Codice Civile art. 1826 - Spese e diritti di commissione.Spese e diritti di commissione. [I]. L'esistenza del conto corrente non esclude i diritti di commissione e il rimborso delle spese per le operazioni che danno luogo alle rimesse. Tali diritti sono inclusi nel conto, salvo convenzione contraria [1857]. InquadramentoL'art. 1826 fa salve le pattuizioni relative al rimborso di spese o alla corresponsione di compensi inerenti le singole operazioni trattate in conto corrente. In tutte queste ipotesi, l'esistenza di un rapporto di conto corrente non pregiudica i diritti maturati in relazione alle singole rimesse ed in forza dei rapporti originari, in relazione ai quali ben può sorgere in capo ad un contraente, secondo il modello legale o contrattuale del negozio sottostante, un ulteriore diritto di credito (Cavalli, 3). In difetto di pattuizione contraria, le commissioni e le spese vengono incluse come partite del conto, divenendo a loro volta inesigibili ed indisponibili fino alla chiusura del conto per essere assoggettate, come tutte le altre poste, alla compensazione. Contenuto e ratio della normaIl rimborso di spese o la corresponsione di compensi costituiscono crediti accessori, ovvero crediti relativi ai titoli inclusi nel conto corrente di cui seguono il regime di regolamentazione. I diritti al rimborso ed al compenso vengono, pertanto, annotati e diventano crediti che restano inesigibili ed indisponibili fino alla chiusura del conto e fruttano, al pari degli altri, gli interessi nella misura stabilita. La norma, comunque, non prevede che ad ogni operazione il ricevente abbia il diritto di addebitare al rimettente una commissione, ma solo che questa è dovuta se ed in quanto sarebbe dovuta qualora il contratto di conto corrente non esistesse (Fiorentino, in Comm. S. B., 1972, 15). L'esistenza di un contratto in conto corrente non pregiudica quindi il diritto al rimborso delle spese ed alle commissioni ed alle provvigioni a favore di colui al quale spettano, ed è proprio la norma in parola a prevedere l'inclusione nel conto corrente, salvo pattuizione contraria, di tali crediti i quali frutteranno gli interessi nella misura dovuta (Fiorentino, ult. cit.; Scozzafava, Grisi, in Tr. Res.,1985, 770). Tra le spese rimborsabili si devono sicuramente includere quelle sostenute per la riscossione di un credito verso terzi annotato con la clausola «salvo incasso» e quelle commissioni che sarebbero comunque dovute qualora il contratto di conto corrente non esistesse (Fiorentino, ult. cit.). BibliografiaCaltabiano, Il conto corrente bancario, Padova, 1967; Cavalli, Conto corrente, in Enc. giur., VIII, Roma, 1988; Martorano, Il conto corrente bancario, Napoli, 1955; Martorano, voce Conto Corrente (contratto di), Enc. dir., IX, Milano, 1961; Scozzafava, Grisi, voce «Conto corrente ordinario», in Dig. Comm., IV, Torino, 1989; Sotgia, Del conto corrente, in Commentario al codice civile a cura di D'Amelio e Finzi, Firenze, 1949. |