Codice Civile art. 1840 - Apertura della cassetta.Apertura della cassetta. [I]. Se la cassetta è intestata a più persone, l'apertura di essa è consentita singolarmente a ciascuno degli intestatari, salvo diversa pattuizione [1292]. [II]. In caso di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non può consentire l'apertura della cassetta se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria [1772]. InquadramentoIl diritto di accedere alla cassetta di sicurezza spetta, in via generale, all'intestatario o a persona da questi debitamente autorizzata. Il legislatore ha previsto regole specifiche che devono presidiare l'apertura della cassetta di sicurezza nel caso in cui questa sia intestata a più persone o nel caso di morte dell'intestatario o di uno dei cointestatari. Nel primo caso, ove non sia previsto che l'apertura debba attuarsi congiuntamente da parte di tutti i cointestatari, ciascuno di questi è legittimato a procedervi. In caso di morte dell'intestatario o di uno dei cointestatari, l'apertura della cassetta non può essere consentita, quando la banca ne abbia ricevuto comunicazione, se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità fissate dall'autorità giudiziaria (Cirenei, 5). La giurisprudenza ha inoltre evidenziato che, qualora per l'apertura di una cassetta di sicurezza ad opera di un soggetto diverso dall'intestatario è prevista un'autorizzazione di quest'ultimo mediante atto scritto, l'apertura di tale cassetta, senza la prescritta autorizzazione, ad opera di terzo, non può ritenersi ratificata dal costante e prolungato comportamento inattivo dell'intestatario poiché, a norma dell'art. 1399, la ratifica deve essere data nelle stesse forme stabilite per l'atto concluso da chi non aveva il potere di rappresentanza necessario per compierlo (Cass. I, n. 3000/1982). La disposizione in esame non chiarisce se gli eredi dell'intestatario defunto possano o meno dirsi titolari della cassetta di sicurezza per successione nel contratto stipulato dal de cuius. Il legislatore non ha, invero, chiarito se in caso di decesso del cliente, il rapporto si sciolga o prosegua con gli eredi, salva la possibilità della banca di avvalersi della facoltà di recesso. Prova della contitolaritàAl fine di provare la contitolarità di una cassetta di sicurezza si reputa sufficiente l'esistenza delle ricevute di pagamento del canone da cui risulti l'intestazione a più persone (Cass. I, n. 7054/1986). La giurisprudenza ha inoltre chiarito che la cointestazione di una cassetta di sicurezza autorizza ciascuno degli intestatari all'apertura della cassetta ed al relativo prelievo, ovvero al compimento di tutte le operazioni consentite sul conto, tuttavia non attribuisce al singolo cointestatario il potere di disporre degli oggetti custoditi o delle somme risultanti a credito che egli sappia essere di proprietà di un altro dei cointestatari (Cass. II, n. 13614/2013). La cointestazione di una cassetta di sicurezza a più persone origina peraltro una presunzione iuris tantum di appartenenza alle stesse, in parti e quote uguali, di tutto quanto in essa contenuto (Cass. II, n. 2453/1993). Apertura della cassetta in caso di morte dell'intestatarioIl secondo comma della norma in commento prevede, per il caso di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, una disciplina che, unitamente all'art. 48, comma 6 d.lgs. n. 346/1990 (in tema di imposte sulle successioni e donazioni), è intesa a contemperare l'interesse ad un impiego sufficientemente flessibile della cassetta con l'interesse a prevenire l'insorgere di conflitti tra gli aventi diritto, nonché ad evitare l'elusione della normativa fiscale. A tal fine si è evitato di imporre all'istituto di credito l'onere di accertare l'esistenza in vita dell'intestatario e si è adottato invece lo strumento della comunicazione del decesso da parte degli interessati, per effetto della quale la banca è tenuta a non consentire l'accesso alla cassetta «se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria» (art. 1840, comma 2), a pena di responsabilità nei confronti degli stessi, in solido con chi ha abusivamente aperto la cassetta. L'art. 48, comma 6 d.lgs. n. 346/1990 prevede, inoltre, che le cassette di sicurezza non possono essere aperte dai concessionari, prima che gli stessi abbiano apposto la loro firma, con l'indicazione della data e dell'ora dell'apertura, su apposito registro tenuto dai concedenti in forma cronologica e senza fogli o spazi bianchi e abbiano dichiarato per iscritto sul registro stesso che le eventuali altre persone aventi facoltà di aprirle sono tuttora in vita. Inoltre, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, le cassette di sicurezza possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria o di un notaio, che redige l'inventario del contenuto, previa comunicazione da parte del concedente all'ufficio del registro, nella cui circoscrizione deve essere redatto l'inventario, del giorno e dell'ora dell'apertura. Si è ritenuto che il soggetto che, pur privo della qualità di presunto erede legittimo, fornisce precisi e concreti elementi indiziari circa la sussistenza di una scheda testamentaria a suo favore presso una cassetta di sicurezza intestata al defunto, quale persona ricompresa nella locuzione legislativa «coloro che possono avere diritto alla successione» di cui agli artt. 753 n. 2, 763 e 769 c.p.c. può ritenersi legittimato ad ottenere che siano disposti l'apertura e l'inventario del contenuto della stessa cassetta di sicurezza da parte di un notaio, ulteriormente competente a curare la pubblicazione dell'eventuale scheda testamentaria reperitavi, qualora a ciò non abbiano ancora provveduto i presunti eredi legittimi (Pret. Milano 10 dicembre 1990). La prosecuzione del rapporto con l'eredeLa disposizione in esame non chiarisce se gli eredi dell'intestatario defunto possano o meno dirsi titolari della cassetta di sicurezza per successione nel contratto stipulato dal de cuius. Il legislatore non ha, dunque, chiarito se in caso di decesso del cliente, il rapporto si sciolga o prosegua con gli eredi, salva la possibilità della banca di avvalersi della facoltà di recesso. Secondo alcuni autori la morte dell'intestatario determinerebbe lo scioglimento del rapporto perché il contratto in esame va annoverato tra quelli intuitu personae in cui risulta determinante l'elemento fiduciario del rapporto (Cerrai, 27). Altro orientamento, escludendo che il contratto di cassetta di sicurezza rientri tra quelli intuitu personae, ritiene che lo stesso prosegua con gli eredi (Cirenei, ult. cit.). Fallimento dell'intestatarioIl fallimento del cliente non determina lo scioglimento anticipato del rapporto. La legittimazione all'apertura della cassetta passa al curatore e la banca deve considerarsi responsabile se la consente al fallito o al suo delegato dopo l'iscrizione nel registro delle imprese della sentenza dichiarativa di fallimento. In caso di intestazione plurima della cassetta, l'interesse dell'amministrazione fallimentare, messo a rischio anche dalla segretezza del contenuto della cassetta stessa, porta ad escludere la sopravvivenza della facoltà di disposizione separata. La soluzione più idonea a realizzare un equo bilanciamento degli interessi in gioco viene dalla dottrina rinvenuta nell'applicazione analogica alla fattispecie del secondo comma dell'art. 1840, con la conseguenza che il curatore potrà aprire la cassetta solo con l'accordo dei cointestatari in bonis o con l'intervento dell'autorità giudiziaria (Cirenei, 6). BibliografiaCerrai, Cassette di sicurezza, in Dig. comm., Torino, 1988; Cirenei, Cassette di sicurezza, in Enc. giur., VI, Roma, 1988; Ferri, voce Cassette di sicurezza, in Enc. dir., IV, Milano, 1960; Papanti, Pelletier, voce Cassette di sicurezza (agg.), in Enc. dir., Milano, 1998. |