Codice Civile art. 1831 - Chiusura del conto.

Caterina Costabile

Chiusura del conto.

[I]. La chiusura del conto con la liquidazione del saldo è fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni semestre, computabile dalla data del contratto.

Inquadramento

Le parti al fine di non differire eccessivamente la riscossione dei rispettivi crediti procedono, nel corso del rapporto, a periodiche chiusure del conto con liquidazione del saldo: la situazione di inesigibilità e di indisponibilità dei crediti perdura, infatti, sino alla chiusura del conto, momento in cui si determina il saldo attraverso il meccanismo giuridico della compensazione, la liquidazione e la capitalizzazione degli interessi sui crediti inseriti nel conto.

Ai sensi della disposizione in esame, se il contratto o gli usi non prevedono un diverso termine, essa è fatta ogni semestre a partire dalla data del contratto (Cavalli, 4).

La chiusura del conto e lo scioglimento del rapporto non coincidono nell'ipotesi in cui, chiuso il conto e determinato il saldo attivo disponibile ed esigibile dal correntista, quest'ultimo ometta di richiederne il pagamento, con la conseguenza che il saldo entra a far parte, quale prima rimessa, di un nuovo conto corrente (che trae origine e giustificazione causale dall'originario rapporto), riacquistando i caratteri della inesigibilità ed indisponibilità sino alla scadenza successiva.

Effetti della chiusura del conto: il saldo

La dichiarazione con cui una parte dà all'altra comunicazione della chiusura del conto corrente fa cessare lo stato di inesigibilità dei crediti derivanti dalle rimesse reciproche, determinando automaticamente la loro compensazione e la liquidazione del saldo, il quale è immediatamente esigibile (Fiorentino, in Comm. S. B., 1972, 24).

La liquidazione del saldo, che acquista carattere di definitività solo con l'approvazione del conto, non implica peraltro l'effettiva riscossione del credito, che presuppone la richiesta di pagamento e, quindi, una specifica manifestazione di volontà del singolo correntista (Scozzafava, Grisi, in Tr. Res., 775).

Se la chiusura periodica non coincide con la scadenza del contratto ed il correntista decide di non riscuotere il saldo, questo diviene prima rimessa di un nuovo conto (Fiorentino, in Comm. S. B., 1972, 27).

Inoltre, se la mancata riscossione avviene alla scadenza del contratto, essa vale come tacita volontà di rinnovarlo (Fiorentino, ult. cit.; Scozzafava, Grisi, in Tr. Res., 791).

Gli interessi sul saldo

La giurisprudenza ritiene che il saldo risultante a favore delle parti costituisce un credito pecuniario il quale, in mancanza di patto contrario, produce interessi dal giorno in cui diventa esigibile, ovvero dal giorno della chiusura del conto senza necessità di costituzione in mora (Cass. II, n. 3807/1976).

Gli interessi hanno natura corrispettiva e sono dovuti secondo la dottrina in misura legale, essendo la norma speciale di cui all'art. 1825 limitata agli interessi sulle rimesse (Fiorentino, in Comm. S. B., 1972, 28; Martorano, 1961, 665).

Bibliografia

Caltabiano, Il conto corrente bancario, Padova, 1967; Cavalli, Conto corrente, in Enc. giur., VIII, Roma, 1988; Martorano, Il conto corrente bancario, Napoli, 1955; Martorano, voce Conto Corrente (contratto di), Enc. dir., IX, Milano, 1961; Scozzafava, Grisi, voce «Conto corrente ordinario», in Dig. Comm., IV, Torino, 1989; Sotgia, Del conto corrente, in Commentario al codice civile a cura di D'Amelio e Finzi, Firenze, 1949.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario