Codice Civile art. 1404 - Effetti della dichiarazione di nomina.Effetti della dichiarazione di nomina. [I]. Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato. InquadramentoQualora la dichiarazione di nomina e la dichiarazione di accettazione siano state effettuate nel rispetto degli eventuali vincoli di forma e pubblicitari e dei termini nonché siano valide ed efficaci, gli effetti del contratto si producono retroattivamente per il contraente nominato, ossia fin dalla stipulazione del contratto. La retroattività è assoluta, sicché non sono fatti salvi i diritti eventualmente acquistati dai terzi dal promittente nel periodo di pendenza del termine di nomina (Visintini, in Comm. S.B., 1993, 360) e sono altresì travolti gli eventuali atti esecutivi posti in essere dai creditori dello stipulante, sempre che la riserva di nomina sia stata resa loro opponibile (Bianca, 142). Benché i diritti e gli obblighi dell'eletto si fondino su un titolo autonomo, essi nascono dal medesimo contratto, con la conseguenza che al nominato possono opporsi tutte le eccezioni che da esso discendono (Visalli, Natura giuridica del contratto per persona da nominare, in Foro it., 1960, I, 1394). Nondimeno il promittente non può opporre al nominato le eccezioni basate sui suoi rapporti personali con lo stipulante (Visalli, cit., 1395; Bianca, 141). In conseguenza dell'efficacia retroattiva della sostituzione dello stipulante con il nominato lo stipulante deve restituire al nominato i frutti, proventi o accessori eventualmente percepiti o maturati prima della dichiarazione di nomina, in applicazione analogica degli artt. 1388 e 1713, comma 1 (Enrietti, 1959, 678). Al contempo sono a carico dell'eletto le spese e gli oneri che abbiano gravato la cosa nello stesso periodo di tempo, avendo all'uopo lo stipulante che le abbia anticipate il diritto ad ottenerne il rimborso (Carresi, 137). Lo stipulante deve garantire al terzo la validità del contratto, non già la solvenza del promittente (Bianca, 142). Con riferimento all'ipoteca legale iscritta ai sensi dell'art. 2817, n. 1, a favore del promittente, l'iscrizione deve avvenire con la specificazione che essa è contro lo stipulante o quella persona che verrà nominata: qualora la nomina sia mancata, l'indicazione suppletiva perderà ogni valore e l'iscrizione si riterrà fatta contro il solo stipulante; una volta intervenuta la nomina invece questa dovrà essere annotata a margine dell'avvenuta iscrizione, come può desumersi dall'art. 2843, e l'iscrizione varrà unicamente contro il nominato (Enrietti, 1959, 678). La dichiarazione di nomina ha la sola funzione di far acquistare al terzo nominato gli stessi diritti e di fargli assumere gli stessi obblighi derivanti dal contratto concluso dal designante e ciò con effetto dal momento di tale conclusione, per cui non può essere costituita da un altro contratto, fonte di autonomi diritti ed obblighi, tra l'originario contraente ed il terzo (Cass. n. 1023/1994). Si ricade in una donazione indiretta nel caso in cui lo stipulante, concluso un contratto di compravendita, paghi o si impegni a pagare il relativo prezzo e, essendosene riservata la facoltà nel momento della conclusione del contratto, provveda ad effettuare la dichiarazione di nomina, sostituendo a sé, come destinatario degli effetti negoziali, il beneficiario della liberalità, così consentendo a quest'ultimo di rendersi acquirente del bene ed intestatario dello stesso (Cass. n. 3134/2012). Al possesso originario dello stipulante si unisce quello del nominato ai sensi dell'art. 1146, comma 2 (Cass. n. 2293/1988) Validità della nominaLa nomina e l'accettazione sono atti validi ed efficaci ove non ricorrano cause di annullamento del relativo procedimento e se siano stati rispettati i termini, legali o convenzionali, e le prescrizioni di forma e pubblicitarie (Gazzoni, 244). La dichiarazione di nomina, attesa la funzione di far acquistare al terzo gli stessi diritti ed obblighi derivanti dal contratto, non può contenere alcuna modifica o variazione del suo contenuto, essendo, altrimenti, improduttiva di effetti (Cass. n. 7217/2013). BibliografiaBianca, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 1997; Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Diritto civile, 1.2, Fatti e atti giuridici, Torino, 1990; Carresi, Contratto per persona da nominare, in Enc. dir., Milano, 1962; Cataudella, I contratti. Parte generale, Torino, 2014; Enrietti, Il contratto per persona da nominare, Torino, 1950; Enrietti, Contratto per persona da nominare, in Nss. D.I., Torino, 1959; Gazzoni, Contratto per persona da nominare, in Enc. giur., Roma, 1988; Graziadei, Contratto per persona da nominare, in Dig. civ., Torino, 1989; Lazzara, Il contratto per persona da nominare, Milano, 1965; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, rist. 1985 |