Codice Civile art. 1954 - Regresso contro gli altri fideiussori.Regresso contro gli altri fideiussori. [I]. Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi è insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell'articolo 1299. InquadramentoAi sensi dell'art. 1954 c.c., qualora più persone abbiano prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Il fatto costitutivo del regresso del confideiussore solvens verso gli altri fideiussori del medesimo debito (art. 1954 c.c.) è l'estinzione di esso, per effetto del depauperamento del proprio patrimonio oltre la propria quota, perché la ratio della predetta norma è volta ad impedire il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori (cfr. Cass. III, n. 1955/2009). È ricorrente, difatti, l'affermazione del principio per il quale l'istituto della confideiussione, di cui all'art. 1946 c.c., è caratterizzato da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente, anche se non contestualmente, dal comune interesse di garantire lo stesso debito ed il medesimo creditore, salva la divisione dell'obbligazione nei rapporti interni in virtù del diritto di regresso, che, ex art. 1954 c.c., spetta a colui che ha pagato per l'intero (Cass. I, n. 3628/2016). Infatti, con particolare riferimento al regresso del fideiussore contro gli altri fideiussori ai sensi dell'art. 1954 c.c., la circostanza che un altro fideiussore abbia prestato la garanzia con atto autonomo e separato non è di ostacolo, di per sé, alla configurabilità di una responsabilità solidale, né all'esercizio dell'azione di regresso, purché tutte le garanzie si riferiscano al medesimo debitore ed al medesimo debito (Cass. III, n. 15861/2010). In sostanza, la natura unitaria della garanzia prestata comporta l'applicazione del regime di solidarietà ex art. 1954 c.c. per ciò che riguarda l'esercizio dell'azione di regresso da parte del solvens (cfr. Trib. Prato 25 giugno 2015, n. 760). È dominante l'impostazione per la quale, invece, la divisione del debito tra i coobbligati in virtù del diritto di regresso previsto dall'art. 1954 c.c., non è invece applicabile nella differente figura della cosiddetta fideiussione plurima, ovverosia nell'ipotesi di distinte fideiussioni prestate da diversi soggetti in tempi successivi e con atti separati, senza alcuna manifestazione di reciproca consapevolezza tra fideiussori o al contrario con espressa convenzione con il creditore di mantenere differenziata la propria obbligazione da quella degli altri, ed, in ogni caso, in assenza di un collegamento correlato a un interesse comune dei cogaranti (Cass. III, n. 25475/2007). Nell'ipotesi di pluralità di autonome obbligazioni fideiussorie ad unum debitum, assunte distintamente o per espresso patto, o per ignoranza ciascuno dell'altrui obbligazione ovvero, in ogni caso, in assenza del collegamento dovuto ad un interesse comune dei cogaranti, mancando una cofideiussione non è applicabile l'art. 1954 c.c., ma il fideiussore solvente resta surrogato, ex art. 1203 c.c., nei diritti che il creditore aveva contro gli altri fideiussori che avevano dato separata ed autonoma garanzia, sicché il fideiussore solvens subentra nel rapporto obbligatorio nella stessa situazione attiva che faceva capo al creditore e con le stesse garanzie, potendo agire nei confronti di uno solo degli altri fideiussori per la ripetizione di quanto egli abbia pagato ad estinzione del debito altrui e, quindi, nella misura risultante dalla detrazione, da quanto da lui pagato, della sola propria quota (perché nei limiti di questa egli ha pagato un debito a lui pertinente), anziché soltanto «pro quota» come nel caso del regresso (Cass. III, n. 8605/2004, in Riv. notariato, 2005, 333, con nota di Bucciarelli Ducci); in senso analogo, nella recente giurisprudenza di merito, si è osservato che, nel caso di più fideiussioni autonomamente prestate a garanzia del medesimo debito (ad unum debitum, assunte distintamente o per espresso patto o per ignoranza ciascuno dell'altrui obbligazione o, in ogni caso, per assenza di un collegamento dovuto a un interesse comune dei cogaranti), il fideiussore che ha pagato resta surrogato ai sensi dell'art. 1203 c.c. nei diritti che il creditore aveva contro gli altri fideiussori che avevano dato separata ed autonoma garanzia, sicché il fideiussore solvens subentra nel rapporto obbligatorio nella stessa situazione attiva che faceva capo al creditore e con le stesse garanzie, potendo agire nei confronti anche di uno solo degli altri fideiussori per la ripetizione di quanto egli abbia pagato ad estinzione del debito altrui. Pertanto è il fideiussore che ha pagato ad avere azione nei confronti del debitore principale e/o dell'altro fideiussore in caso di cofideiussione ed anche di distinte fideiussioni. Non certamente il creditore può esigere da un fideiussore la somma già pagata dall'altro fideiussore, adempimento il quale, quindi, ha estinto — seppure parzialmente — l'obbligazione ai sensi dell'art. 1180 c.c.: cfr. Trib. Reggio Emilia II, 2 ottobre 2017, n. 952. L'esercizio del diritto di regresso da parte del cofideiussore solvente è invero incompatibile con la surrogazione legale trattandosi di due istituti previsti dall'ordinamento in via alternativa e non cumulativa (App. Catania 24 marzo 1999, in Banca borsa tit. cred., 2001, II, 699). La dottrina maggioritaria (Fragali, 379) ritiene che la disposizione in esame sia applicabile esclusivamente nel caso di confideiussione in senso stretto: solo in siffatta ipotesi il fideiussore solvente può esercitare il regresso anche nei confronti degli altri fideiussori per la porzione corrispondente al loro interesse nell'assunzione della garanzia. Diversamente, nell'ipotesi di fideiussione plurima, il garante solvente ha diritto di regresso unicamente nei confronti del debitore principale e non verso gli altri fideiussori (Nicolai, 271). Vi è inoltre che nella sola ipotesi di co-fideiussione, e non anche in quella di fideiussione “plurima”, è possibile esercitare l'azione di regresso ex art. 1304 c.c. ( Cass. I, n. 8697/2023 ). Caratteristiche dell'azione di regresso contro gli altri fideiussoriIl regresso ha ad oggetto, oltre all'importo del debito, anche gli interessi, le spese ed eventualmente i danni che abbia subito il confideiussore (Bozzi, 127). La norma in esame non prevede, ai fini del regresso contro gli altri confideiussori, che gli stessi debbano essere avvertiti prima del pagamento al creditore, e ciò tanto più nel caso di fideiussione con garanzia a prima richiesta, senza eccezioni e con obbligo di pagamento in tempi particolarmente stringenti (cfr. Trib. Reggio Emilia 7 giugno 2012, n. 1092, in Foro padano, 2013, I, 320). Il regresso nei confronti degli altri confideiussori spetta anche al confideiussore che ha pagato solo parte del debito garantito per ripetere in proporzione delle loro rispettive quote, le porzioni di quanto egli ha erogato anche se il pagamento è stato da lui effettuato per un ammontare non superiore alla sua quota dell'intero debito (Cass. III, n. 5857/1980). Inoltre il confideiussore che intende agire in regresso non ha l'onere di escutere prima il debitore principale già inutilmente escusso dal creditore principale (Cass. I, n. 1611/1980). La giurisprudenza ha chiarito che, con riguardo al diritto del solvens di regresso verso gli altri fideiussori, la ripartizione del debito all'interno del gruppo va fatta applicando il criterio stabilito dall'art. 1298 c.c. per i rapporti interni tra condebitori solidali con la conseguenza che in mancanza di un criterio particolare di riparto interno (per il quale bisogna fare riferimento non al contratto con il quale ciascuno dei confideiussori ha prestato la garanzia al creditore, bensì alla ragione del collegamento tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, ossia all'interesse comune) si può fare applicazione della presunzione di uguaglianza delle quote (Cass. III, n. 4594/1990). È stato precisato che, tuttavia, l'azione di regresso esercitata nei confronti degli altri fideiussori non vale ad interrompere la prescrizione del credito che residua nei confronti del debitore principale, poiché tale azione ha ad oggetto un diverso diritto di credito che trova fondamento nel rapporto di solidarietà tra fideiussori, al quale resta estraneo il debitore principale, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1310 c.c. il quale, nel prevedere che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori hanno effetto per gli altri debitori, riguarda la diversa ipotesi della solidarietà nel debito o nel credito (Cass. I, n. 14160/2009). In un altro precedente, peraltro, si è osservato che al regresso tra fideiussori previsto dall'art. 1954 c.c. e con riferimento all'estinzione della fideiussione per decadenza del creditore prevista dall'art. 1957 c.c. si applica la norma dettata dall'art. 1310, comma 3, secondo periodo c.c., in virtù della quale il condebitore che rinunzia alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della medesima prescrizione: pertanto al fideiussore che, richiestone dal creditore, adempie l'obbligazione principale nonostante che il creditore sia incorso nella decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., gli altri fideiussori possono opporre che egli non ha regresso contro di loro (Cass. III, n. 6649/2002, in Contratti, 2003, 45, con nota di Borrello). Questioni processuali La domanda di surrogazione proposta dal fideiussore nei confronti di un altro fideiussore — sul fondamento della configurabilità di fideiussioni autonome — nell'ambito di un giudizio inizialmente introdotto con azione di regresso — sul fondamento della configurabilità di confideiussione, contestata dal convenuto affermando l'autonomia dei rapporti — non integra domanda nuova inammissibile in appello, perché non introduce nel processo un tema nuovo di indagine e decisione (Cass. III, n. 4632/2002, in Giust. civ., 2002, I, 1531, con nota di Giacalone). Il confideiussore, che abbia estinto l'obbligazione garantita, può giovarsi del titolo esecutivo rilasciato in favore del creditore soltanto se agisce in surroga ai sensi dell'art. 1949 c.c. nei confronti del debitore principale, ma non anche nel caso in cui agisca in regresso nei confronti degli altri cofideiussori ai sensi dell'art. 1954 c.c., stante la diversità di natura e di presupposti fra l'azione di surroga e quella di regresso, la prima esperibile per recuperare l'intero credito, la seconda esperibile nei confronti dei cofideiussori soltanto pro quota (Trib. Rieti 19 novembre 2004, in Giur. merito, 2005, n. 10, 2130). L'insolvenza di uno dei confideiussoriLa parte finale della norma in esame stabilisce che, se uno dei confideiussori è insolvente, la perdita deve essere ripartita tra tutti gli altri in proporzione delle rispettive quote, rinviando espressamente all'art. 1299 in tema di obbligazioni solidali. Il confideiussore che nell'esercitare il regresso nei confronti degli altri per il debito pagato, vuole ripartire la perdita derivante dall'insolvenza di uno di loro, ha l'onere di provare con qualsiasi mezzo, anche presuntivo — e perciò non necessariamente mediante l'esperimento inutile di un'azione di recupero del proprio credito — che al momento del predetto esercizio del regresso il patrimonio di un confideiussore era insolvibile (Cass. III, n. 1536/1997). La nozione di insolvenza del debitore va genericamente intesa come ricorrenza di una situazione di dissesto economico che rende verosimile l'impossibilità, anche futura, del debitore di fare fronte ai propri impegni. BibliografiaArcella, La polizza fideiussoria: natura giuridica e disciplina applicabile, in Giust. civ., 1996, n. 1, II, 3 ss.; Barillà, Clausola «a prima richiesta», prova della frode e condictio indebiti nelle garanzie autonome tra commercio interno e internazionale, in Banca borsa tit. cred., 2016, n. 4, 449; Biscontini, Solidarietà fideiussoria e decadenza, Camerino-Napoli, 1980; Biscontini, Assunzione di debito e garanzia del credito, Camerino-Napoli, 1993; Bozzi, La fideiussione, Milano, 1995; Carpino, Del pagamento con surrogazione: artt. 1201-1205 c.c., in Comm. S.B., Bologna 1988; Didone, Note in tema di ammissione al passivo del coobligato non ancora escusso, in Giust. civ., 2012, I, 2309; Falqui Massidda, voce La fideiussione, in Enc. giur., XIV, Roma, 1989; Fragali, voce Fideiussione, in Enc. dir., XVII, Milano, 1968; Giusti, La fideiussione e il mandato di credito, in Tr. C.M., Milano, 1998; Nicolai, Le fattispecie fideiussorie fra solidarietà passiva, regresso e surrogazione, in Banca borsa tit. cred., 3, 2014, 261; Ravazzoni, Fideiussione, in Dig. civ., VII, Torino, 1992. |