Codice Civile art. 1824 - Crediti esclusi dal conto corrente.

Caterina Costabile

Crediti esclusi dal conto corrente.

[I]. Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di compensazione [1246].

[II]. Qualora il contratto intervenga tra imprenditori [2082 ss.], s'intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese.

Inquadramento

L'art. 1824 c.c. delinea l'ambito entro il quale può operare l'accordo volto a regolare i crediti nascenti da reciproci rapporti di debito-credito attraverso il modello del conto corrente ordinario.

Sono esclusi da tale contratto i crediti non suscettibili di compensazione, in considerazione del fatto che la funzione del conto corrente è quella di permettere la compensazione tra le parti dei reciproci crediti. Possono, pertanto, essere oggetto del contratto di conto corrente i crediti che rispettano i requisiti previsti dagli artt. 1243 e 1246 c.c.

Si discute in dottrina sulla possibilità di derogare al disposto di cui all'art. 1246 come contemplato dal successivo art. 1252 c.c.

Il secondo comma della norma prevede che, qualora il contratto di conto corrente intervenga tra imprenditori, devono intendersi esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese.

Ambito di operatività

Il titolo della compensazione tra le reciproche rimesse risulta decisivo onde definire l'ambito di operatività del conto corrente.

In dottrina risulta controverso se la compensazione che si realizza in forza del contratto di conto corrente ordinario sia di fonte legale o convenzionale.

Secondo alcuni autori la compensazione va ricondotta ad una matrice legale sul presupposto che tale è da ritenersi la compensazione ogni qual volta la manifestazione di volontà riguardi unicamente l'esercizio del diritto e non le sue modalità (Martorano, 1955, 111).

Un altro orientamento riconduce il contratto di conto corrente ordinario ad una ipotesi di pactum de compensando ex art. 1252 e, dunque, una ipotesi di compensazione volontaria (Caltabiano, 57).

Secondo altri interpreti l'inesigibilità dei rispettivi crediti escluderebbe che la compensazione operi di volta in volta con la formazione del saldo, operando piuttosto automaticamente all'atto della chiusura del conto mentre nel corso del rapporto si avrebbe la formazione di due masse omogenee di crediti inesigibili, destinate a liquidarsi per differenza (Fiorentino, in Comm. S. B., 1972, 8).

Poiché l'art. 1824 non specifica quali siano i crediti oggetto dell'inclusione nel conto corrente, nel silenzio delle parti, si deve ritenere che il regolamento si estenda — ad eccezione delle esclusioni legislativamente previste — a tutti i crediti che sorgano tra i contraenti da qualsiasi operazione abbiano origine (Martorano, 1961, 661).

I crediti esclusi

Il legislatore ha espressamente escluso dal contratto di conto corrente i crediti non suscettibili di compensazione, di conseguenza, possono essere oggetto del contratto di conto corrente i crediti che rispettano i requisiti previsti dagli artt. 1243 e 1246 c.c.

L'art. 1243 c.c. stabilisce che la compensazione si può verificare solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.

L'art. 1246 c.c. enuclea i seguenti casi di crediti insuscettibili di compensazione: 1) credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato; 2) credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato; 3) credito dichiarato impignorabile; 4) rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore; 5) divieto stabilito dalla legge.

Si discute in dottrina sulla possibilità di derogare al disposto di cui all'art. 1246 come contemplato dal successivo art. 1252 c.c.

L'opinione prevalente sostiene la derogabilità dell'art. 1246 per volontà delle parti ad eccezione dei crediti di cui ai nn. 1 e 2 in cui l'esclusione della compensazione deriva dalla mancanza del requisito dell'omogeneità e non dal titolo, ed è pertanto insuperabile anche dalla volontà dei contraenti (Martorano, 1961, 662).

Conto corrente tra imprese

Il secondo comma dell'art. 1824 prevede che, qualora il contratto di conto corrente intervenga tra imprenditori, devono intendersi esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese.

Conseguentemente sarà onere degli imprenditori determinare l'eventuale inclusione nel conto di tale tipologia di crediti mediante un'espressa manifestazione di volontà (Scozzafava, Grisi, in Tr. Res., 1985, 770).

Si ritiene che per individuare i crediti relativi all'impresa ci si debba riferire agli artt. 2559 e 2560 in tema di trasferimento di azienda (Fiorentino, in Comm. S. B., 1972, 13).

Bibliografia

Caltabiano, Il conto corrente bancario, Padova, 1967; Cavalli, Conto corrente, in Enc. giur., VIII, Roma, 1988; Martorano, Il conto corrente bancario, Napoli, 1955; Martorano, voce Conto Corrente (contratto di), Enc. dir., IX, Milano, 1961; Scozzafava, Grisi, voce «Conto corrente ordinario», in Dig. Comm., IV, Torino, 1989; Sotgia, Del conto corrente, in Commentario al codice civile a cura di D'Amelio e Finzi, Firenze, 1949.

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