Codice Civile art. 1432 - Mantenimento del contratto rettificato.Mantenimento del contratto rettificato. [I]. La parte in errore non può domandare l'annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che quella intendeva concludere. InquadramentoLa disposizione in esame consente alla parte che ha determinato nell'altra un errore essenziale e riconoscibile determinante ai fini della conclusione del contratto di evitarne la caducazione rettificandolo in modo conforme a quello che la stessa voleva concludere. Si è osservato che la norma implica un diritto potestativo della parte che offre di eseguire il contratto rettificato e che è espressione del principio di conservazione a tutela della buona fede, la quale esige che ciascuna parte salvaguardi l'utilità dell'altra entro i limiti di un apprezzabile sacrificio (Bianca, 639). La S.C. ha sottolineato che l'art. 1432 c.c. conferma che l'errore è causa di annullamento del contratto solo se abbia determinato la conclusione del contratto stesso a condizioni diverse da quelle che senza la falsa rappresentazione della realtà sarebbero state contemplate (Cass. n. 1081/1981) Profili generaliLa norma in esame non consente di chiedere l'annullamento del contratto, ove la controparte offra di eseguire lo stesso in modo conforme al contenuto dello stesso esentato dal vizio prima che la parte che può dolersi di tale vizio abbia a subirne pregiudizio (Santoro Passarelli, 166). La rettifica è un rimedio del quale può avvalersi anche il dichiarante nel caso di errore sulla dichiarazione nell'atto negoziale unilaterale ricettizio, con effetti ex tunc, in base al principio generale della buona fede, qualora l'errore sia stato riconosciuto (ovvero era facilmente riconoscibile) dal destinatario. Con la conseguenza che, prevalendo sul significato oggettivo della dichiarazione quello effettivamente voluto dal dichiarante e noto o da reputarsi tale al destinatario, la dichiarazione va valutata, con efficacia ex tunc, dando prevalenza al contenuto effettivo, piuttosto che a quello erroneamente espresso (Cass. n. 2347/1981). L'offerta di rettifica del contratto costituisce un atto unilaterale, recettizio, di carattere negoziale, che si perfeziona con la manifestazione di volontà della parte non incorsa in errore volta a mantenere il contratto rettificato (Bianca, 640). Il diritto potestativo di rettifica può essere esercitato senza limiti di tempo anche al fine di paralizzare l'eccezione di annullamento, sicché tale esercizio può avvenire anche oltre il termine di prescrizione dell'azione (Quadri, 151). Un limite è rappresentato invece dall'integrazione del pregiudizio per la parte in errore; da questo momento l'offerta non può essere più esercitata. Ciò si verifica ad es. quando il tempo trascorso o le circostanze o i fatti sopravvenuti abbiano comportato un danno, non soltanto patrimoniale, in conseguenza del quale debba presumersi che la parte legittimata all'annullamento non abbia più interesse all'esecuzione del contratto anche se adeguato al suo intento originario (Bianca, 640). È stato chiarito che la norma in esame non contiene alcuna eccezione ai principi in tema di trascrizione, con la conseguenza che, ai fini della opponibilità ai terzi dell'atto di alienazione inficiato da errore poi emendato con la rettifica, si applica il criterio della anteriorità della trascrizione di cui all'art. 1445 c.c. (Cass. III, n. 11265/2002).. BibliografiaBarcellona, voce Errore (dir. priv.), in Enc. dir., Milano, 1966; Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 1997; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Diritto civile, 1.1. e 1.2, Fatti e atti giuridici, Torino, 1990; Fedele, L'invalidità del negozio giuridico di diritto privato, Torino, 1983; Messineo, voce Annullabilità e annullamento (dir. priv.), in Enc. dir., Milano, 1958; Pietrobon, voce Errore (dir. civ.), in Enc. giur., Roma, 1988; Prosperetti, Contributo alla teoria dell'annullabilità del negozio giuridico, Milano, 1983; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, rist. 1989; Tommasini, voce Annullabilità e annullamento (dir. priv.), in Enc. giur., Roma, 1988. |