Codice Civile art. 1853 - Compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti.InquadramentoLa norma in esame prende in considerazione l'ipotesi, piuttosto frequente nella pratica, di un cliente che intrattenga più rapporti di conto corrente, sia presso la stessa sede o filiale della banca sia presso sedi o filiali diverse. L'art. 1853 dispone che se tra la banca ed il correntista esistono più rapporti o più conti i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente salvo patto contrario: tale previsione risulta dettata allo di scopo di garantire la banca contro ogni scoperto non specificamente pattuito che risulti a debito del cliente quale effetto di un qualsiasi rapporto o conto corrente fra le due parti. Il legislatore ha pertanto previsto che la compensazione tra saldi attivi e saldi passivi, anche a favore del correntista, sia attuata mediante annotazioni in conto, e, in particolare (alla luce del principio dell'unità dei conti), attraverso la immissione del saldo di un conto, come posta passiva, in un altro conto ancora aperto (con le modalità proprie di tale tipo di operazione), salva manifestazione di volontà di segno contrario da parte del cliente (Cass. I, n. 12953/2016; Cass. I, n. 4735/1998). L'art. 1853 introduce una ipotesi di compensazione tecnica e legale che non può essere rilevata d'ufficio, essendo il relativo effetto estintivo soggetto ad un onere di dichiarazione, peraltro non necessitante di formule sacramentali, della parte che decida di avvalersene (Cass. III, n. 17914/2019; Cass. I, n. 2801/2009 ). L'art. 1853 è norma derogabile dalle parti essendo espressamente fatto salvo il patto contrario. Ambito di operativitàIn giurisprudenza risulta controverso se la compensazione controverso in giurisprudenza se la compensazione legale prevista dall'art. 1853, possa operare anche quando i rapporti di conto corrente siano entrambi ancora in corso, ovvero presupponga invece che entrambi i conti siano chiusi. Le pronunce che aderiscono a tale ultima impostazione, evidenziano che, se l'art. 1853 venisse interpretato nel senso della operatività della compensazione anche tra conti o rapporti aperti, darebbe luogo alla continua determinazione di un saldo unico, in contrasto con la volontà delle parti di dare vita a due rapporti formalmente e contabilmente distinti (Cass. I, n. 12953/2016; Cass. I, n. 10208/2007). Di contro, in altre pronunce di legittimità si è ritenuto che la compensazione tra i saldi attivi e passivi di più rapporti di conto corrente tra banca e cliente, prevista dall'art. 1853, presuppone non che si tratti di conti chiusi, ma solo che siano esigibili i contrapposti crediti (Cass. I, n. 512/2016; Cass I, n. 2801/2009; Cass. I, n. 6558/1997). La dottrina reputa che l'applicabilità dell'art. 1853 sia circoscritta al caso in cui uno dei conti sia chiuso per iniziativa di una delle parti (Porzio, in Tr. Res., 1986, 902). I giudici di legittimità hanno inoltre rimarcato che, poiché nel caso di apertura di credito in conto corrente le somme messe a disposizione non possono considerarsi liquide ed esigibili fino a quando l'accreditato non abbia inteso utilizzarle, non può avere luogo la compensazione di cui all'articolo 1853 tra il saldo passivo di un conto corrente e la corrispondente passività costituita mediante l'apertura di credito su altro conto dello stesso cliente (Cass. I, n. 10117/2021). Il patto contrario: la convenzione di assegnoL'art. 1853 è norma derogabile dalle parti essendo espressamente fatto salvo il patto contrario. Ci si era all'uopo chiesti se la convenzione di assegno integri o meno il patto contrario imponendo alla banca di vincolare la provvista alla copertura degli assegni e di non poterne disporre senza l'autorizzazione del cliente. È prevalsa in giurisprudenza l'impostazione che reputa che la semplice convenzione di assegno non può considerarsi ostativa all'applicazione dell'art. 1853 dal momento che con essa non vi è alcun impegno da parte dell'istituto di credito a tenere ferma la provvista del cliente, sussistendo in capo alla banca il solo obbligo di informazione (Cass. I, n. 3447/1986). Anche la dottrina prevalente risulta orientata in tal senso (Cavalli, Callegari, 95; Molle, in Tr. C. M., 1981, 542). Il correntista può dunque trarre assegni sino a quando non abbia ricevuto da parte della banca comunicazione dell'avvenuta compensazione (non essendo a tal fine sufficiente l'annotazione del relativo addebito nel conto. BibliografiaCavalli, Conto corrente, II, Conto corrente bancario, in Enc. giur., VIII, Roma, 1988; Cavalli, Considerazioni sulla revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario dopo la riforma dell'art. 67 legge fallimentare, in Banca borsa tit. cred. 2006, I, 1; Cavalli, Callegari, Lezioni sui contratti bancari, Bologna, 2008; Ferri, voce Conto corrente di corrispondenza, in Enc. dir., IX, Milano, 1961; Molle, Conto corrente bancario, in Nss. D.I. IV, Torino 1959, 414; Morelli, Materiali per una configurazione del conto corrente bancario come contratto legalmente tipico, in Giust. civ., 4, 1998, 139; Salnitro, Conto corrente bancario, in Dig. Comm., Torino, 1989. |