Codice Civile art. 1956 - Liberazione del fideiussore per obbligazione futura.Liberazione del fideiussore per obbligazione futura. [I]. Il fideiussore per un'obbligazione futura [1938] è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito [1461, 1844, 1850, 1877, 1959, 2743]. [II]. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione (1). (1) Comma aggiunto dall'art. 10 2 l. 17 febbraio 1992, n. 154. InquadramentoLa disposizione in esame prevede che il creditore perde la garanzia fideiussoria se, nonostante il peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, continua ad accordagli credito. L'art. 10 l. n. 154/1992 ha inserito nell'art. 1956 c.c. un comma 2 che, in armonia con le modifiche apportate dalla medesima legge all'art. 1938 c.c. in tema di fideiussione per obbligazioni future, sancisce l'invalidità della preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione prevista dal primo comma della norma in esame. PresuppostiIl fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando la applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. I, n. 6251/2018; Cass. I, n. 23422/2016). Affinché operi la liberazione del fideiussore è necessario che il creditore accordi ulteriore credito al debitore senza una speciale autorizzazione del fideiussore pur essendo a conoscenza del peggioramento delle sue condizioni patrimoniali. Devono, dunque, ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di ulteriore affidamento dopo il deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, con onere della prova della ricorrenza di tali requisiti a carico della parte che ne deduce l'operatività (Cass. III, n. 10870/2005). Secondo la giurisprudenza deve essere effettuata, in sostanza, una comparazione tra la situazione patrimoniale del debitore al momento del rilascio della garanzia e quella esistente alla concessione del credito per verificare se il divario è tale da dover fondatamente temere l'insolvenza irreversibile del debitore (Cass. I, n. 11269/2004; Cass. III, n. 11772/2002). Si è peraltro ritenuto, in sede applicativa, che alla luce dei principi di correttezza e buona fede, la trasformazione societaria da società in nome collettivo a società di capitali è evento rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1956 c.c. essendo tale da incidere in modo significativo sui rapporti tra creditore, debitore principale e fideiussore, comportando per quest'ultimo un aggravamento del rischio (Trib. Bologna II, 14 febbraio 2018, n. 479). La S.C. ha inoltre affermato il principio per il quale, in tema di fideiussione per obbligazioni future, la persistente erogazione di finanziamenti da parte della banca creditrice a favore di una società, debitore principale, senza chiedere al garante la necessaria autorizzazione pur in presenza di un peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore garantito in ragione delle perdite notevolmente superiori al capitale sociale e di un saldo di conto corrente permanentemente in passivo, costituisce comportamento non improntato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, idoneo a determinare la liberazione del fideiussore dalle obbligazioni future (Cass. I, n. 16827/2016). Al contempo, resta fermo che la mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale (Cass. III, n. 20713/2023). Sotto un distinto profilo, è tuttavia indirizzo consolidato quello secondo cui l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di fare credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa, con la conseguenza che per l'operatività della norma è necessario che il fideiussore non fosse già in condizione di conoscere l'avvenuto mutamento in pejus della situazione patrimoniale del debitore prima della concessione dell'ulteriore credito (Cass. VI, n. 7444/2017). Nondimeno l a sola circostanza della esistenza di un rapporto di parentela o di affinità tra il debitore principale e il fideiussore non è sufficiente a costituire la prova presuntiva che quest'ultimo abbia dato la "specifica autorizzazione" che, ai sensi dell'art. 1956 c.c., il creditore ha l'onere di ottenere per non incorrere nella perdita della garanzia fideiussoria (Cass. VI, n. 26947/2021). E' stato chiarito che invece, la disposizione in commento non trova applicazione ove debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore (Cass. I, n. 3761/2006) o quando nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale (Cass. VI, n. 7444/2017). Ulteriormente, è stato puntualizzato, più di recente, che, nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice (Cass. III, n. 16822/2024). Oggetto della liberazioneÈ discusso se la liberazione abbia ad oggetto esclusivamente l'ulteriore credito accordato al debitore, dopo il mutamento in peius delle sue condizioni patrimoniali, senza la previa autorizzazione del fideiussore. Invero, secondo la giurisprudenza tradizionale della S.C., la garanzia derivante da una fideiussione prestata per obbligazioni future cessa definitivamente d'essere efficace in rapporto alle obbligazioni sorte dopo che le condizioni patrimoniali del terzo siano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, se il creditore, cui tale mutamento sia noto, abbia determinato l'insorgere delle dette obbligazioni facendo credito al terzo, senza speciale autorizzazione del fideiussore (Cass. III, n. 6142/1988). Più di recente, si sta affermando, tuttavia, la diversa impostazione interpretativa per la quale la liberazione di cui all'art. 1956 c.c. riguarda l'intera garanzia prestata e non solo quella relativa all'ulteriore credito, incautamente concesso al debitore principale; viene così ad essere sanzionata, in quanto non ispirata ai canoni della buona fede nell'esecuzione del contratto, la condotta del creditore che, conosciuta o avendo ragionevolmente la possibilità di acquisire la conoscenza della sopraggiunta precarietà delle condizioni economiche del debitore garantito, abbia continuato a fargli credito, senza nulla comunicare al garante e senza ottenere l'autorizzazione prevista dalla legge (v., da ultimo, Trib. Roma XVI, 14 febbraio 2018, n. 3325). Autorizzazione alla deroga da parte del fideiussoreIl comma 2 della norma, introdotto dalla l. n. 154/1992 in tema di trasparenza bancaria, precisa che la stessa è derogabile nell'ipotesi in cui sussista un'autorizzazione del fideiussore. A riguardo, è stato chiarito che l'autorizzazione di cui all'art. 1956 c.c. non è configurabile come accordo a latere del contratto bancario cui la garanzia accede, sicché non richiede la forma scritta ad substantiam e può essere ritenuta implicitamente e tacitamente concessa dal garante, in applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti, laddove emerga perfetta conoscenza, da parte sua, della situazione patrimoniale del debitore garantito (Cass. I, n. 4112/2016: nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva considerato irrilevante la mancata richiesta della suddetta autorizzazione da parte della banca, atteso che la conoscenza delle condizioni economiche doveva ritenersi comune a debitore e fideiusssore, ovvero presunta in ragione del vincolo coniugale tra essi esistente e dello stato di loro convivenza). BibliografiaBiscontini, Solidarietà fideiussoria e decadenza, Camerino-Napoli, 1980; Biscontini, Assunzione di debito e garanzia del credito, Camerino-Napoli, 1993; Bozzi, La fideiussione, Milano, 1995; Falqui Massidda, voce La fideiussione, in Enc. giur., XIV, Roma, 1989; Fragali, voce Fideiussione, in Enc. dir., XVII, Milano, 1968; Nicolai, Le fattispecie fideiussorie fra solidarietà passiva, regresso e surrogazione, in Banca borsa tit. cred., 3, 2014, 261; Ravazzoni, Fideiussione, in Dig. civ., VII, Torino, 1992. |