Codice Civile art. 1848 - Spese di custodia.InquadramentoLa banca, essendo tenuta alla custodia dei titoli e delle merci, oltre al corrispettivo dovutole ha un diritto di rimborso in relazione alle spese occorse per la custodia nell'ipotesi di pegno regolare. Il diritto al rimborso delle spese viene, invece, escluso dal legislatore per l'ipotesi di pegno irregolare essendo la proprietà dei titoli e delle merci passata alla banca tenuta a restituire solo il tantundem. l credito vantato dalla banca per il rimborso delle spese sostenute è soggetto alla disciplina contenuta negli artt. 2755 e 2794 c.c. Obbligo di custodiaRispetto ai titoli o alle merci dati in pegno la banca ha gli obblighi propri del creditore pignoratizio: è pertanto tenuta ex art. 2790 alla custodia degli stessi. La banca deve provvedere alla custodia a spese del cliente, adoperando la diligenza del buon banchiere ex art. 1176 (Molle, in Tr. C. M., 1981, 282) Rispetto ai titoli la banca è tenuta anche alla conservazione dei diritti inerenti al titolo, così alla riscossione degli interessi e dei dividendi come alla vendita dei diritti di opzione, ove il sovvenuto, debitamente avvertito, non intenda esercitarlo e non fornisca all'uopo i fondi necessari (Ferri, 525). BibliografiaCiccarello, voce Pegno (dir. priv.), in Enc. dir., XXXII, Milano, 1982; Dalmartello, Pegno irregolare, in Nss. D.I., XIl, 1965, 799; Ferri, Anticipazione bancaria, in Enc. dir., II, Milano, 1958; Pavone La Rosa, Apertura di credito garantita da pegno e anticipazione bancaria, in Le operazioni bancarie, Milano, II, 1978; Serra, Anticipazione bancaria, in Dig. comm., I, Torino, 1987; Tondo, Dei contratti bancari, in Commentario teorico-pratico al codice civile diretto da Di Martino, Novara-Roma, 1971; Vaccaro e Attilio, Disciplina fallimentare e modus operandi del pegno irregolare, in Banca borsa e tit. credit., 2005, 2, 174. |