Codice Civile art. 1827 - Effetti dell'inclusione nel conto.Effetti dell'inclusione nel conto. [I]. L'inclusione di un credito nel conto corrente non esclude l'esercizio delle azioni ed eccezioni relative all'atto da cui il credito deriva. [II]. Se l'atto è dichiarato nullo [1418 ss.], annullato [1425 ss.], rescisso [1447 ss.] o risoluto [1453 ss.], la relativa partita si elimina dal conto. InquadramentoL'unico effetto che deriva dalla inclusione in conto è quello di rendere il credito inesigibile e indisponibile, per destinarlo alla compensazione con eventuali futuri crediti della controparte. Esso tuttavia conserva la propria individualità dal punto di vista giuridico in quanto l'inclusione nel conto non rompe il legame tra il credito ed il titolo dal quale ha avuto origine. Si è all'uopo rilevato che l'inclusione nel conto corrente non comporta una vicenda novativa, ma produce solo la proroga dell'esigibilità del credito, la scadenza del quale viene dilazionata ad un termine futuro, cosicché ad un credito senza termine, e quindi immediatamente esigibile ex art. 1183 c.c., o con termine più breve viene apposto un termine o un termine più lungo: ma ciò per espressa norma della legge, non è sufficiente a produrre la novazione del credito ex art. 1231 c.c. (Fiorentino, in Comm. S. B., 1972, 7). Pertanto, permangono, nonostante l'inclusione in conto, le azioni ed eccezioni di nullità, annullabilità, rescissione e risoluzione relative all'atto dal quale il credito deriva (Cavalli, 3). Il singolo credito vive dunque secondo due regimi paralleli: da un lato, è assoggettato al regime di indisponibilità ed inesigibilità in ragione dell'esecuzione del contratto di conto corrente ed attraverso l'annotazione; dall'altro, conserva la propria individualità dal punto di vista giuridico in relazione al titolo che vi ha dato causa, essendo espressamente escluso dall'art. 1827 l'effetto novativo dell'annotazione (Martorano, 1961, 661). La S.C. ha rimarcato che dal combinato disposto degli artt. 1827 e 1832 deriva che l'approvazione o la mancata contestazione nei termini del rendiconto spedito da uno dei correntisti, non impedisce di contestare la mancanza o la validità del rapporto che costituisce la causa dell'annotazione (Cass. I, n. 6548/2001). Contenuto e ratio della normaL'inclusione nel conto corrente non comporta una vicenda novativa, ma produce solo la proroga dell'esigibilità del credito, la scadenza del quale viene dilazionata ad un termine futuro, cosicché ad un credito senza termine, e quindi immediatamente esigibile ex art. 1183 c.c., o con termine più breve viene apposto un termine o un termine più lungo: ma ciò per espressa norma della legge, non è sufficiente a produrre la novazione del credito ex art. 1231 (Fiorentino, in Comm. S. B., 1972, 7). Il singolo credito inserito nel conto corrente è, pertanto, soggetto a due regimi paralleli: da un lato, è assoggettato al regime di indisponibilità ed inesigibilità in ragione dell'annotazione nel conto corrente, dall'altro, conserva la propria individualità dal punto di vista giuridico in relazione al titolo che vi ha dato causa, essendo espressamente escluso l'effetto novativo dell'annotazione dalla norma in commento (Martorano, 1961, 661). Atto invalido o inefficaceSe l'atto è dichiarato nullo, ovvero è rescisso, risolto o annullato la relativa partita deve essere stornata dal conto corrente se ancora in essere. Se il conto è invece venuto a scadenza vanno distinte due ipotesi. Se il creditore della somma, in seguito ad eliminazione dell'atto che sorreggeva l'annotazione, è chi già in sede di saldo del conto risultava creditore, costui potrà agire per l'adempimento. Nel caso contrario, se il creditore della somma è chi è risultato debitore del saldo, costui potrà o compensare il debito se ancora non estinto ovvero, in caso contrario, agire con l'azione di ripetizione ex art. 2033 trattandosi di pagamento indebito (Fiorentino, 1972, 16). La cancellazione della partita dal contoIl secondo comma della norma in esame impone la cancellazione della partita contabile relativa all'atto che successivamente venga dichiarato nullo, rescisso, risolto o annullato: la previsione mira a conferire certezza ai diritti maturati sul conto e, quindi, alla tutela del debitore. Poiché l'esercizio delle azioni di nullità, annullabilità, rescissione e risoluzione relative all'atto dal quale il credito deriva possono essere esercitate anche dopo la chiusura del conto, in tal caso la parte che ha beneficiato dell'inclusione dovrà rimborsare all'altra la somma corrispondente dedotti gli interessi. Azione revocatoria ordinaria e fallimentareIntervenuta l'inclusione nel conto corrente, resta ferma la facoltà per i creditori di esercitare l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., che, naturalmente, non è rivolta contro l'atto di inclusione, ma contro l'atto da cui sorge il credito incluso (Fiorentino, ult. cit.). Ugualmente in caso di fallimento di uno dei correntisti potranno essere revocate le rimesse da lui effettuate (salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza), nei limitati casi ora ammessi dal novellato art. 67, comma 3, lett. a) e b), r.d. n. 267/1942, in forza dei quali non sono soggetti ad azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso e le rimesse effettuate su di un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca. La giurisprudenza ritiene soggetti a revocatoria fallimentare tanto i versamenti in conto corrente ordinario, quanto quelli in conto corrente bancario (Cass. I, n. 3415/1975). BibliografiaCaltabiano, Il conto corrente bancario, Padova, 1967; Cavalli, Conto corrente, in Enc. giur., VIII, Roma, 1988; Martorano, Il conto corrente bancario, Napoli, 1955; Martorano, voce Conto Corrente (contratto di), Enc. dir., IX, Milano, 1961; Scozzafava, Grisi, voce «Conto corrente ordinario», in Dig. Comm., IV, Torino, 1989; Sotgia, Del conto corrente, in Commentario al codice civile a cura di D'Amelio e Finzi, Firenze, 1949. |