Codice Civile art. 1423 - Inammissibilità della convalida.

Rosaria Giordano

Inammissibilità della convalida.

[I]. Il contratto nullo non può essere convalidato [1444], se la legge non dispone diversamente [590, 799, 2332 5, 2377 8].

Inquadramento

La disposizione in commento precisa che, salva differente previsione normativa, il contratto nullo, a differenza di quello annullabile, non può essere convalidato: ne deriva che la nullità può essere sanata solo con la rinnovazione del contratto e cioè concludendo un nuovo contratto diverso dal precedente che non può spiegare efficacia retroattiva.

Tale finalità della previsione è individuata in dottrina nella circostanza che nel contratto nullo la difformità dal modello legale è tale da implicare una deficienza strutturale talmente grave da non essere sanabile attraverso convalida (Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, 828)

Rinnovazione del contratto nullo

Le parti, per pervenire ad un nuovo assetto degli interessi che erano stati oggetto di un contratto affetto da nullità assoluta, devono rinnovare il negozio giuridico, compiendolo ex novo per sottrarlo, con effetti ex nunc, all'influenza della preesistente situazione antigiuridica.

Peraltro, secondo un risalente precedente della S.C., nel negozio di rinnovazione le parti possono anche concordare di far risalire gli effetti del nuovo contratto al momento della stipulazione del contratto nullo rinnovato (Cass. n. 2635/1957)

Applicazioni giurisprudenziali

La fideiussione «omnibus» senza limitazione di importo, stipulata anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 10 l. n. 154/1992 — il quale, sostituendo il testo originario dell'art. 1938 c.c., ha subordinato la validità della fideiussione per obbligazioni future all'indicazione dell'importo massimo garantito — conserva efficacia unicamente per i debiti verso la banca sorti a carico del debitore principale prima della predetta data, e non anche per quelli successivi, salvo le parti fissino l'importo massimo garantito con la rinnovazione della convenzione di garanzia, la quale, risolvendosi nel compimento di un negozio diverso dal precedente, con effetto ex nunc, esula dall'ipotesi di inammissibilità della convalida del negozio nullo, ai sensi dell'art. 1423 c.c., norma diretta ad impedire la sanatoria di un negozio nullo con effetti ex tunc, ma non a comprimere la libertà delle parti di reiterare, depurandola dal vizio invalidante, la manifestazione della loro autonomia negoziale al fine di regolare i loro interessi (Cass., n. 8944/2016).

La nullità del contratto di negoziazione per mancanza di forma scritta incide sulla validità dei successivi ordini di investimento, stante l'esclusione di ogni forma di convalida del primo ex art. 1423 c.c. (Cass., n. 7068/2016).

La nullità del contratto di conto corrente firmato dal cliente ma non dalla banca è sanata dal successivo perfezionamento del contratto di affidamento sottoscritto da entrambe le parti e ciò in ragione dell'intimo collegamento negoziale e con efficacia decorrente dalla data del fido (Trib. Taranto II, 7 aprile 2017, n. 1026). In senso diverso, peraltro, sempre in sede applicativa, è stato ritenuto nullo per mancanza di forma ad substantiam il contratto bancario predisposto unilateralmente dalla banca in forma scritta, privo della sottoscrizione della banca medesima e recante la sola sottoscrizione del cliente; né ha alcuna rilevanza la sua intervenuta esecuzione, essendo inammissibile la convalida del contratto nullo ex art. 1423 c.c., con la conseguenza che dalla nullità del contratto dovrà conseguire la nullità delle singole operazioni poste in essere in esecuzione del negozio invalido, con ripetizione delle somme versate del cliente (Trib. Napoli 22 gennaio 2015, n. 1077, in Banca borsa tit. cred., 2016, n. 1, II, 17, con nota di Catalano).

Il contratto di appalto per la costruzione di un'opera senza la concessione edilizia è nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., per illiceità dell'oggetto, sicché non è suscettibile di convalida stante il disposto di cui all'art. 1423 c.c., né tale nullità è sanabile retroattivamente in virtù di condono edilizio, onde l'appaltatore non può pretendere, in forza di quel contratto, il corrispettivo pattuito (cfr. Cass., n. 7961/2016, in fattispecie di un contratto di appalto per la realizzazione delle coperture gemelle di due piscine, preceduto dalla consegna e contestuale sospensione dei lavori, poi ripresi e definitivamente sospesi dopo la stipula, per assenza di concessione edilizia).

La violazione dell'art. 2389 c.c. dà luogo a nullità degli atti di autodeterminazione dei compensi da parte degli amministratori per violazione di norma imperativa, non suscettibile di convalida ai sensi dell'art. 1423 c.c. in mancanza di norma espressa che disponga diversamente (Cass. S.U., n. 21933/2008).

È consentita la rinnovazione del licenziamento disciplinare nullo per vizio di forma in base agli stessi motivi sostanziali determinativi del precedente recesso, anche se la questione della validità del primo licenziamento sia ancora sub iudice, purché siano adottate le modalità prescritte, omesse nella precedente intimazione: tale rinnovazione, risolvendosi nel compimento di un negozio diverso dal precedente, esula dallo schema dell'art. 1423 c.c., norma diretta ad impedire la sanatoria di un negozio nullo con effetti ex tunc e non a comprimere la libertà delle parti di reiterare la manifestazione della propria autonomia negoziale (Cass., n. 6773/2013)..

Bibliografia

Albanese, Non tutto ciò che è «virtuale» è razionale: riflessioni sulla nullità del contratto, in Europa e dir. priv., 2012, n. 2, 503; Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 1997; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Diritto civile, 1.2, Fatti e atti giuridici, Torino, 1990; D'Amico, Nullità non testuale, in Enc. dir. (Annali), Milano, 2011, IV, 825; De Nova, Conversione del negozio nullo, in Enc. Giur., Roma, 1988; Irti, La nullità come sanzione civile, in Contr. e impr., 1987, 543; Mantovani, La nullità e il contratto nullo, in Tratt. contr., a cura di Roppo, IV, Rimedi - 1, a cura di Gentili, Milano, 2006; Passagnoli, Nullità speciali, Milano, 1995; Russo, Profili evolutivi della nullità contrattuale, Napoli, 2008; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, rist. 1989; Scalisi, Il contratto in trasformazione. Invalidità e inefficacia nella transizione al diritto europeo, Milano 2011; Tommasini, Nullità (dir. priv.), in Enc. dir., XXVIII (Milano, 1978), 509; Trimarchi, Appunti sull'invalidità del negozio giuridico, Temi, 1955, 200 ss.; Villa, Contratto e violazione di norme imperative, Milano 1993

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