Codice Civile art. 1860 - Sconto di tratte documentate.Sconto di tratte documentate. [I]. La banca che ha scontato tratte documentate ha sulla merce lo stesso privilegio del mandatario finché il titolo rappresentativo è in suo possesso [2761 2]. InquadramentoL'operazione di sconto di tratte documentate disciplinata dalla norma in esame si caratterizza per la circostanza che lo scontante è un venditore di merce il quale sconta presso la banca la cambiale da lui tratta sul compratore ed affida alla banca stessa anche i documenti relativi alla merce venduta, perché li consegni al compratore-trattario all'atto dell'accettazione o del pagamento della cambiale tratta. L'operazione di sconto, dunque, fa seguito ad una preesistente compravendita intervenuta tra il venditore traente e l'acquirente trattario. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1527 c.c., nella vendita su documenti il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi. Nel caso di specie, l'obbligo di consegna afferente al contratto di compravendita, ricadente ex art. 1527 sul venditore, viene espletato in esecuzione di un contratto di mandato dal soggetto scontante non appena l'acquirente accetti il titolo o effettui il pagamento dello stesso (Fiorentino, in Comm. S. B., 1972, 203; Molle, in Tr. C. M., 1981, 445). Onde consentire il trasferimento dei documenti rappresentativi da parte del soggetto scontante in favore dell'acquirente-trattario, risulta necessario che la girata del titolo cambiario sia in pieno o in bianco. La subordinazione dell'accettazione o del pagamento alla consegna dei documenti deve risultare da una apposita clausola apposta sulla cambiale tratta, tipo «documenti contro accettazione» (d/a) o «documenti contro pagamento» (d/p). L'art. 1860 chiarisce che la banca ha sulla merce lo stesso privilegio che ha il mandatario (art. 2761 c.c.) finché il titolo rappresentativo è in suo possesso e, dunque, in caso di mancato pagamento o mancata accettazione da parte del trattario può soddisfarsi sulla merce. Natura giuridicaLa dottrina è divisa in ordine alla natura giuridica dello sconto di tratte documentate. L'opinione maggioritaria ritiene che ci troviamo di fronte ad un fenomeno di collegamento negoziale, nel quale ad un'operazione di sconto si unisce un autonomo rapporto di mandato (Martorano, 786; Molle, ult. cit.). Altri autori optano, invece, per una concezione unitaria, sottolineando che gli obblighi dello scontatore sono accessori e strumentali rispetto alla prestazione creditizia (Fiorentino, ult. cit.). La giurisprudenza è allineata con la dottrina maggioritaria. La S.C. ha difatti rimarcato che il disposto dell'art. 1860 trova la sua giustificazione nella natura giuridica dello sconto di tratte documentate, il quale è un negozio complesso che si inserisce nello schema della vendita su documenti, ma racchiude in sé anche elementi della cessione di credito, del mutuo e del mandato. La banca attraverso tale contratto, anticipando al venditore l'importo del prezzo previa deduzione dell'interesse, acquista, con la girata dalla tratta, il credito corrispondente, e si incarica di eseguire la vendita attraverso la consegna al compratore dei documenti rappresentativi della merce, ricevuti insieme con la tratta, e la riscossione del prezzo. L'istituto di credito opera, pertanto, nell'ambito di un mandato, la cui esecuzione realizza ad un tempo l'interesse della banca mandataria che, riscuotendo il prezzo, rientra nella disponibilità della somma anticipata al venditore, e l'interesse del venditore che, in tal modo, si libera contemporaneamente dell'obbligo di consegna verso l'acquirente e dell'obbligo di restituzione verso la banca (Cass. I, n. 1768/1979). Diritti acquisiti dalla bancaLa disposizione, a prescindere dalla qualificazione giuridica dell'istituto, lascia aperti molti problemi, perché non dice se l'istituto di credito acquisti sui titoli una posizione autonoma dal suo dante causa; se possa disporne, sia pure nel rispetto degli obblighi assunti verso lo scontatario; se possa ottenere un'ulteriore e più intensa garanzia, facendosi concedere un pegno sulle merci, da esercitare nell'ipotesi che il terzo acquirente non accetti o non paghi la tratta emessa su di lui (Terranova, 789). La dottrina più recente (Martorano, ult. cit.) tende a risolvere tutti e tre i quesiti in senso negativo, osservando che la banca non acquista la proprietà della merce — che, con l'individuazione e la consegna al vettore, è già passata al terzo acquirente — ma ottiene soltanto un'investitura formale nei titoli che la rappresentano (contra Terranova, ult. cit.). La stessa banca può, tuttavia, agire contro il compratore-trattario quale mandataria dello scontatario (Fiorentino, in Comm. S. B., 1972, 208). Nel caso di mancato pagamento ed in presenza della clausola «documenti contro accettazione», la banca può agire nei confronti dello scontatario con l'azione cambiaria di regresso fondata sulla girata della tratta o con l'azione causale di restituzione della somma anticipata, fondata sul rapporto di sconto sottostante. Può inoltre esercitare l'azione di regresso per mancata accettazione quando alla cambiale inerisce la clausola «documenti contro pagamento». Il privilegio della banca scontatariaIl privilegio riconosciuto in favore della banca dall'art. 1860, per il combinato disposto degli artt. 2761 e 2756, ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa — salvo che il creditore non sia in male fede — ed è assistito dal diritto di ritenzione e dallo ius vendendi secondo le norme stabilite per la vendita del pegno. Esso, inoltre, rientra fra quelli che, secondo l'art. 53 r.d. n. 267/1942 (l.fall.), attribuiscono al titolare il diritto di realizzare il proprio credito anche durante il fallimento, previa ammissione al passivo con prelazione, e di essere pagato dal curatore che intenda riprendere le cose sottoposte al privilegio stesso (Cass. I, n. 1768/1979). BibliografiaAmbrosini, Sconto bancario, in Dig. comm., XIII, Torino, 1996; Di Benedetto, Lo sconto, in I contratti bancari, Milano, 1999; Martorano, Sconto bancario, in Nss. D.I., XVI, 1969; Romagno, Lo sconto come contratto di liquidità, in Banca, borsa, tit. cred., 2002, I, 30; Terranova, voce Sconto bancario, in Enc. dir., XLI, Milano, 1989. |