Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 166 - Pubblicità del decreto 1

Alessandro Farolfi

Pubblicità del decreto1

 

Il decreto e' pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell'articolo 17. Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati2.

Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'articolo 88, secondo comma.

[1] Articolo sostituito dall'articolo 142 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

Inquadramento

La norma in esame riproduce le regole di pubblicità prescritte dall'art. 17 per la sentenza di fallimento. Da questo punto di vista, mentre con le riforme è scomparsa la pubblicità mediante affissione all'albo o porta esterna del tribunale, in ragione della sua inattualità, resta la necessità di provvedere alla comunicazione del decreto integrale al debitore (di regola al legale presso cui è stato eletto domicilio per il procedimento concordatario) e, almeno per estratto, al pubblico ministero, al commissario giudiziale nominato e, qualora vi sia, all'eventuale creditore che avesse già avanzato istanza di fallimento, considerato che il relativo ricorso prefallimentare non è senz'altro improcedibile ma, come ormai affermato dalla giurisprudenza del tutto prevalente, dopo le famose Sezioni Unite n. 9936/2015, resta riunito a quello concordatario e in qualche modo «recuperabile» laddove questo secondo subisca una battuta d'arresto, come nei casi previsti dall'art. 173 (revoca), 179 (mancata approvazione) e 180 (difetto delle condizioni di omologabilità della proposta).

Forma di pubblicità ineludibile è poi costituita dall'iscrizione del decreto presso i registri delle imprese tenuti dalla Camera di Commercio del luogo in cui è posta la sede dell'impresa (va notato che per un mero difetto di coordinamento l'art. 17 continua a parlare di annotazione della sentenza di fallimento, mentre l'art. 16, ultimo comma e l'art. 18, comma 3 prevedono più correttamente che gli effetti per i terzi si producano dal momento dell'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese). Da notare, inoltre, a questo proposito, che la data di pubblicazione della domanda di concordato (anche prenotativo) nel registro delle imprese e la data di iscrizione nello stesso registro del decreto del tribunale che provvede su di essa potrebbero non coincidere. Tale distinzione a taluni effetti è rilevante: si pensi ad es. al calcolo del periodo «sospetto» ex art. 69-bis l. fall. — in caso di consecuzione fra concordato e fallimento — o alla decorrenza degli «effetti protettivi» o automatic stay, ai sensi dell'art. 168 l. fall.

La cancelleria del tribunale provvede alla pubblicità sul registro imprese per via telematica.

Costituisce, invece, una forma di pubblicità semplicemente facoltativa quella legata alla pubblicazione del decreto — anche qui generalmente per estratto — su uno o più giornali che vengono indicati nello stesso decreto di ammissione. Si tratta di prescrizione raramente applicata e riservata a quei casi in cui le ragioni creditorie siano frazionate fra moltissimi soggetti od ai casi in cui, ancora, la natura dei servizi erogati al pubblico dall'impresa in concordato consigli la più ampia diffusione della notizia anche fra soggetti non avvezzi alla consultazione del registro delle imprese o non facilmente individuabili dalle scritture contabili ai fini della comunicazione di cui all'art. 171 l. fall.

La pubblicità del decreto che dichiara aperta la procedura di concordato preventivo non ha efficacia costitutiva e non condiziona gli effetti preliminari della procedura che, per il testuale tenore dell'art. 168 legge fallimentare, si ricollegano alla proposta del debitore e quindi retroagiscono alla data di presentazione del ricorso. Ne consegue che è irrilevante la circostanza che di tale presentazione i creditori non abbiano avuto conoscenza, poiché la disciplina normativa non prevede tale conoscenza come presupposto per rendere operativo il divieto per i creditori (aventi titolo o causa anteriore al decreto) di iniziare o proseguire azioni esecutive (cfr. Cass. I, n. 3588/1996).

Il rinvio all'art. 88 l. fall.

Il comma 2 della norma in esame rinvia all'art. 88 l. fall. nel caso in cui, come è molto frequente, si pensi al concordato con liquidazione dei beni, l'imprenditore in crisi abbia beni immobili o beni mobili registrati. Ciò significa che il debitore o, come più spesso avviene, il commissario giudiziale dovrà procedere alla notifica ed alla trascrizione nei pubblici registri (immobiliari o automobilistici, ad es.) del decreto.

La trascrizione del decreto di ammissione, da questo punto di vista, vale sia al fine di rendere edotti eventuali terzi, in ragione del particolare regime di circolazione di detti beni, della destinazione orami impressa sul patrimonio del debitore, ai fini del soddisfacimento dei creditori concordatari (pubblicità-notizia), sia al fine di rendere concreto e non semplicemente potenziale il vincolo lato sensu equiparabile ad un pignoramento collettivo (cfr. rinvio che l'art. 169 effettua al precedente art. 45) che la procedura concorsuale attua sul patrimonio del debitore.

Secondo Trib. Ascoli Piceno 16 aprile 2014, l'obbligo del commissario giudiziale, di cui al combinato disposto degli artt. 166 e 88, comma 2 l. fall., di provvedere alla notifica al conservatore dell'estratto autentico del decreto di ammissione al concordato preventivo ai fini della trascrizione sui beni immobili del debitore, deve ritenersi operante anche con riferimento agli immobili di terzi ceduti ai creditori del concordato.

Si è altresì ritenuto che l'obbligo del commissario giudiziale, di cui al combinato disposto degli art. 166 e 88, comma 2, l. fall., di provvedere alla notifica al conservatore dell'estratto autentico del decreto di ammissione al concordato preventivo ai fini della trascrizione sui beni immobili del debitore, deve ritenersi operante anche con riferimento agli immobili di terzi ceduti ai creditori del concordato (Trib. Santa Maria Capua Vetere 26 aprile 2006).

Bibliografia

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