussoria nella quale le conseguenze finali del pagamento devono essere fatte ricadere sull'obbligato principale (Fragali, in Comm. S. B., 1957, 409). La S.C. ha evidenziato, rispetto ai presupposti applicativi della norma, che quando vi sono più debitori principali, obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito l'adempimento dell'obbligazione ha regresso, per ripetere integralmente quanto ha pagato, contro ciascuno dei debitori solidali e, quindi, anche nei riguardi del condebitore solidale che non abbia stipulato il contratto di fideiussione e non sia consapevole della sua esistenza (Cass. II, n. 12477/2002). Casistica Appalti pubblici In materia di appalto di opere pubbliche, quando l'appalto è aggiudicato ad una associazione temporanea di imprese, la fideiussione garantisce l'adempimento delle obbligazioni che gravano sulle imprese riunite, le quali — ai sensi dell'art. 21 l. n. 584/1977 (ed oggi dell'art. 13, comma 2 l. n. 109/1994) — sono solidalmente responsabili nei confronti dell'appaltante: pertanto, trova applicazione l'art. 1951 c.c., secondo cui, se vi sono più debitori principali in solido, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente ciò che ha pagato; una responsabilità delle imprese assuntrici limitata all'esecuzione delle opere di propria competenza è configurabile soltanto qualora una delle imprese mandanti si sia impegnata ad eseguire unicamente parti dell'opera, scorporabili, indicate nel bando o nell'avviso di gara ovvero, nel caso di trattativa privata, nel capitolato speciale, ai sensi dell'art. 21, commi 2 e 3, legge cit. (Cass. III, n. 5669/2001). Dazi doganali Gli artt. 77 e 78 d.P.R. n. 43/1973 ammettono il pagamento differito delle imposte doganali e l'art. 38 del medesimo decreto prevede l'obbligazione solidale del pagamento dell'imposta da parte del proprietario delle merci e di tutti coloro per conto dei quali la merce è importata o spedita. Sulla questione, la S.C. ha affermato che, nell'ambito di una spedizione doganale, se nell'eseguire le operazioni in dogana per conto del proprietario della merce, ancorché in forza di subdelega ricevuta dal mandatario di quest'ultimo, lo spedizioniere doganale si avvalga della facoltà di differire il pagamento dei tributi doganali ai sensi degli artt. 78 e 79 d.P.R. n. 43/1973, all'uopo stipulando con una società di assicurazioni una polizza fideiussoria, sostitutiva della cauzione ed avente ad oggetto quale obbligazione garantita il debito inerente a detti tributi, a tale società assicurativa che per il suddetto titolo sia stata escussa dall'amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuto diritto di surrogazione e regresso (artt. 1949-1951 c.c.) nei confronti del proprietario importatore, in quanto soggetto passivo del rapporto tributario e, dunque, dell'obbligazione garantita, non rilevando la circostanza che i diritti doganali siano rimasti insoddisfatti a causa di un comportamento illecito dello spedizioniere — il quale non abbia provveduto a versare alla dogana, o a far versare a colui che abbia all'uopo incaricato, le somme ricevute dall'importatore — giacché questo fatto non interferisce sul debito di imposta o sulla fideiussione, bensì soltanto nel rapporto interno fra spedizioniere e importatore. Da ciò consegue che, avvenendo la surrogazione in tutti i diritti e le azioni spettanti all'Amministrazione finanziaria, a partire dal giorno del pagamento, il fideiussore ha diritto agli interessi sulle somme versate nella misura di cui all'art. 86 d.P.R. n. 43/1973 (Cass. III, n. 4570/2018). La S.C. ha coerentemente precisato che il principio per il quale, ove una compagnia di assicurazione, avendo stipulato una polizza fideiussoria con uno spedizioniere doganale in relazione all'ammissione di quest'ultimo al regolamento differito dei tributi doganali (artt. 78, 79, 87 d.P.R. n. 43/1973), ed avendo soddisfatto l'amministrazione finanziaria con riguardo a tributi attinenti ad operazioni d'importazione effettuate da detto spedizioniere, ha facoltà di surrogazione e regresso nei confronti del proprietario della merce, non può operare allorché la compagnia assicuratrice paghi al di fuori dell'esistenza di qualsiasi rapporto fideiussorio (Cass. I, n. 9657/1997). Resta fermo che, ai fini del pagamento dei tributi doganali inerenti all'importazione di merce, la qualità di debitore principale del proprietario della merce medesima non viene meno quando egli abbia affidato le operazioni doganali ad uno spedizioniere, che effettui le operazioni stesse avvalendosi della facoltà di pagare detti tributi in modo periodico e differito (artt. 78 e 79 d.P.R. n. 43/1973), con la conseguenza che ove quest'ultimo sia poi rimasto insolvente verso l'amministrazione finanziaria, il debito d'imposta di esso proprietario non viene meno neanche se abbia all'uopo fornito allo spedizioniere il denaro occorrente, né la polizza stipulata dal suddetto spedizioniere (a norma degli artt. 78 e 79 della legge doganale) a garanzia del pagamento periodico e differito del debito correlato alle indicate operazioni, avendo natura sostanziale non di contratto di assicurazione, ma di contratto di fideiussione a garanzia di quel debito, può precludere all'ente fideiussore che abbia soddisfatto l'amministrazione il regresso contro il proprietario per l'intera somma sborsata, indipendentemente dalla circostanza che il regresso stesso possa essere alternativamente esercitato anche contro lo spedizioniere ex art. 1951 c.c. (v. già Cass. I, n. 6430/1984). In conformità con la giurisprudenza europea e con quella delle Sezioni Unite della Corte di cassazione l'art. 5 punto 1 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e successive modificazioni, deve essere interpretato nel senso che nella nozione di «materia contrattuale» non è ricompresa l'obbligazione della quale il fideiussore, che in forza di un contratto di garanzia stipulato con lo spedizioniere abbia pagato i tributi doganali, chieda in giudizio l'adempimento in surrogazione nei diritti dell'amministrazione doganale ed in via di regresso nei confronti del proprietario della merce importata, qualora quest'ultimo, che non è parte del contratto fideiussorio, non abbia autorizzato la conclusione di detto contratto (Cass. S.U., n. 13905/2004; cfr. Corte di giustizia delle Comunità europee 5 febbraio 2004, in causa C-265/02, in esito a questione pregiudiziale sottoposta dalla Corte di cassazione). Garanzia prestata a favore soltanto di alcuni dei coobbligatiIl legislatore resta silente con riferimento all'ipotesi di regresso nel caso di fideiussione prestata a favore solo di alcuni dei coobbligati in solido. A riguardo, la S.C. si è espressa nel senso che nel caso in cui per il pagamento in favore del Comune degli oneri di urbanizzazione di cui alla l. n. 10/1977, dovuti dal soggetto intestatario di concessione edilizia, sia stata prestata garanzia nei modi indicati dall'art. 1 l. n. 348/1982 e l'attività edilizia sia stata poi effettuata da un soggetto diverso, avente causa dal titolare della concessione, i diritti e le azioni di cui godeva il Comune si trasferiscono in surrogazione al garante anche nei confronti dell'avente causa dal concessionario, con questi solidalmente obbligato al pagamento degli oneri, pur se per lui non sia stata prestata garanzia, con la conseguenza che il garante, dopo aver pagato al Comune, può agire in surrogazione per l'intero nei confronti dell'avente causa (Cass. III, n. 5541/1996, in Foro it., 1997, I, 2657, con nota di Crisostomo). Questa posizione trova conforto nella tesi che appare prevalente anche in dottrina per la quale il fideiussore può agire in regresso per l'intero contro il garantito ex art. 1950 e solo pro quota nei confronti degli altri debitori coobbligati surrogandosi nella posizione che avrebbe avuto il garantito se avesse eseguito il pagamento (cfr. Bozzi, 153, anche con riferimento alle differenti tesi emerse sulla questione). BibliografiaArcella, La polizza fideiussoria: natura giuridica e disciplina applicabile, in Giust. civ., 1996, n. 1, II, 3 ss.; Biscontini, Solidarietà fideiussoria e decadenza, Camerino-Napoli, 1980; Biscontini, Assunzione di debito e garanzia del credito, Camerino-Napoli, 1993; Bozzi, La fideiussione, Milano, 1995; Carpino, Del pagamento con surrogazione: artt. 1201-1205 c.c., in Comm. S.B., 1988; Didone, Note in tema di ammissione al passivo del coobligato non ancora escusso, in Giust. civ., 2012, I, 2309; Falqui Massidda, voce La fideiussione, in Enc. giur., XIV, Roma, 1989; Fragali, voce Fideiussione, in Enc. dir., XVII, Milano, 1968; Giusti, La fideiussione e il mandato di credito, in –Tr. C.M., Milano, 1998; Nicolai, Le fattispecie fideiussorie fra solidarietà passiva, regresso e surrogazione, Banca borsa tit. cred., 3, 2014, 261; Ravazzoni, Fideiussione, in Dig. civ., VII, Torino, 1992; Russo, Polizze fideiussorie, spedizioniere doganale e surrogazione dell'assicuratore, in Banca borsa tit. cred., 1991,177; Vattermoli, Il fideiussore nel concorso tra i creditori del debitore principale, in Giust. civ., 2015, n. 1, 129. |