Codice Civile art. 1426 - Raggiri usati dal minore.

Rosaria Giordano

Raggiri usati dal minore.

[I]. Il contratto non è annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età [2]; ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo all'impugnazione del contratto.

Inquadramento

La disposizione in esame sancisce che la regola dell'annullabilità del negozio giuridico stipulato dall'incapace legale non opera nell'ipotesi in cui il minore abbia, con raggiri, occultato la propria età.

Viene così attuato un duplice scopo, da un lato negando al minore che abbia maliziosamente nascosto la sua minore età la possibilità di avvalersi dell'annullabilità, in quanto la condotta posta in essere denota una maturità mentale superiore all'età effettiva e da un altro tutelando la buona fede di chi contratta con il minore (Trabucchi, 234)

Presupposti

I raggiri cui fa riferimento la norma in commento presuppongono una dolosa macchinazione, un comportamento fraudolento del minore, diretto ad ingannare l'altro contraente, e tale da non fargli percepire la sussistenza del particolare stato di incapacità (Cass. n. 2616/1954).

L'onere di provare la sussistenza dei presupposti per l'operare dell'art. 1426 c.c. è a carico, secondo le regole generali, della parte che resiste alla domanda di annullamento (Mirabelli, 526)

Ambito applicativo

La S.C., sul presupposto del carattere eccezionale della disposizione in esame, ha affermato che la deroga al regime dell'annullabilità per incapacità legale non può essere estesa all'ipotesi del malizioso occultamento del proprio stato da parte dell'interdetto o dell'inabilitato, sia perché la condizione di questi ultimi non è equiparabile a quella del minore, il quale può essere naturalmente capace di intendere e di volere e dimostrare per la sua precocità una particolare astuzia, sia perché tale malizioso occultamento appare difficilmente conciliabile con la situazione di incapacità in cui l'interdetto e l'inabilitato versano, trattandosi di condotta che postula la lucida rappresentazione del proprio stato e la consapevole volontà diretta a mascherarlo (Cass. n. 11191/2012).

Bibliografia

Arena, voce Incapacità (dir. priv.), in Enc. dir., Milano, 1970; Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 1997; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Diritto civile, 1.1. e 1.2, Fatti e atti giuridici, Torino, 1990; Fedele, L'invalidità del negozio giuridico di diritto privato, Torino, 1983; Messineo, voce Annullabilità e annullamento (dir. priv.), in Enc. dir., Milano, 1958; Prosperetti, Contributo alla teoria dell'annullabilità del negozio giuridico, Milano, 1983; Rescigno, voce Capacità di agire, in Nss. D.I., Torino, 1958; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, rist. 1989; Stanzione, voce Capacità (dir. priv.), in Enc. giur., Roma, 1988; Tamponi, L'atto non autorizzato nell'amministrazione dei patrimoni altrui, Milano, 1992; Tommasini, voce Annullabilità e annullamento (dir. priv.), in Enc. giur., Roma, 1988.

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