Codice Civile art. 1459 - Risoluzione nel contratto plurilaterale.Risoluzione nel contratto plurilaterale. [I]. Nei contratti indicati dall'articolo 1420 l'inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale. InquadramentoLa norma si riferisce ai contratti plurilaterali, connotati dalla direzione delle prestazioni delle parti verso il conseguimento di uno scopo comune, categoria negoziale che non rientra tra i contratti a prestazioni corrispettive presi in considerazione nella disciplina generale della risoluzione (Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, 874). L'inadempimento di un contraente, nell'ambito di un contratto plurilaterale con comunione di scopo, determina la risoluzione dell'intero contratto quando la prestazione mancata per effetto di quell'inadempimento debba essere considerata essenziale nell'economia complessiva dell'affare, nell'interesse degli altri contraenti, in base alle circostanze. Diversamente, il contratto non può essere risolto, nonostante l'inadempimento, ma potrà sciogliersi esclusivamente il vincolo che lega la parte inadempiente al contratto. In questo senso si fa riferimento al concetto di risoluzione parziale. L'azione di risoluzione del contratto presuppone la volontà unanime delle altre parti, rispetto alla parte inadempiente, nell'assumere l'iniziativa volta ad ottenere tale risoluzione, non essendo sufficiente la volontà espressa dalla maggioranza (Dalmartello, 138). È invece ammissibile che un contraente agisca da solo per richiedere l'adempimento del contraente inadempiente. È possibile lo scioglimento del rapporto rispetto a più contraenti inadempienti, ma non quando la parte non inadempiente (legittimata a richiedere la risoluzione) sia una sola: in tal caso, l'inadempimento delle altre parti risulta essenziale, rendendo impossibile la conservazione del contratto (Dalmartello, 138). Il principio espresso dalla norma in esame, secondo cui nei contratti plurilaterali con comunione di scopo il contratto non viene meno qualora la partecipazione del contraente inadempiente non sia essenziale per il conseguimento dello scopo comune, è rafforzato nell'ambito delle società, dove il venir meno della pluralità dei soci non determina automaticamente lo scioglimento del contratto. Nondimeno, nell'ambito societario ricorre una specifica disciplina delle conseguenze dell'inadempimento dei soci, per cui la norma non trova applicazione (Galgano, Trattato di diritto civile, IV, Padova, 2014, 81; Roppo, Trattato del contratto, V, Milano, 2006, 53). Invero, dopo l'inizio dell'attività sociale non è più ammissibile la domanda di risoluzione del contratto di società di persone per inadempimento di uno dei soci, dovendosi fare applicazione della disciplina speciale e, precisamente, dell'istituto dell'esclusione del socio inadempiente (art. 2286 c.c.) ovvero del recesso per giusta causa di quello adempiente (art. 2285 c.c.). Anche la giurisprudenza assume che la norma non si applica ai contratti di società, regolati da norme specifiche (Cass. II, n. 12487/1995; Cass. n. 1058/1961; Cass. n. 3433/1959). Si ritiene che la previsione sulle condizioni della risoluzione nei contratti con comunione di scopo sia applicabile in via analogica ai contratti plurilaterali senza comunione di scopo, come le transazioni plurilaterali (caratterizzate cioè da una pluralità di centri d'interesse), e ai contratti plurilaterali congiuntivi senza comunione di scopo, come le vendite congiuntive di cosa comune (Bianca, 1994, 266). La disciplina degli effetti della risoluzione nei confronti delle parti e dei terzi, di cui all'art. 1458 c.c., si applica anche ai contratti plurilaterali, sia quando la risoluzione riguardi il solo vincolo dell'inadempiente, sia quando si estenda all'intero contratto. Pertanto, nei contratti plurilaterali con comunione di scopo ad esecuzione continuata o periodica l'eventuale risoluzione, parziale o totale, opera ex nunc (Dalmartello, 149). Tuttavia, secondo un autore (Scalfi, voce Risoluzione del contratto, in Encl. giur. ital., 1991, 2), l'unica funzione degli artt. 1459 e 1466 c.c. è quella di escludere che la mancata esecuzione della prestazione posta a carico di uno dei contraenti sia di per sé sufficiente a dar luogo alla risoluzione del contratto. Ne deriva che, quando sussistono le condizioni per la risoluzione di un contratto plurilaterale, questa non sarà disciplinata dagli artt. 1453 ss. c.c. (ed, in particolare, dall'art. 1458 c.c. per quanto riguarda gli effetti nei confronti delle parti e dei terzi), bensì dalle norme che regolano i singoli contratti con comunione di scopo. Secondo la Suprema Corte, il contratto plurilaterale, cui è applicabile la norma in esame, è caratterizzato dallo scopo comune di tutti coloro che vi partecipano, per modo che non rientrano nella predetta categoria, ancorché una parte contraente sia costituita da più persone intervenute nel contratto e rappresentanti un unico centro di interessi, i contratti di scambio con prestazioni corrispettive, in cui la prestazione di un contraente è compiuta esclusivamente per la soddisfazione dell'interesse dell'altro ed in cui esulano, pertanto, quel perseguimento dello scopo comune e quella comunione di interessi che caratterizzano il contratto plurilaterale (Cass. II, n. 1592/1980; Cass. II, n. 1292/1965). Si è fatta invece applicazione della disposizione in esame in riferimento ad un contratto preliminare avente ad oggetto la compravendita di un bene appartenente a più proprietari, qualora il medesimo bene non costituisca un unicum inscindibile, perché ciascuno dei comproprietari può vendere la propria quota a prezzo diverso e stabilire date diverse per la stipulazione del contratto definitivo; ne consegue, in tal caso, che, verificatosi l'inadempimento del promissario acquirente, ciascun promittente venditore può legittimamente chiedere la risoluzione della singola promessa di vendita contenuta in un documento più complesso, dovendosi ritenere ammissibile la risoluzione parziale (Cass. II, n. 8505/2011). La previsione è stata altresì applicata con riguardo alle transazioni plurilaterali (Cass. II, n. 2089/1982). L'essenzialità del vincolo partecipativo, che importa la caducazione dell'intero contratto, può essere rilevata solo su istanza di parte, non d'ufficio (Gallo, Tratt. del contratto, III, 2129).. BibliografiaAuletta, La risoluzione per inadempimento, Milano, 1942; Belfiore, voce Risoluzione del contratto per inadempimento, in Enc. dir., Milano, 1988; Bianca, Diritto civile, V, La responsabilità, Milano, 1994; Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 1997; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Diritto civile, 1.2, Fatti e atti giuridici, Torino, 1990; Boselli, voce Eccessiva onerosità, in Nss. D.I., Torino, 1960; Busnelli, voce Clausola risolutiva espressa, in Enc. dir., Milano, 1960; Dalmartello, voce Risoluzione del contratto, in Nss. D.I., Torino, 1969; Grasso, Eccezione di inadempimento e risoluzione del contratto, Napoli, 1973; Mosco, La risoluzione del contratto per inadempimento, Napoli, 1950; Natoli, voce Diffida ad adempiere, in Enc. dir., Milano, 1964; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, rist. 1989; Smiroldo, Profili della risoluzione per inadempimento, Milano, 1982; Tartaglia, voce Onerosità eccessiva, in Enc. dir., Milano, 1980 |