Codice Civile art. 1430 - Errore di calcolo.

Rosaria Giordano

Errore di calcolo.

[I]. L'errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso [1429].

Inquadramento

La norma in commento precisa che l'errore di calcolo, ove non si risolva in errore essenziale sulla quantità, non conduce all'annullamento del contratto, ma solo alla rettifica dello stesso.

Integra errore di calcolo, che non influenza il consenso (e non già un errore in quantitate che viceversa vizia la volontà negoziale) solo quando — definiti in modo chiaro e preciso i termini da computare e il criterio matematico da seguire — si commette, per inesperienza o per disattenzione, un errore materiale di cifra che si ripercuote sul risultato finale, rilevabile ictu oculi (v., tra le altre, Cass. III, n. 3178/2016)

Presupposti applicativi

In generale, il contenuto del contratto non corrispondente alla comune e reale volontà delle parti, per la sua erronea formulazione, redazione o trascrizione, non integra la fattispecie dell'errore ostativo, ma quella del mero errore materiale per cui, non trovando applicazione la normativa per l'annullamento del contratto, il giudice deve desumere la effettiva volontà delle parti sulla scorta delle trattative e di tutto il materiale probatorio acquisito (Cass. III, n. 6908/2024).

In giurisprudenza è incontroverso da lungo tempo che si ha errore di calcolo, che non influenza il consenso (e non già un errore in quantitate che viceversa vizia la volontà negoziale) solo quando — definiti in modo chiaro e preciso i termini da computare e il criterio matematico da seguire — si commette, per inesperienza o per disattenzione, un errore materiale di cifra che si ripercuote sul risultato finale, rilevabile ictu oculi (v., tra le altre, Cass. III, n. 3178/2016; Cass. II, n. 3228/1995; Cass. sez. lav., n. 835/1987; cfr. Cass. I, n. 1676/1971, la quale ha precisato che, a differenza del mero errore materiale di calcolo, l'errore nell'impostazione di un calcolo, ossia nell'ordine delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato, risolvendosi in un vizio logico della motivazione, e deducibile anche in sede di legittimità, con il limite, tuttavia, che in questa sede non è consentito controllare la rispondenza alla realtà delle singole appostazioni del conto economico).

In sostanza, l'errore di calcolo, che può dar luogo a rettifica del contratto ai sensi dell'art. 1430 c.c., ricorre quando, fermi i dati da computare ed il criterio matematico da seguire, si incorra in una svista materiale nelle relative operazioni aritmetiche, rilevabili prima facie in base ai dati ed al criterio predetti, ed emendabile con la semplice ripetizione del calcolo, e non è, invece, configurabile quando si contestino gli stessi dati numerici posti a base del calcolo (Cass. II, n. 4567/1983).

Pertanto, la rettifica del contratto ai sensi dell'art. 1430 c.c. è possibile soltanto qualora l'errore di calcolo sia rilevabile ictu oculi ovvero quando, all'esame di un contraente modello normalmente diligente alla stregua delle circostanze concrete, esso appaia evidente perché manifestato o dall'abnormità del risultato del conteggio ovvero dalla palese diversità del criterio di calcolo seguito rispetto a quello concordato (cfr., in sede di merito, Trib. Cagliari 6 novembre 2006, n. 2715, in Riv. giur. sarda, 2009, n. 1, 85, con nota di Marini, per il quale detta rettifica non è quindi ammessa quando per la presenza del notaio e per la circostanza che i conteggi siano stati predisposti da una banca sarebbe potuto emergere soltanto a seguito di una verifica complessa).

L'errore di calcolo è strettamente correlato all'errore sulla quantità; tuttavia l'errore di calcolo è individuato in base alla causa che lo determina, mentre l'errore sulla quantità è individuato sulla base del dato su cui cade, ossia sulla formazione della volontà (Sacco-De Nova, 152).

La S.C. ha precisato che l'accertamento della sussistenza di un errore in quantitate, idoneo ad operare come ragione invalidante del contratto, costituisce valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità (Cass. III, n. 2029/1982)

Casistica

Nei mutui a tasso fisso con rimborso graduale a quote capitali progressive, la progressione dell'ammortamento cd. «alla francese» discende dalla rata costante indicata nel contratto: una volta che sia stabilito il numero complessivo delle rate costanti, il mutuatario non è più esposto ad alcuna variazione del tasso d'interesse dall'ente mutuante. Se nel piano di ammortamento fosse indicata una rata diversa, sarebbe evidente la sussistenza di un errore nella elaborazione dei dati, errore che potrebbe giustificare l'annullamento del contratto ex art. 1430 c.c., non la nullità della clausola relativa agli interessi (Trib. Benevento 19 novembre 2012, n. 1936).

In tema di appalto di opere pubbliche, nel caso di appalto « a corpo », nel quale il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile, l'eventuale difformità tra il prezzo globale e quello ottenuto applicando i prezzi unitari alle quantità previste dal computo metrico non dà luogo ad un errore di calcolo nel senso di errore materiale rettificabile, ai sensi dell'art. 1430 c.c., poiché ciò che conta è solo il prezzo finale che, quando è accettato, è vincolante per l'appaltatore, mentre il richiamo ai prezzi unitari e ai calcoli contenuti nel computo metrico ha valore di semplice traccia indicativa delle modalità di formazione del prezzo globale che è destinata a restare fuori dal contenuto del contratto (Cass. I, n. 9246/2012).

L'errore di calcolo presente nella bolletta e relativo al prezzo della prestazione fornita, non è di natura negoziale, in quanto attiene ad un mero atto giuridico, e pertanto non deve essere essenziale e riconoscibile dal destinatario della medesima per poter essere corretto dall'ente somministrante, se i dati veri ed effettivi divergono da quelli dichiarati (Cass. II, n. 862/2000).

L'errore materiale relativo alla indicazione del prenome di una delle parti contraenti è suscettibile di rimozione mediante rettifica, in analogia a quanto la legge dispone in tema di errore di calcolo: il consenso alla rettifica — a differenza di quello alla convalida del negozio annullabile, che costituisce espressione di un atto dispositivo rimesso alla libera volontà del contraente al quale spetterebbe l'azione di annullamento — e un atto dovuto in adempimento del contratto stesso da tutti i contraenti, perché vengano meno eventuali effetti nocivi per taluno di essi derivanti dall'errore commesso, secondo un principio di buona fede (Cass. I, n. 3424/1974)..

Bibliografia

Barcellona, voce Errore (dir. priv.), in Enc. dir., Milano, 1966; Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 1997; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Diritto civile, 1.1. e 1.2, Fatti e atti giuridici, Torino, 1990; Fedele, L'invalidità del negozio giuridico di diritto privato, Torino, 1983; Messineo, voce Annullabilità e annullamento (dir. priv.), in Enc. dir., Milano, 1958; Pietrobon, voce Errore (dir. civ.), in Enc. giur., Roma, 1988; Prosperetti, Contributo alla teoria dell'annullabilità del negozio giuridico, Milano, 1983; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, rist. 1989; Tommasini, voce Annullabilità e annullamento (dir. priv.), in Enc. giur., Roma, 1988

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario